Gazzetta Ufficiale N. 167
del 21Luglio 2003
DECRETO
LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.181
Attuazione
della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei
prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa
pubblicita';
Vista la direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, con la
quale viene modificata la direttiva 2000/13/CE, per quanto riguarda la
definizione di carne;
Vista la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa
ll'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti
alimentari contenenti caffeina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con i Ministri della salute, degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art.
1.
Campo di applicazione
1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
«1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al
consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto
dall'articolo 17, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono
disciplinate dal presente decreto.».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria
2001».
L'art. 27, cosi' recita:
«Art. 27 (Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita). - 1.
L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche'
la relativa pubblicita', sara' informata al principio e criterio direttivo della
introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di
etichettatura volontario
aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunita'
europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di
tipicita' del prodotto commercializzato.».
- La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata in GUCE L. n. 109 del 6 maggio 2000.
- La direttiva 2001/101/CE e' pubblicata in GUCE L. n. 310 del 28 novembre 2001.
- La direttiva 2002/67/CE e' pubblicata in GUCE L. n. 191 del 19 luglio 2002.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle
direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione
e la
pubblicita' dei prodotti alimentari.» Il testo dell'art. 1, cosi' come
modificato dal decreto decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. L'etichettatura dei prodotti a
alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato
nazionale, salvo quanto previsto al successivo art. 17, nonche' la loro
presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate
dal presente decreto.
2. Si intende per:
a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di
fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al
prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su
un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o
fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformita' a quanto
stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del
prodotto alimentare;
b) prodotto alimentare preconfezionato l'unita' di vendita destinata ad essere
presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un
prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere
posto in vendita, avvolta
interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto
non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
c) presentazione dei prodotti alimentari:
1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l'ambiente nel quale sono esposti;
d) prodotto alimentare preincartato l'unita' di vendita costituita da un
prodotto alimentare e
dall'involucro nel quale e' stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;
e) consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le
mense ed altre collettivita' analoghe denominate in seguito "collettivita'".
3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da
alcun involucro nonche' quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro
protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature
anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.».
Art.
2.
Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 2 (Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari). -
1. L'etichettatura e le relative modalita' di realizzazione sono destinate ad
assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono
essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto
alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla
composizione, sulla quantita', sulla conservazione, sull'origine o la
provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprieta' che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche
particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono
caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o
guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprieta', fatte salve le
disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari
destinati ad un'alimentazione particolare.
2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la
presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.».
Art. 3.
Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto,
infine, il seguente comma:
«5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti
per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).».
Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il
testo dell'art. 3, cosi' come modificato dal presente decreto qui pubblicato,
cosi' recita:
«Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti
preconfezionati). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i
prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le
seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita'
unitarie costanti, la
quantita' nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili
dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore
stabilito nella Comunita' economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto
alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del
prodotto;
i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria
l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa
indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;
m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come
previsto dall'art. 8.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana;
e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non
abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni
originarie.
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1
devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel
momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche,
fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5. Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento.
5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle
politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti per
l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).».
Art. 4.
Denominazione di vendita
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita
da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa
denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella
cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5,
commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura
in generale del prodotto finito, puo' essere riportato il solo nome generico
dell'ingrediente utilizzato.».
Nota all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il
testo dell'art. 4, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 4 (Denominazione di vendita). - 1. La denominazione di vendita di un
prodotto alimentare e' la denominazione prevista per tale prodotto dalle
disposizioni della Comunita' europea ad esso applicabili. In mancanza di dette
disposizioni la denominazione di vendita e' la denominazione prevista dalle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento
italiano, che disciplinano il prodotto stesso.
1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di
vendita e' costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una
descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua
utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva
natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.
1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la
quale il prodotto e' legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro
di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore
di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con
i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere
accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e
utilizzazione.
1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo'
essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della
composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal
prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.
1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo
mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto,
trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la
documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa
denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanita' e delle
politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con
lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche
merceologiche, nonche' indicazioni di utilizzazione.
