LA PESCHERIA

 

                                             Indicazioni di massima

 

Per  l'attività  di pescheria, valgono le  stesse  regole  descritte precedentemente 
per le macellerie.
E’ opportuno segnalare l’entrata in vigore del decreto 27 marzo 2002 del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali (G.U.del 10 aprile 2002)avente come oggetto 
l’etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.
Il Decreto recepisce il Regolamento (CE) 2065/2001 che a sua volta
stabilisce le modalità di applicazione di altro regolamento (CE), il n. 104/2000, 
relativo all’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e del-
l’acquacoltura.
In sintesi, dall’11/04/2002, in Italia è obbligatorio etichettare i prodotti ittici, 
oltre con quanto previsto dal D.Lgs. 109/92 e dal D.Lgs.  n.114/98, anche con le seguenti 
informazioni:
1) denominazione commerciale (secondo l’elenco richiamato dall’art. 3);
2) il metodo di produzione (es: “prodotto della pesca…”, oppure “prodotto della pesca in 
   acque dolci…”, oppure “prodotto di acquicoltura…”);
3) la zona di cattura (come definita dall’art. 5 del regolamento CE n. 2065/2001);
 
NB: Stiamo parlando di merce esposta sui banchi di vendita anche se il decreto in oggetto 
prescrive l’obbligo “in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della tracciabilità”



A riguardo, è da segnalare la circolare del Ministero Politiche Agricole del 27 maggio 2002 
nr. 1329/2002 (riportata per intero nel presente manuale) con la quale si specifica che il pesce 
esposto dovrà obbligatoriamente essere accompagnato da un’etichetta contenente la denominazio-
ne commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura.
La circolare riporta le istruzioni pratiche per la compilazione dell’etichetta, che dovrà ri-
guardare tutti i prodotti immessi sul mercato.
Le denominazioni commerciali dei prodotti ittici saranno inclusi in una banca dati consultabile
dagli operatori commerciali. Circa il metodo di produzione è facoltativo per il venditore ag-
giungere la dicitura “prodotto di acquicoltura”, ma sarà obbligatorio evidenziare se il pesce è
stato allevato o catturato in mare. E’ consentito omettere il metodo di produzione solo in quei
casi in cui non vi siano dubbi sulla provenienza del pesce dalla pesca in mare (es: sardine, ac-
ciughe e sgombri).
Per quanto riguarda la zona di produzione, l’etichetta dovrà riportare l’indicazione secondo 
una  tabella allegata ( Mar Mediterraneo, Mar nero, Oceano Indiano, zone diverse dell’Atlantico 
etc).

                                                                                                          
        Un esempio di come può essere fatto il cartello con le indicazioni richieste


Di seguito riportiamo le sanzioni previste in caso di inadempienza.
 
SANZIONI: Omessa indicazione della denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura:
(la violazione dell’art. 4 del D.Lgs. 109/92 è punita con la sanzione prevista dall’art. 18 il cui importo, come si ricorderà, è stato modificato dal D.Lgs n. 68 del 25/02/2000)
(sanzione amm/va da
516,00 a 3098,00)
Pagamento in misura ridotta:
1032,00
Autorità competente per il ricorso: Camera di Commercio (dpcm 26/05/2000)

I proventi vanno corrisposti allo Stato tramite il Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi


Nota operativa:  
Per gli addetti al controllo, esiste un sistema molto pratico per vedere se il pesce venduto è fresco o meno: il controllo del cristallino. Chiedete al pescivendolo se vi seziona la pupilla del pesce, estraendo il cristallino che come saprete è una piccola sfera simile ad una pallina di vetro.
A questo punto guardatela attentamente:
se è trasparente, il pesce è freschissimo, se è opaco, ha 2-3 giorni; se è scuro, chiamate il veterinario perché è sicuramente pesce congelato, venduto per fresco.
 

                                                                 

                Il cristallino a sinistra è di un pesce congelato, quello a destra di un pesce fresco