Note dell’autore
Il D.lgs. 9/07/97 n. 237 ha introdotto modificazioni alla disciplina
in
materia di gestione dei servizi degli uffici finanziari, a seguito
delle quali e stata disposta la soppressione dei servizi di cassa.
Con successivo decreto dirigenziale del 09/12/97 sono state quindi definite
le modalità di versamento di somme, gia riscosse dagli Uffici del
Registro, ora di pertinenza del
Concessionario Riscossione Tributi o
delle Banche.
PER QUANTO SOPRA, DALL’ 01/01/98, LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI CONTRAV-
VENZIONALI E' TRASFERITA DALL'UFFICIO DEL REGISTRO AL "CONCESSIONARIO RISCOS-
SIONE TRIBUTI" DELLA PROVINCIA IN CUI HA SEDE
L'UFFICIO FINANZIARIO A CUI
DEVE ESSERE INDIRIZZATO IL PAGAMENTO.
In base alle previsioni dell’articolo 51 del D. Lgs. 213/98, il quale disciplina
la conversione delle sanzioni pecuniarie espresse in Lire, dal 1 gennaio 2002,
ogni sanzione in precedenza espressa in lire, viene convertita in Euro sulla
base del rapporto con il tasso fisso di conversione Euro-Lire (1.936,27),
eliminando i decimali (vale a dire troncando all'unità di Euro).
Per le sanzioni edittali che riportano solo il massimo della sanzione, è
stata presa in considerazione la sanzione amministrativa risultante dalla 3^
parte del massimo.
N.B.- Il decreto legislativo 24/06/98 n. 213, recante disposizioni per
l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ha modificato il comma
1
dell'art.16 della legge 24/11/81 n. 689, che risulta pertanto così
articolato:
"(Pagamento in misura ridotta). E' ammesso il
pagamento in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione
commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo".
Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione
del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59),all’art. 42, ha abrogato
l'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui
individua l'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie. A seguito di
tale abrogazione, le competenze per le violazioni alla disciplina della
somministrazione di alimenti e bevande
(L. 287/91) sono state assegnate alle Regioni (o agli enti da queste delegati:
Comune).
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17/quinquies del TULPS, nella parte in cui prevede la presentazione al Prefetto anziché all’Ufficio Regionale competente, del rapporto relativo alle violazioni degli articoli: 84, 111, 123,124/2°co. del TULPS e dell’art. 180 del Reg. di esecuzione del TULPS (sentenza 07/04/95 n. 115)
Nella presente opera,
l’incameramento dei proventi di alcune sanzioni è stato attribuito al Comune
benché la normativa parli di “Regione o Ente delegato; Tale scelta è motivata
dal fatto che con il decentramento amministrativo, in quasi tutte le Regioni
italiane vi è stata una vera e propria delega alla riscossione a favore degli
Enti Locali.
Il Ministero delle Attività produttive, in data 17/12/2002, rispondendo ad un
quesito posto da un comune, in merito alla dibattuta questione della competenza
dei Sindaci in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia
commerciale, ha chiarito esaurientemente la questione stabilendo che l’art. 107
del decreto legislativo n. 267/2000, atribuisce in via generale i compiti di
tipo gestionale al Dirigente, per cui, l’irrogazione delle sanzioni,
contrariamente alle previsioni dell’art. 22 D.Lgs. 114/98, spetta a quest’ultimo
e non più al Sindaco.
Si rammenta, infine, che l’art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 ha trasformato le Prefetture in “Uffici Territoriali del Governo”.