Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in
illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in
attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche,
l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti
ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita
degli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana.
2. I gelati non sono considerati alimenti surgelati.
2. Definizione.
1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:
a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto "surgelazione", che
permette di superare con la rapidità
necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione
massima e di mantenere la temperatura del
prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica,
ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C;
b) commercializzati come tali.
3. Materie prime.
1. Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono
essere sane, in buone condizioni igieniche, di
adeguata qualità merceologica e devono avere il necessario grado di freschezza.
2. La preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelazione
devono essere effettuate senza indugio
mediante attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche
chimiche, biochimiche e microbiologiche.
3. Le materie prime utilizzate nella produzione degli alimenti surgelati
composti possono essere sottoposte ad un
precedente trattamento di conservazione e contenere additivi nei limiti
stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi
degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283
4. Nella produzione degli alimenti surgelati composti è consentita l'aggiunta di
additivi, ivi compresi gli antiossidanti con
esclusione degli additivi conservanti, nelle quantità massime stabilite, per i
corrispondenti prodotti non surgelati, dai
decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della
legge 30 aprile 1962, n. 283
4. Temperature.
1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i
punti del prodotto ad un valore pari o inferiore
a -18 °C.
2. Sono tuttavia tollerate:
a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3 °C
della temperatura del prodotto;
b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per
la vendita al consumatore, fluttuazioni verso
l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3 °C.
5. Mezzi criogeni.
1. I mezzi criogeni che possono essere usati per contatto diretto con gli
alimenti da surgelare sono:
a) aria;
b) azoto;
c) anidride carbonica.
2. I criteri di purezza dei mezzi criogeni sono stabiliti con decreto del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie.
6. Produzione ed immagazzinamento.
1. La produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati devono avvenire
in stabilimenti autorizzati dall'autorità
sanitaria competente, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283
2. Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari possono essere
effettuate a bordo delle navi purché seguite da
immediata surgelazione e da idoneo confezionamento temporaneo; le successive
operazioni di lavorazione o di
confezionamento devono essere effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui
al comma 1 ovvero su navi officina
riconosciute idonee dalla competente autorità sanitaria locale nel rispetto
delle condizioni stabilite con il decreto
ministeriale di cui al comma 4.
3. Per operazioni preliminari si intendono operazioni manuali o meccaniche quali
la decapitazione, la depinnazione, la
decaudazione, la eviscerazione, il dissanguamento.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della
marina mercantile, sono stabiliti i requisiti che
devono possedere le navi officina.
5. I locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati
devono essere dotati di adeguati strumenti di
registrazione automatica della temperatura che misurino, frequentemente e ad
intervalli regolari la temperatura dell'aria.
Le registrazioni devono essere datate e conservate dagli operatori almeno per un
anno.
7. Confezionamento degli alimenti surgelati destinati al consumatore.
1. Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere venduti in
confezioni originali chiuse dal fabbricante o
dal confezionatore e preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto
dalle contaminazioni microbiche o di altro
genere e dalla disidratazione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti
surgelati destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle
mense ed altre collettività analoghe.
8. Etichettatura degli alimenti surgelati destinati al consumatore.
1. Fermo restando le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari, le stesse si applicano agli alimenti
surgelati con le seguenti modalità e integrazioni:
a) la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";
b) il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione del periodo
in cui il prodotto può essere conservato
presso il consumatore;
c) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto
completate dalla indicazione della temperatura di
conservazione o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione;
d) l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere
ricongelato e le eventuali istruzioni per l'uso;
e) l'indicazione del lotto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti
surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle
mense ed altre collettività analoghe.
9. Etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore.
1. L'etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore, nè ai
ristoranti, agli ospedali, alle mense e
collettività analoghe, comporta le seguenti diciture:
a) la denominazione di vendita completata dal termine "surgelato";
b) la qualità netta espressa in unità di massa;
c) l'indicazione del lotto;
d) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore
oppure di un venditore stabilito all'interno
della Comunità europea.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o
sul contenitore o sulla confezione, o su
un'etichetta appostavi.
10. Importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla
CEE.
1. Fermo restando le disposizioni comunitarie relative alle condizioni per
l'importazione di determinati prodotti, gli
alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE sono ammessi
all'importazione nel territorio nazionale
solo se presentano i seguenti requisiti:
a) siano prodotti secondo normative equivalenti a quelle del presente decreto;
b) siano stati prodotti in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti
autorità nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali
notificati dalle autorità del Paese interessato.
11. Trasporti ed apparecchiature frigorifere nella fase di vendita.
1. I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati e
gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita
di tali prodotti devono essere muniti dei necessari dispositivi intesi a
garantire il mantenimento della temperatura nei
termini previsti dal presente decreto.
2. (1)
12. Metodo di controllo delle temperature.
1. Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le modalità di
prelevamento dei campioni sono determinati
in attuazione di disposizioni comunitarie in materia, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità (2)
13. 1. I decreti di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 4, 11, comma 2, e 12
sono adottati ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400
14. 1. (3)
2. Gli alimenti surgelati non conformi alle disposizioni del presente decreto
possono essere posti in vendita fino al 30
giugno 1992.
3. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con il presente
decreto.
15. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle
disposizioni previste dall'art. 3 e 6, comma 1, sono
puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 60 mila a lire 60
milioni (4)
2. Si applicano agli additivi impiegati ai sensi dell'art. 3 nella produzione di
alimenti surgelati, le disposizioni contenute
negli articoli 5 e 6, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni
previste dagli articoli 4, 7 e 11, commi 1 e 2, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni.
5. L'infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi 2 e 5, 10 e 14, comma 2,
è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni (5)
Note:
(1)Sostituisce l'art. 4, L. 27 gennaio 1968, n. 32.
(2)Le modalità di campionamento ed il metodo di analisi per il controllo delle
temperature degli alimenti surgelati sono stati determinati con D.M. 25
settembre 1995, n. 493.
(3)Sostituisce l'art. 2, L. 27 gennaio 1968, n. 32
(4)Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate
in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in
attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche,
l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti
ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
(5) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1992,
n. 95.