2. La denominazione di vendita non puo' essere sostituita da marchi di fabbrica
o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.
3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato
fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso
subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato,
affumicato) se l'omissione di tale indicazione puo' creare confusione
nell'acquirente.
4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti e' in ogni caso
obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato"
ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti".
5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non
costituisce trattamento ai sensi del comma 3.
5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da
norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa
denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella
cui preparazione sono utilizzati,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 6, 11 e 13.
Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del
prodotto finito, puo' essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente
utilizzato.».
Art. 5.
Ingredienti
1. L'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, e' sostituito dal seguente:
«10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono
indicate con il nome della specie animale ed in conformita' a quanto previsto
all'allegato I.».
Nota all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il
testo dell'art. 5, comma 10, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato,
cosi' recita:
«Art. 5 (Ingredienti). - 1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza,
compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un
prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma
modificata.
2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:
a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate
nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto
alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;
b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate
nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria
seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un
ingrediente appartenga a piu' categorie, deve essere indicata la categoria
corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito;
b-bis) la designazione "amido(i)" che figura nell'allegato I, ovvero
quella "amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere
completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora
l'amido possa contenere glutine.
3. L'elenco degli ingredienti e' costituito dalla enumerazione di tutti gli
ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento
della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata
contenente la parola ingrediente".
4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco
in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta puo' non essere
menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito.
5. La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare e' determinata
sottraendo dalla quantita' totale del prodotto finito la quantita' degli altri
ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.
6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e
ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione puo' avvenire
nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della
disidratazione con la denominazione originaria.
7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere
stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine
delle proporzioni del prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia
accompagnata da una indicazione del tipo «ingredienti del prodotto ricostituito»
ovvero «ingredienti del prodotto pronto per il consumo».
8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta o
di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono
essere elencati in altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da
una dicitura del tipo «in proporzione
variabile».
9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle
componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono
essere elencati in un altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata
da una dicitura del tipo «in
proporzione variabile».
10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate
con il nome della specie animale ed in conformita' a quanto previsto
all'allegato I.
11. Un ingrediente composto puo' figurare nell'elenco degli ingredienti con la
propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in
funzione del peso
globale, purche' sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri
componenti.
12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito;
b) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale l'elenco degli
ingredienti non e' prescritto;
c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di
fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per
esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.
13. La menzione del trattamento di cui all'articolo 4, comma 3, non e'
obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche;
l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre
accompagnato dall'indicazione del trattamento.».
Art. 6.
Designazione degli aromi
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina,
utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti
alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto
composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine
"aroma".
3-ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano il chinino o
la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra parentesi, immediatamente
dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o
"inclusa caffeina".
3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa
ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina,
indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la
seguente menzione deve figurare sull'etichetta,
nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda:
"Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra parentesi
e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14,
dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.
3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle bevande a
base di caffe', di te', di estratto di caffe' o di estratto di te', la cui
denominazione di vendita contenga il termine "caffe'" o "te'."».
Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il
testo dell'art. 6, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 46 (Designazione degli aromi). - 1. Gli aromi sono designati con il
termine di «aromi» oppure con una indicazione piu' specifica oppure con una
descrizione dell'aroma.
2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un
significato sensibilmente equivalente puo' essere utilizzato soltanto per gli
aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti
naturali e/o preparati aromatizzanti.
3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o
all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine
"naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato
equivalente puo' essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante e' stata
isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure
con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o
pressoche' unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di
aromi considerata.
3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina,
utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti
alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto
composto con la loro denominazione specifica,
immediatamente dopo il termine "aroma".
3-ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano il chinino o
la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra parentesi, immediatamente
dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o
"inclusa caffeina".
3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa
ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina,
indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la
seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della
denominazione di vendita della bevanda:
"Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra parentesi
e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14,
dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.
3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle bevande a
base di caffe', di te', di estratto di caffe' o di estratto di te', la cui
denominazione di vendita contenga il termine "caffe'" o "te'".».
