Aggiornamento alla GU 06/07/97
D.M. 20 dicembre 1994 (1).
Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria
e della gastronomia venduti sfusi (1/a).
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'attuazione delle
direttive comunitarie relative all'etichettatura, alla presentazione ed alla pubblicità dei prodotti
alimentari;
Visto l'art. 47 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativa alle disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Ritenuta la necessità di dare attuazione al suddetto art. 47 della legge n. 146/1994, provvedendo
alla elaborazione dello schema di cartello unico per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della
panetteria e della gastronomia;
Visto il proprio decreto 19 settembre 1994 con il quale è stato già indicato lo schema di cartello
unico per tali prodotti;
Considerata la necessità di modificare detto decreto per adeguarlo a quanto prescritto dall'art. 14,
comma 1, della direttiva n. 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari
destinati al consumatore nonché la relativa pubblicità;
Emana il seguente decreto:
1. 1. Il cartello unico ed i cartelli unici, ai fini e per gli effetti dell'art. 16, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (2), devono essere realizzati secondo gli schemi allegati.
2. La disposizione del comma 1 non preclude la possibilità di predisporre cartelli di maggiore
dettaglio in relazione alla tipologia dei prodotti venduti.
2. 1. La lista degli ingredienti ed il relativo ordine ponderale decrescente sono indicativi; spetta al
venditore stabilire detta lista ed il relativo ordine, riferito ai gruppi di prodotti indicati sullo schema di
cartello, di cui agli allegati, eventualmente adattato alla propria produzione, cancellando gli ingredienti
non utilizzati ed aggiungendo gli altri utilizzati.
2. Il presente decreto non preclude la possibilità di riportare l'elenco degli ingredienti per singoli
prodotti accanto alla relativa denominazione di vendita.
3. 1. I semilavorati o preparati, utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto,
devono essere menzionati col nome dei singoli ingredienti che li compongono.
2. Tali ingredienti, qualora coincidano con quelli utilizzati dal fabbricante del prodotto finito, devono
essere menzionati una sola volta.
4. 1. Il decreto ministeriale 19 settembre 1994 citato nelle premesse è abrogato.
5. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO 1
+--------------------------------------------------------------+
| PRODOTTI DELLA GELATERIA |
|--------------------------------------------------------------|
| Gruppo | Ingredienti |
|---------------------------|----------------------------------|
| Gelati al latte e| Latte, zucchero, destrosio,|
| derivati | sciroppo di glucosio, panna,|
| | uova, caffè, cacao, cioccolato,|
| | vaniglia, grasso vegetale, olio|
| | vegetale, aromi, addensanti..,|
| | coloranti.. |
| Gelati alla frutta e| Acqua, zucchero, destrosio,|
| e agli ortaggi | sciroppo di glucosio, latte,|
| | frutta e ortaggi, aromi,|
| | addensanti.., coloranti.. |
| Gelati ai cereali . . . .| Acqua, latte, zucchero,|
| | destrosio, sciroppo di|
| | glucosio, panna, cereali,|
| | uova, aromi, addensanti..,|
| | coloranti.. |
| Semifreddi . . . . . . . .| Latte, panna, zucchero,|
| | destrosio, sciroppo di|
| | glucosio, uova, pan di|
| | Spagna, cacao, cioccolato,|
| | caffè, amarena, nocciola,|
| | alcool, aromi, addensanti..,|
| | coloranti.. |
ALLEGATO 2
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| PRODOTTI DELLA PASTICCERIA |
|--------------------------------------------------------------|
| Gruppo | Ingredienti |
|---------------------------|----------------------------------|
| Pasticceria fresca e dolci| Farina di grano tenero, zucchero,|
| freschi | glucosio, miele, uova, burro,|
| | margarina, olio vegetale,|
| | strutto, latte, panna, frutta,|
| | cioccolato, vino liquoroso,|
| | acqua, confettura di frutta,|
| | gelatina di frutta, riso,|
| | mandorle, cacao, uva sultanina,|
| | caffè, ricotta, amido, fecola,|
| | lievito, agenti lievitanti..,|
| | sale, aromi, spezie,|
| | coloranti.. |
| Pasticceria e biscotteria| Farina di grano tenero, zucchero,|
| secca - Paste lievitate| glucosio, miele, uova, burro,|
| | margarina, olio vegetale,|
| | strutto, latte, cioccolato,|
| | alcool, vino liquoroso,|
| | confettura di frutta, gelatina|
| | di frutta, acqua, mandorle,|
| | cacao, uva sultanina, amido,|
| | fecola, lievito, agenti|
| | lievitanti.., sale, aromi,|
| | spezie, coloranti.. |
| Pasticceria salata | Farina di grano tenero, olio|
| | vegetale, olio di oliva,|
| | strutto, burro, uova,|
| | prosciutto cotto, formaggio,|
| | ortaggi, malto, aceto di vino,|
| | senape, piante aromatiche,|
| | agrumi, gelatina di frutta,|
| | lievito, zucchero, sale, aromi,|
| | spezie, coloranti.. |
ALLEGATO 3
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| PRODOTTI DELLA PANETTERIA E DA FORNO |
|--------------------------------------------------------------|
| Gruppo | Ingredienti |
|---------------------------|----------------------------------|
| Pane e grissini [1] | Farina di grano tenero, di grano|
| | duro, di segale, di mais, di|
| | orzo.., acqua, lievito, sale |
| Pane e grissini speciali| Farina di grano tenero, di grano|
| [1]. . . . . . . . . . .| duro, di mais, di segale,|
| | di orzo.., olio di oliva,|
| | strutto, miele, zibibbo..,|
| | acqua, lievito, sale,|
| | emulsionanti.. |
| Prodotti da forno [1]. . .| Farina di grano tenero, di grano|
| | duro, di segale, di mais, di|
| | avena, di orzo, di riso, di|
| | farro.., latte, uova, zucchero,|
| | acqua, burro, olio vegetale,|
| | olio animale, grasso vegetale,|
| | grasso animale, mandorle,|
| | frutta, cioccolato, miele,|
| | vino liquoroso, marmellata,|
| | confettura di frutta, gelatina|
| | di frutta, crema di marroni,|
| | fecola, amido, estratto di|
| | malto, farine maltate, lievito,|
| | glutine, sale, aromi, agenti|
| | lievitanti.., emulsionanti.. |
| Pizza. . . . . . . . . . .| Farina di grano tenero, pomodoro,|
| | acqua, olio vegetale, lievito,|
| | strutto, sale, piante|
| | aromatiche, spezie |
----------
[1] La denominazione di vendita da riportare accanto ai
diversi tipi di pane e di prodotti da forno deve essere conforme
a quanto prescritto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1967, n. 283.
ALLEGATO 4
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| PASTA ALIMENTARE FRESCA |
|--------------------------------------------------------------|
| Gruppo | Ingredienti |
|---------------------------|----------------------------------|
| Pasta alimentare fresca| Farina di grano tenero, semola|
| [1]. . . . . . . . . . .| di grano duro, uova fresche,|
| | sale, correttori di acidità.. |
| Pasta alimentare fresca| Farina di grano tenero, semola|
| speciale [1] . . . . . .| di grano duro, uova fresche,|
| | spinaci, sale, noce moscata,|
| | correttori di acidità.. |
| Pasta alimentare fresca| Farina di grano tenero, semola|
| speciale con ripieno [1]| di grano duro, uova fresche,|
| | carne suina, carne bovina,|
| | ricotta, formaggio, ortaggi,|
| | pesce, funghi, sale, noce|
| | moscata, spezie, aromi,|
| | conservanti.., correttori di|
| | acidità.., esaltatori di|
| | sapidità.. |
----------
[1] La denominazione di vendita dei diversi tipi di pasta
deve essere conforme a quanto prescritto dalla legge 4 luglio
1967, n. 580 e dal decreto ministeriale 27 settembre 1967 e
successive modifiche.
ALLEGATO 5
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| PRODOTTI DI GASTRONOMIA PRONTI PER IL CONSUMO |
|--------------------------------------------------------------|
| Gruppo | Ingredienti |
|---------------------------|----------------------------------|
| Gastronomia. . . . . . . .| Pane, farina di grano tenero,|
| | olio vegetale, olio animale,|
| | grasso vegetale, grasso|
| | animale, carne bovina, carne|
| | suina, carne di volatile,|
| | pesce, prosciutto cotto,|
| | prosciutto crudo, formaggio,|
| | ortaggi, malto, aceto di|
| | vino, senape, sale, piante|
| | aromatiche, spezie, gelatina|
| | animale, aromi. |
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304.
(1/a) Il D.M. 29 marzo 1995 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 80) ha disposto che le norme del presente
D.M. 20 dicembre 1994 entrano in vigore il 1° giugno 1995.
(2) Riportato al n. A/CLXXXIII.