IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1760 del 17 luglio 2000 che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine ed in particolare l'art. 22 che prevede che
gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire il
rispetto del presente regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000,
recante modalita' di applicazione del predetto regolamento (CE) n.
1760/2000 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a base di carne bovina;
Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2000 recante
indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000
sulla etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni
bovine e dei prodotti a base di carne bovina, ed in particolare
1'art. 15 che prevede che la vigilanza sulla corretta applicazione
della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine sia
svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali in
collaborazione con le regioni e le province autonome;
Vista la circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 recante chiarimenti
sulla predisposizione dei disciplinari previsti dal decreto 30 agosto
2000;
Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2001 recante
disposizioni applicative al regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II
- Etichettatura carni bovine;
Vista la circolare n. 1 del 9 aprile 2003 recante ulteriori
chiarimenti sulle modalita' applicative previste dal predetto decreto
30 agosto 2000;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE)
numeri 1760 e 1825 del 2000, relative all'identificazione e
registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3
della legge 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il decreto 27 agosto 2004 recante definizione
dell'attivita' di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari
regolamentate da norme comunitarie;
Ritenuto necessario disporre di linee guida per l'effettuazione
dei controlli sulla etichettatura delle carni bovine;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti Stato, regioni e province autonome nella riunione del 3
febbraio 2005:
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate e rese operative le Linee guida per i controlli
sulla etichettatura delle carni bovine, giusta testo allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2005
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2005
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 1, foglio n. 243