Art.
7.
Q u a n t i t a'
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita dall'articolo
2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n.
690, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1980, n. 391.».
Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il
testo dell'art. 9 cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 9 (Quantita). - 1. La quantita' netta di un preimballaggio e' la
quantita' che esso contiene al netto della tara.
2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita dall'articolo 2
del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 convertito dalla legge 19 agosto 1976,
n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.
3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in
unita' di volume per i prodotti liquidi ed in unita' di massa per gli altri
prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il
millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo
deroghe stabilite da norme specifiche.
4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu' preimballaggi individuali
contenenti la stessa quantita' dello stesso prodotto, l'indicazione della
quantita' e' fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali
e la quantita' nominale di ciascuno di essi.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero
totale dei preimballaggi individuali puo' essere visto chiaramente e contato
facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun preimballaggio
individuale puo' essere chiaramente vista
dall'esterno almeno su uno di essi.
6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu'
preimballaggi individuali che non sono considerati unita' di vendita,
l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando la quantita' totale ed il
numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno,
quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i
prodotti a base di zucchero e' sufficiente l'indicazione della quantita' totale.
7. Se un prodotto alimentare solido e' presentato immerso in un liquido di
governo, deve essere indicata anche la quantita' di prodotto sgocciolato; per
liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati
anche quando si presentano congelati o surgelati, purche' il liquido sia
soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione
alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie
edulcoranti;
d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.
8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria:
a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in
un imballaggio globale, il numero de pezzi deve essere chiaramente visto
dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;
b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia superiore a 30 g;
c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a
5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.
9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati
alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantita'
netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
10. La quantita' di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di
quantita' a volume, puo' essere espressa utilizzando il solo volume.
Art.
8.
Termine minimo di conservazione
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 10. (Termine minimo di conservazione). - 1. Il termine minimo di
conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue
proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato
con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data
contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure
dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui
all'articolo 10-bis, e' determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel
caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione europea,
ed e' apposto sotto la loro diretta responsabilita'.
3. Il termine minimo di conservazione si compone dell'indicazione in chiaro e
nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno e puo' essere espresso:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari
conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per piu' di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per
piu' di diciotto mesi.
4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto,
particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino
al termine di cui al comma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano
espressamente richiesti da norme
specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l'enunciazione delle
condizioni di conservazione.
5. L'indicazione del termine minimo di conservazione non e' richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati
o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi; tale deroga non si
applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini
aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonche' delle
bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o
mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande
alcolizzate poste in recipienti individuali di capacita' superiore a 5 litri
destinati alle collettivita';
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono
normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o
edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.».
Art.
9.
Data di scadenza
1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Data di scadenza). - 1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente
deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo
breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione
e' sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura
"da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del
punto della confezione in cui figura.
2. La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il
mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di
conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in
funzione della quale e' stato
determinato il periodo di validita'.
3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta fresca,
nonche' per le carni fresche ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
freschi, la data di scadenza puo' essere determinata con decreti dei Ministri
delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute,
sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
4. Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione, la
data di scadenza e' determinata con decreto dei Ministri delle attivita'
produttive, delle politiche agricole e
forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni
diversa disposizione relativa alla durabilita' del latte.
5. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a
partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.».
Art.
10.
Sede dello stabilimento
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' sostituito dal seguente:
«1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di
confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), puo' essere omessa
nel caso di:
a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede gia' indicata in
etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali
in Italia;
c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.».
Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il
testo dell'art. 11, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 11 (Sede dello stabilimento). - 1. L'indicazione della sede dello
stabilimento di fabbricazione o di confezionainento, di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera f, puo' essere omessa nel caso di:
a) stalilimento ubicato nello stesso luogo della sede gia' indicata in
etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali
in Italia;
c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.
2. Nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, e' consentito
indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purche' quello effettivo venga
evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei
prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o
il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede
dello stabilimento deve essere completata
dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la
localizzazione.».
Art. 11.
Lotto dei prodotti
1. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le
parole: «con la menzione del giorno, del mese e dell'anno» sono sostituite
dalle seguenti: «con la menzione almeno del giorno e del mese».
Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il
testo dell'art. 13, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un insieme di unita' di vendita di
una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze
praticamente
identiche.
2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non
riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
3. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto
alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunita' economica europea ed
e' apposto sotto la propria responsabilita'; esso figura in ogni caso in modo da
essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto
dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere
distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura
sull'imballaggio
preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura
sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti
commerciali di vendita.
6. L'indicazione del lotto non e' richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con
la menzione almeno del giorno e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri
sull'imballaggio globale;
c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di
imballaggio;
2) avviati verso organizzazioni di produttori o
3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di
preparazione o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per i prodotti alimentari
venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non
preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero
preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu' grande abbia una
superficie inferiore a 10 cm2.
7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse
con la menzione almeno del giorno e del mese nonche' la menzione di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.
391, qualora conforme al disposto del comma 1.
8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' con proprio decreto
stabilire le modalita' di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o
categorie di prodotti alimentari.».
Art.
12.
Imballaggi globali
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore,
contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni
prescritte all'articolo 3, purche' esse
figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette
indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la
denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza del prodotto
avente la durabilita' piu' breve.».
Note all'art. 12:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il
testo dell'art. 14, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 14 (Modalita' di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti
preconfezionati). - 1. La denominazione di vendita, la quantita', il termine
minimo di conservazione o la data di scadenza nonche' il titolo alcolometrico
volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le
bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e' impressa in
modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1.
3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle
quali e' riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano ne'
etichetta ne' anello ne' fascetta nonche' nel caso degli imballaggi o dei
recipienti la cui superficie piana piu' grande e' inferiore a 10 cm2 sono
obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la
quantita' e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al comma
1.
4. Le indicazioni di cui all'articolo 3 devono figurare sull'imballaggio
preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli,
fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto
evidente in modo da essere facilmente visibili,
chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere
dissimulate o deformate.
5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma
commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le
indicazioni di cui all'articolo 3 possono figurare soltanto su un documento
commerciale relativo a detti prodotti, se e' garantito che tale documento sia
unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato
inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto
previsto al comma 7.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati
destinati alle collettivita' per esservi preparati o trasformati o frazionati o
somministrati.
7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'articolo 3 figurino, ai sensi dei
commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale in
cui i prodotti alimentari sono posti per la
commercializzazione.
7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti
prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte
all'articolo 3, purche' esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari
contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio
devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il
termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto
avente la durabilita' piu' breve».
Art.
13.
Prodotti sfusi
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 16 (Vendita dei prodotti sfusi). - 1. I prodotti alimentari non
preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se
originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a
richiesta dell'acquirente ed i prodotti
preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di
apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato
nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente
deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto
alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati
glassati.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della
gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti
puo' essere riportato su un
unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su
apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a
disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei banchi di esposizione dei
prodotti stessi.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 puo'
essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle
collettivita' ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la
specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua
potabile trattata e gassata" se e' stata addizionata di anidride carbonica.
6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o
alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono
riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul
contenitore, purche' in modo da essere facilmente visibili e leggibili
dall'acquirente.
7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al
consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un
documento commerciale relativo a detti prodotti, se e' garantito che tale
documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna
oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a
questa.».
Art.
14.
Formaggi freschi a pasta filata
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, sostituito
dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito
dal seguente:
«3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al
tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:
a) l'indicazione della quantita' del solo prodotto sgocciolato se posto in
liquido di governo; oppure b) della quantita' nominale se preconfezionati a
gamma unitaria costante; oppure
c) nessuna indicazione di quantita' se preconfezionati a gamma unitaria
variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».
Note all'art. 14:
- Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, reca:
«Differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto
1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante
norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.». Il testo
dell'art. 1 cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 1. - I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed
analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati
all'origine.
2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di
produzione preincartati.
3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al
tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:
a) l'indicazione della quantita' del solo prodotto sgocciolato se posto in
liquido di governo; oppure b) della quantita' nominale se preconfezionati a
gamma unitaria costante; oppure
c) nessuna indicazione di quantita' se preconfezionati a gamma unitaria
variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».
Art. 15.
Designazione
delle carni
1. All'allegato
1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109,
e' aggiunto il
seguente prodotto:
=====================================================================
Definizione
|Designazione
=====================================================================
I muscoli
scheletrici delle specie di mammiferi e di
|
uccelli
riconosciute idonee al consumo umano con i
|
tessuti che vi
sono contenuti o vi aderiscono, per i
|
quali il tenore
totale di grasso e di tessuto connettivo|
non supera i
valori di seguito indicati e quando la
|
carne
costituisce ingrediente di un altro prodotto |
alimentare.
|
---------------------------------------------------------------------
Carne (i)
seguita (e) dal nome della (e) specie animale |
(i) da cui
proviene (provengono) o dal qualificativo
|
relativo alla
specie.
|
1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati
nella tabella
seguente:
=====================================================================
Specie animale
|Grasso (%)|Tessuto connettivo (%)
=====================================================================
Mammiferi,
esclusi conigli e suini,|
|
miscugli di
specie con predominanza|
|
di mammiferi
|25
|25
---------------------------------------------------------------------
Suini
|30
|25
---------------------------------------------------------------------
Volatili e
conigli
|15
|10
2. Se tali limiti di grasso
o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri
della definizione di carne sono rispettati, il tenore di "carne di"
deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve
contenere, oltre alla dicitura "carne di", l'indicazione del grasso o
del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide
col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, puo' essere designato
con tale nome.
3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori
di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene e' pari ad 8 volte
il tenore di idrossiprolina.
4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione
delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la
determinazione della percentuale di cui all'articolo 8.
5. Le "carni meccanicamente separate" sono escluse dalla definizione
di "carne" di cui al comma 1 e devono essere designate come tali
seguite dal nome della specie animale.
6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono
esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del
carpo, del tarso e della coda.
7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le
percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative
quantita'.».
Note all'art. 15:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il
testo dell'allegato 1, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
Allegato 1
CATEGORIA
DI INGREDIENTI
PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA
PUO' SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO
=====================================================================
DEFINIZIONE
| DESIGNAZIONE
=====================================================================
|{Olio}, completata dal
|qualificativo {vegetale} o
|{animale}, a seconda dei casi
|ovvero dalla indicazione
Oli raffinati diversi dall'olio |dell'origine
specifica vegetale o
d'oliva
|animale
---------------------------------------------------------------------
|L'aggettivo {idrogenato} deve
|accompagnare
la menzione di un
|olio idrogenato
---------------------------------------------------------------------
|{Grasso} o {materia grassa},
|completata dal
qualificativo
|{vegetale} o {animale}, a seconda
|dei casi ovvero dalla indicazione
|della origine specifica vegetale o
Grassi
raffinati
|animale
---------------------------------------------------------------------
|L'aggettivo {idrogenato} deve
|accompagnare la menzione di un
|grasso idrogenato
---------------------------------------------------------------------
|{Farina} seguita dalla
|enumerazione delle specie di
Miscele di
farine provenienti da |cereali da
cui provengono, in
due o piu'
specie di cereali |ordine
decrescente di peso
---------------------------------------------------------------------
Amidi e fecole
naturali, amidi e |
fecole
modificati per via fisica o|
enzimatica
|{Amido (i) / fecola (e)}
---------------------------------------------------------------------
Qualsiasi
specie di pesce quando |
il pesce
costituisce un
|
ingrediente di
un altro prodotto |
alimentare,
purche' la
|
denominazione e
la presentazione |
non facciano
riferimento ad una |
precisa specie
di pesce
|{Pesce (i)}
---------------------------------------------------------------------
Qualsiasi
specie di formaggio |
quando il
formaggio o miscela di |
formaggi
costituisce un
|
ingrediente di
un altro prodotto |
alimentare,
purche' la
|
denominazione e
la presentazione |
di quest'ultimo
non facciano |
riferimento ad
una precisa specie |
di formaggio
|{Formaggio (i)}
---------------------------------------------------------------------
Tutte le spezie
che non superino |
il 2% in peso
del prodotto
|{Spezia (e) o miscela di spezie}
---------------------------------------------------------------------
Tutte le piante
o parti di piante |
aromatiche che
non superino il 2% |{Pianta (e) aromatica (che) o
in peso del
prodotto
|miscela di piante aromatiche}
---------------------------------------------------------------------
Qualsiasi
preparazione di gomma |
utilizzata
nella fabbricazione |
della gomma
base per le gomme da |
masticare
|{Gomma base}
---------------------------------------------------------------------
Pangrattato di
qualsiasi origine |{Pangrattato}
---------------------------------------------------------------------
Qualsiasi
categoria di saccarosio |{Zucchero}
---------------------------------------------------------------------
Destrosio
anidro o monoidrato |{Destrosio}
---------------------------------------------------------------------
Sciroppo di
glucosio e sciroppo di|
glucosio
disidratato
|{Sciroppo di glucosio}
---------------------------------------------------------------------
Tutte le
proteine del latte
|
(caseine
caseinati, proteine del |
siero di latte)
e loro miscele |{Proteine
del latte}
---------------------------------------------------------------------
Burro di cacao
di pressione di |
torsione o
raffinato
|{Burro di cacao}
---------------------------------------------------------------------
Tutta la frutta
candita che non |
superi il 10%
in peso del prodotto|{Frutta candita}
---------------------------------------------------------------------
Miscele di
ortaggi che non
|
superino il 10%
in peso del |
prodotto
|{Ortaggi}
---------------------------------------------------------------------
Tutti i tipi di
vino quali
|
definiti nel
regolamento 822/87/CE|
del Consiglio
|{Vino}
I muscoli
scheletrici delle specie|
di mammiferi e
di uccelli
|
riconosciute
idonee al consumo |
umano con i
tessuti che vi sono |
contenuti o vi
aderiscono, per i |
quali il tenore
totale di grasso e|
di tessuto
connettivo non supera i|
valori di
seguito indicati e
|Carne (i) seguita (e) dal nome
quando la carne
costituisce |della
(e) specie animale (i) da
ingrediente di
un altro prodotto |cui proviene
(provengono) o dal
alimentare
|qualificativo relativo alla specie
1. I limiti
massimi di
grasso e
di tessuto connettivo sono
indicati nella tabella seguente:
=====================================================================
SPECIE ANIMALE
|GRASSO %|TESSUTO CONNETTIVO %
=====================================================================
Mammiferi,
esclusi conigli e suini, |
|
miscugli di
specie con predominanza di |
|
mammiferi
|25 |25
---------------------------------------------------------------------
Suini
|30 |25
---------------------------------------------------------------------
Volatili e
conigli
|15 |10
2. Se tali limiti di grasso
o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri
della definizione di carne sono rispettati, il tenore di «carne di» deve
essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere,
oltre alla dicitura «carne di», l'indicazione del grasso o del tessuto
connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome
specifico della parte anatomica che lo apporta, puo' essere designato con tale
nome.
3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori
di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene e' pari ad 8 volte
il tenore di idrossiprolina.
4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione
delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la
determinazione della percentuale di cui all'articolo 8.
5. Le «carni meccanicamente separate» sono escluse dalla definizione di «carne»
di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite dal nome della
specie animale.
6. Il diaframma ed i masseteri fanno pirte dei muscoli scheletrici; ne sono
esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del
carpo, del tarso e della coda.
7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le
percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative
quantita'.».
Art.
16.
Sanzioni
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 18. (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a
euro diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro
novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
seicento a euro tremilacinquecento.
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
competenti per territorio.».
Art.
17.
Norme transitorie
1. E' consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30
giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di cui all'articolo 6, con
etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23
giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli