Note dell’autore
     Il D.lgs. 9/07/97 n. 237 ha introdotto  modificazioni  alla disciplina in   

     materia  di  gestione  dei  servizi  degli   uffici finanziari,  a seguito 

     delle quali e stata disposta la  soppressione  dei servizi di cassa.

     Con  successivo decreto dirigenziale del 09/12/97 sono state quindi definite 

     le  modalità di versamento di somme,  gia  riscosse  dagli Uffici   del   

     Registro,  ora  di  pertinenza   del   Concessionario Riscossione Tributi o
     delle Banche.

 

     PER  QUANTO  SOPRA,  DALL’ 01/01/98,  LA  RISCOSSIONE  DEI   PROVENTI CONTRAV- 

     VENZIONALI E' TRASFERITA  DALL'UFFICIO DEL REGISTRO AL "CONCESSIONARIO RISCOS-

     SIONE TRIBUTI" DELLA PROVINCIA IN CUI HA  SEDE L'UFFICIO  FINANZIARIO A CUI
     DEVE ESSERE INDIRIZZATO IL  PAGAMENTO.

    
In base alle previsioni dell’articolo 51 del D. Lgs. 213/98, il quale disciplina la conversione delle sanzioni pecuniarie espresse in Lire, dal 1 gennaio 2002, ogni sanzione in precedenza espressa in lire, viene convertita in Euro sulla base del rapporto con il tasso fisso di conversione Euro-Lire (1.936,27), eliminando i decimali (vale a dire troncando all'unità di Euro).

 

     Per le sanzioni edittali che riportano solo il massimo  della sanzione, è 

     stata presa in considerazione la sanzione  amministrativa risultante dalla 3^ 

     parte del massimo.
     N.B.-  Il decreto legislativo 24/06/98 n. 213, recante  disposizioni per
     l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ha modificato il comma 1
     dell'art.16 della legge 24/11/81 n. 689, che risulta pertanto così

     articolato:                        

     "(Pagamento  in misura ridotta). E' ammesso il pagamento in   misura  ridotta
     pari alla terza parte del massimo della  sanzione  prevista per la  violazione
     commessa o, se più  favorevole  e  qualora  sia  stabilito  il  minimo della
     sanzione edittale, pari  al  doppio  del relativo importo".

 


Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in

attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59),all’art. 42, ha abrogato l'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individua l'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie. A seguito di tale abrogazione, le competenze per le violazioni alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande
(L. 287/91) sono state assegnate alle Regioni (o agli enti da queste delegati: Comune).

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17/quinquies del TULPS, nella parte in cui prevede la presentazione al Prefetto anziché all’Ufficio Regionale competente, del rapporto relativo alle violazioni degli articoli: 84, 111, 123,124/2°co. del TULPS e dell’art. 180 del Reg. di esecuzione del TULPS (sentenza 07/04/95 n. 115)

 

Nella presente opera, l’incameramento dei proventi di alcune sanzioni è stato attribuito al Comune benché la normativa parli di “Regione o Ente delegato; Tale scelta è motivata dal fatto che con il decentramento amministrativo, in quasi tutte le Regioni italiane vi è stata una vera e propria delega alla riscossione a favore degli Enti Locali.

Il Ministero delle Attività produttive, in data 17/12/2002, rispondendo ad un quesito posto da un comune, in merito alla dibattuta questione della competenza dei Sindaci in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia commerciale, ha chiarito esaurientemente la questione stabilendo che l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, atribuisce in via generale i compiti di tipo gestionale al Dirigente, per cui, l’irrogazione delle sanzioni, contrariamente alle previsioni dell’art. 22 D.Lgs. 114/98, spetta a quest’ultimo e non più al Sindaco.
 

Si rammenta, infine,  che l’art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 ha trasformato le Prefetture in “Uffici Territoriali del Governo”.