L. 4 aprile 1964, n. 171 (1).
Modificazioni al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e 
congelate.



1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, 
relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (2).


2. È fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, 
oltreché dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 
1928, n. 3298 (3), da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della 
categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:
a) per i bovini: vitello, bovino adulto (4);
b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
c) per gli equini: (categoria unica) equino;
d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
e) per i suini: (categoria unica) suino;
f) per i caprini: capretto, caprino adulto.
[Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura «congelata»] (5).
Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria «vitello» le carcasse 
provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300, che al 
controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche 
rappresentate dal mancato sviluppo funzionale del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco 
rosato delle carni (5/a).


(giurisprudenza)
3. Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e 
scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad 
eccezione di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente 
destinati (5/b).


4. I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste 
dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie 
degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni 
fresche, congelate o scongelate.
Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di 
parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la 
perfetta conservazione delle carni medesime.
Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad 
identificare la specie e lo stato di fresca, congelata o scongelata della carne posta in vendita.
Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola 
volta (6).


5. I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale 
prezzi (6).


6. Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi 
provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale 
devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:
1) i quantitativi di carne importata;
2) il Paese di origine e la ditta fornitrice;
3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione;>
4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, 
con indicazione se l'acquisto è avvenuto in quarti o in porzioni minori;
5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle 
località di lavorazione.
Il Ministro per l'industria e per il commercio provvederà ad emanare le norme regolamentari e ad 
approvare i moduli del registro di cui al comma precedente.


7. I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti la sanzione amministrativa da lire 
1.500.000 a lire 30.000.000 (7).
In caso di recidiva, il contravventore è cancellato dall'elenco degli importatori di carni.
Chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge è punito con la sanzione 
amministrativa da lire 1.500.000 a lire 30.000.000 (7). Pendendo procedimento penale può essere 
disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale.
In caso di recidiva la licenza di vendita è revocata.


8. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1964, n. 92.
(2) In effetti, il R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, recava norme solo per la vendita delle carni 
fresche e congelate: è quindi da ritenersi totalmente abrogato.
(3) Riportato al n. I.
(4) Lettera così sostituita dall'art. 22, L. 22 dicembre 1969, n. 964, riportata alla voce Finanza locale.
(5) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 gennaio 1977, n. 3, riportato al n. XIII.
(5/a) Comma aggiunto dell'articolo unico, L. 16 febbraio 1983, n. 44 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1983, n. 
54).
(5/b) Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.L. 17 gennaio 1977, n. 3, riportato al n. XIII, modificato 
dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 12, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 17 gennaio 1977, n. 3, riportato al n. XIII, modificato dalla 
relativa legge di conversione.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 17 gennaio 1977, n. 3, riportato al n. XIII, modificato dalla 
relativa legge di conversione.
(7) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, 
L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 114, 
primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge.
(7) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, 
L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 114, 
primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge.