Legge 1 giugno 1971, n. 425 
                        
(in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 168). -
Chiusura settimanale dei pubblici esercizi (1) (2) (3).
(1) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad
ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata,
contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento
alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg.
18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti
nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono
effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti
dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i
procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato
d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni
tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
472).
(2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, ex art. 4, comma
4, l. 15 marzo 1997, n. 59.
(3) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º
gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire
nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di
conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se
tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in
decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51,
d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).


Art. 1.

Gli esercizi di caffè, bar, latterie, gelaterie, pasticcerie,
birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde,
osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar
e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi
o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel
corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma
dell'articolo 5.


Art. 2.

Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui
all'articolo 1, purché:
a) ristoranti e bar interni ad alberghi, pensioni e locande, con
la limitazione che la somministrazione sia fatta alle persone che vi
alloggiano; esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di
pubblico spettacolo, purché possano accedervi soltanto gli
spettatori; esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e aeroportuali
o funzionanti sulle autostrade nonché, limitatamente al periodo della
stagione turistica, quelli annessi a campings, villaggi turistici o
stabilimenti balneari;
b) esercizi pubblici che svolgono un'attività limitata alle ore
serali e notturne.


Art. 3.

E' data facoltà all'esercente di tenere aperto l'esercizio qualora
la giornata assegnatagli per il riposo settimanale coincida con una
festività infrasettimanale.
facoltativa la giornata di chiusura nella settimana precedente il
Natale e la Pasqua.


Art. 4.

Nei casi di esercizi con attività promiscua si applica all'intera
azienda la regolamentazione prevista per l'attività preminente, fermo
rimanendo per gli esercizi annessi alle stazioni di servizio
rifornimento di carburante l'obbligo di una giornata di chiusura
settimanale.


Art. 5.

Il sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali
degli esercenti e dei lavoratori, della camera di commercio e degli
enti turistici locali, predispone annualmente i turni obbligatori di
chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato
numero di esercizi aperti.
Ogni variazione relativa al giorno stabilito per la chiusura
settimanale può essere concessa dal sindaco, su istanza dei titolari
degli esercizi pubblici interessati, nei modi previsti dal comma
precedente.


Art. 6.

Il sindaco trasmette copia dell'elenco degli esercizi compresi nei
singoli turni di chiusura obbligatoria alla autorità di pubblica
sicurezza che provvede alla notifica agli esercenti interessati.
In ogni esercizio deve essere visibilmente esposto il cartello
indicante il giorno di chiusura settimanale.

Art. 7.

Per i comuni o frazioni di comune ove in particolari ricorrenti
periodi dell'anno si verifica un eccezionale flusso turistico, il
sindaco, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e dei
lavoratori, la camera di commercio e gli enti turistici locali, può
emanare ordinanze di deroga all'obbligo della chiusura settimanale
per periodi complessivamente non superiori a giorni novanta per ogni
anno solare.
data facoltà al sindaco di emanare ordinanze di deroga temporanea
all'obbligo della chiusura settimanale in occasione di speciali
manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico.
Tali deroghe non potranno essere superiori complessivamente a giorni
cinque per ogni anno solare.


Art. 8.

Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale previsto dalla
presente legge sono punite con sanzione amministrativa non inferiore
a lire 100.000 e non superiore a lire 600.000 (1).
In caso di recidività, l'autorità competente può adottare
provvedimenti amministrativi di sospensione o di revoca della
licenza.
Le infrazioni alla disposizione di cui al secondo comma
dell'articolo 6 sono soggette alla pena pecuniaria di lire 20.000.
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da
ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre
1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art.
114, primo comma, della stessa legge.