Titolo I
RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI
Capo I
Trasformazione dei reati
in illeciti amministrativi
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega
il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione
dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria
nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della
medesima legge, nonche' per attribuire al giudice di pace la
competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di
cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 novembre 1999;
Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto
dall'articolo 17 della legge di delegazione;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Depenalizzazione
1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle
sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come
reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto
legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione,
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela
della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i
reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle dispo- sizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 30 aprile
1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande) e' il seguente:
"Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di
alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o
somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi
nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore o
comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti
speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che
saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da
ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di
alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a
lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un
preesistente stato di alterazione;
e) (Omissis);
f) (Omissis);
g) con aggiunta di addittivi chimici di qualsiasi
natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I
decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni
annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in
agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle
sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il
Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce
per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali
scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali
scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che
deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e,
per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo
trattamento e l'immissione al consumo.".
- Per il testo vigente degli articoli 6 e 12 della
citata legge 30 aprile 1962, n. 283, vedi note all'art. 6
del presente decreto legislativo.
Art. 2.
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui
ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, e' cosi' determinato:
a) se la violazione e' punita con la sola pena della multa o
dell'ammenda, la somma dovuta e' pari all'ammontare della pena
pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore
a lire cinquecentomila;
b) se la violazione e' punita con la pena della reclusione o
dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, e'
dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la
pena detentiva e' inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti
milioni a centoventi milioni negli altri casi;
c) se la violazione e' punita con la pena della reclusione o
dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda,
e' dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando
la pena detentiva e' inferiore nel massimo ad un anno, e da lire
trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.
2. Se per la violazione e' prevista una pena pecuniaria
proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi,
la somma dovuta e' pari:
a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in
via esclusiva;
b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un
terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;
c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove
prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.
Art. 3.
Sanzioni amministrative accessorie
1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate
dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative
accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti
dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilita' delle pene
accessorie e' prevista per i casi di recidiva, le sanzioni
amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle
violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge
24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente
decreto legislativo.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorita' amministrativa
con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna
nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.
689 puo' applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto
conto della natura e della gravita' dei fatti, le seguenti sanzioni
amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la
chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque
giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un
massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o
dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attivita';
b) per i fatti di particolare gravita' dai quali sia derivato
pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o
dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attivita'.
3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni
amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). -
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nella istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di
una condizione di procedibilita'.".
- Il testo vigente dell'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e
provinciali continua ad applicarsi l'art. 107 del testo
unico delle leggi comunali e provinciali approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".
Art. 4.
Autorita' competente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative
per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono
applicate dalle autorita' amministrative competenti ad irrogare le
altre sanzioni amministrative gia' previste dalle leggi che
contemplano le violazioni stesse.
2. Per le violazioni previste dalle leggi 4 novembre 1951, n.
1316, 7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio
1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628,
2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni
amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni,
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e
dalle province autonome.
Note all'art. 4:
- La legge 4 novembre 1951, n. 1316, reca: "Disciplina
della produzione e del commercio della margarina e dei
grassi idrogenati alimentari".
- La legge 7 dicembre 1951, n. 1559, reca: "Disciplina
della produzione e del commercio delle acqueviti".
- La legge 23 dicembre 1956, n. 1526, reca norme a:
"Difesa della genuinita' del burro".
- La legge 24 luglio 1962, n. 1104, reca: "Divieto di
esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad
uso commestibile".
- La legge 9 ottobre 1980, n. 659, reca: "Limitazione
del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei
grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonche'
degli alimenti con aggiunta di oli e grassi".
- La legge 4 novembre 1981, n. 628, reca: "Norme
relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica
del prosciutto veneto berico-euganeo".
- La legge 2 agosto 1982, n. 527, reca: "Norme per la
produzione e commercializzazione degli agri".
- La legge 12 gennaio 1990, n. 11, reca: "Tutela della
denominazione di origine del prosciutto di Modena,
delimitazione della zona di produzione e caratteristiche
del prodotto".
Titolo I
RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI
Capo II
Modifiche della disciplina
sanzionatoria
Art. 5.
Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale
1. Dopo l'articolo 517 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene stabilite dagli
articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti
hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o
geografica o le cui specificita' sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo'
disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di
recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio
in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un
massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che
consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento
o nell'esercizio stesso.".
Art. 6.
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e
integrazioni, e' cosi' modificata:
a) il terzo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
contravventori alle disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la
violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h)
dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un
anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.";
b) il secondo comma dell'articolo 12 e' sostituito dal
seguente:
"I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo
6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni.";
c) dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - Nel pronunciare condanna per taluno dei reati
previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto e' di
particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute,
puo' disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o
dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attivita'.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto
e' commesso da persona gia' condannata, con sentenza irrevocabile,
per reato commesso con violazione delle norme in materia di
produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano
anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono
un piu' grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.".
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 6 della legge 30 aprile
1962, n. 283, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 6. - La produzione, il commercio, la vendita
delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo
precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari
immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del
Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come
presidi sanitari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o
succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il
controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene
alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare
di essi.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
contravventori alle disposizioni del presente articolo e
dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per
la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e
h) dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi
ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire
novanta milioni.
In caso di condanna per frode tossica o comunque
dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli
articoli 163 e 175 del codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna
importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu'
giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice,
nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 del codice
penale".
- Il testo vigente dell'art. 12 della legge 30 aprile
1962, n. 283, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 12. - E' vietata l'introduzione nel territorio
della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata
all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti
dalla presente legge.
I contravventori sono puniti con le pene previste
dall'art. 6 se le sostanze sono destinate al commercio.
Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.".
Art. 7.
Affissione e pubblicazione del provvedimento
che applica sanzioni amministrative
1. Quando e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di
produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di
tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorita'
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la
sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689 puo' disporre, tenuto conto della natura e
della gravita' del fatto, l'affissione o la pubblicazione del
provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la
sanzione e' applicata.
2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento
contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo
autore e della sanzione applicata. L'autorita' amministrativa o il
giudice stabilisce i luoghi, le modalita' e la durata, comunque non
superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare
un'agevole conoscibilita' del provvedimento da parte del pubblico.
3. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura
l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di
polizia municipale. Se l'affissione e' disposta dal giudice penale,
l'esecuzione e' affidata all'organo che ha accertato la violazione.
4. La pubblicazione del provvedimento e' eseguita con le
modalita' previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto
applicabile.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi in nota
all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 36 del codice penale:
"Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di
condanna). - La sentenza di condanna alla pena di morte o
all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune
ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima
residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una
sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il
giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti.".
Art. 8.
Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio
per mancanza dei requisiti igienico-sanitari
1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di
produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande
dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi
di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini
del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento e' immediatamente revocato se la situazione
viene regolarizzata.
3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del
presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice penale,
dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge
30 aprile 1962, n. 283.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 30
aprile 1962, n. 283:
"Art. 15. - Il medico ed il veterinario provinciale,
secondo la competenza dei rispettivi uffici,
indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare
la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di
recidiva o di maggiore gravita' anche la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del
provvedimento devono dare pubblicita' a mezzo di avviso da
apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio
stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione
del motivo del provvedimento.
Contro il provvedimento del medico o del veterinario
provinciale e' ammesso il ricorso al Ministro per la
sanita' nel termine di quindici giorni."
Titolo II
MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE
Art. 9.
Disposizioni generali
1. Dopo l'articolo 1083 del codice della navigazione sono
inseriti i seguenti:
"Art. 1083-bis (Sanzioni amministrative accessorie). - Le
sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal
presente codice sono:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi
dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero
da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o
dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti
commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n.
2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.
Art. 1083-ter (Effetti e durata delle sanzioni amministrative
accessorie). - La sospensione dai titoli professionali marittimi,
della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis,
primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare
qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei
titoli indicati negli articoli 123, 134 e 739, per un tempo non
inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla
professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis,
primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la
professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non
superiore ad un anno.
Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale
relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.".
2. Nel primo comma dell'articolo 1086 del codice della
navigazione le parole "a titolo di pene pecuniarie per i reati
previsti dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "a
titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal presente codice".
Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 1086 del codice della
navigazione, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1086 (Devoluzione di parte delle somme per pene
pecuniarie). - La meta' delle somme versate a titolo di
pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal presente codice, e' devoluta alla
cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per
l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di
soccorso del personale della navigazione interna, ovvero
alla cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria.".
Art. 10.
Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione
1. Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "e'
punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni".
2. L'articolo 1163 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a
due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni";
b) nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a
sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite
dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
3. Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se
il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a
tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire sei milioni".
Nota all'art. 10:
- I testi vigenti degli articoli 1162, 1163 e 1164 del
codice della navigazione, come modificati dal presente
decreto legislativo, sono i seguenti:
"Art. 1162 (Estrazione abusiva di arena o altri
materiali). - Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri
materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare
territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione
interna, senza la concessione prescritta nell'art. 51, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.".
"Art. 1163 (Impianto ed esercizio abusivo di depositi o
stabilimenti). - Chiunque impianta o esercita un deposito o
uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'art. 52 e
nel primo comma dell'art. 59, senza la prescritta
concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia
ivi previste, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni.
Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un
deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza
l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'art. 52,
nel terzo comma dell'art. 59 e nel secondo e terzo comma
dell'art. 723, e' punito con l'arresto fino a sei mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.".
"Art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici). -
Chiunque non osserva una disposizione di legge o
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato
dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio
marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della
navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire sei milioni.".
Art. 11.
Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia
dei porti e degli aerodromi
1. Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole "con
l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a
lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni.".
2. Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con
l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni".
3. Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con
l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni".
4. Nell'articolo 1174 del codice della navigazione le parole "e'
punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con
l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, se il
fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
5. L'articolo 1175 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1175 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione
degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o
dalla professione.".
Nota all'art. 11:
- I testi vigenti degli articoli 1169, 1170, 1171 e
1174 del codice della navigazione, come modificati dal
presente decreto legislativo, sono i seguenti:
"Art. 1169 (Uso d'armi e accensioni di fuochi). -
Chiunque non osserva le disposizioni dell'art. 80 e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dodici milioni.".
"Art. 1170 (Inosservanza dell'obbligo di assumere un
pilota). - Il comandante della nave, che non assume il
pilota nei luoghi dove il pilotaggio e' obbligatorio, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".
"Art. 1171 (Abusivo esercizio d'impresa portuale, di
rimorchio o di pilotaggio). - E' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni:
1) (Omissis);
2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza
la concessione prescritta nell'art. 101 o con mezzi tecnici
non rispondenti alle caratteristiche determinate
dall'autorita' competente;
3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessita',
esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.".
"Art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). -
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato
dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o
degli aerodromi, e' punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento
dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del
demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire seicentomila.".
Art. 12.
Disposizioni sull'assunzione della gente
di mare e del personale navigante
1. L'articolo 1178 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
tre milioni";
b) nel secondo comma, le parole "Alla stessa pena" sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
2. L'articolo 1179 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a
lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
3. L'articolo 1180 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire
sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Nota all'art. 12:
- I testi vigenti degli articoli 1178, 1179 e 1180 del
codice della navigazione, come modificati dal presente
decreto legislativo, sono i seguenti:
"Art. 1178 (Irregolare assunzione di personale e omessa
annotazione sul ruolo di equipaggio). - L'armatore o il
comandante della nave o del galleggiante marittimi, che
ammette a far parte dell'equipaggio una persona non
appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona
senza regolare contratto o senza la preventiva visita
medica, ovvero imbarca o sbarca un componente
del-l'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione
sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trecentomila a lire tre milioni.
Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il
comandante della nave o del galleggiante addetti alla
navigazione interna, l'esercente o il comandante
dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla
legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non
iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel
personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme
relative alle visite mediche di detto personale di volo.".
"Art. 1179 (Assunzione irregolare di minori). -
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante,
che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore
degli anni quattordici, ovvero adibisce ai servizi di
macchina una persona minore degli anni diciotto, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dodici milioni.
Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il
comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte
dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici,
ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona
minore degli anni diciotto.".
"Art. 1180 (Assunzione abusiva di stranieri). -
L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei
casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette
uno straniero a far parte dell'equipaggio della nave o
dell'aeromobile, e' punto con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
tre milioni.
La stessa sanzione si applica all'armatore,
all'esercente o al comandante che non sbarca lo straniero
regolarmente assunto nel termine previsto dalle
disposizioni predette.".
Art. 13.
Disposizioni sulla proprieta' della nave e dell'aeromobile
1. L'articolo 1184 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto da due a sei mesi
ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a
lire sessanta milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 1184 del codice della navigazione,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 1184 (Inosservanze relative all'iscrizione di
nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di
nazionalita' dell'aeromobile). - 1. Chiunque alieni la nave
o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero
senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli
articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei
relativi procedimenti amministrativi e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace
chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157.".
Art. 14.
Disposizioni sulla polizia della navigazione
1. L'articolo 1190 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1190 (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). -
Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che
non ha conseguito il prescritto certificato di idoneita' psicofisica,
ovvero un allievo di minore eta', senza il consenso di chi esercita
la potesta' o la tutela, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.".
2. L'articolo 1193 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a sei mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
3. L'articolo 1196 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "qualora il fatto non costituisca
un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se
il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo comma le parole "La stessa pena" sono sostituite
dalle seguenti: "La stessa sanzione".
4. Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con
l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni.".
5. L'articolo 1199 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a
sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni";
b) nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a
tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se
il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e'
inferiore a un mese o a lire centomila" sono sostituite dalle
seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto
e' commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni";
c) il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto
e' previsto come reato da altre disposizioni di legge.".
6. L'articolo 1200 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi
ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo comma la parola "pena" e' sostituita dalla
parola "sanzione";
c) nel terzo comma le parole "la pena e' aumentata fino a un
terzo" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
quindici milioni".
7. Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con
l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni".
8. L'articolo 1201-bis del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto
fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni";
b) nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni";
c) nel secondo comma le parole "Con le stesse pene e' punito, a
richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle
seguenti: "Con le stesse sanzioni e' punito";
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
9. L'articolo 1204 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno
ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a lire trenta milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
10. Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole
"con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni".
11. L'articolo 1208 del codice della navigazione e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino ad
un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
12. Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole
"con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire diciotto milioni".
13. Nell'articolo 1211 del codice della navigazione le parole
"con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni".
14. Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole "se
il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a
tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "se il fatto con costituisce reato, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni".
15. L'articolo 1214 del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1214 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione
degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dai titoli o dalla professione.".
Nota all'art. 14:
- Il testo degli articoli 1193, 1196, 1198, 1199, 1200,
1201, 1201-bis, 1204, 1207, 1208, 1209, 1211 e 1213 del
codice della navigazione, come modificati dal presente
decreto legislativo, sono i seguenti:
"Art. 1193 (Inosservanza delle disposizioni sui
documenti di bordo). - Il comandante di nave o di
aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti
prescritti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni.
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o
di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di
bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte".
"Art. 1196 (Inosservanza delle norme sull'abbandono
della nave e sull'obbligo di consultazione
dell'equipaggio). - Il comandante, che in caso di abbandono
della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le
norme stabilite dal presente codice, e' punito, se il fatto
non costituisce reato con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni.
La stessa sanzione si applica al comandante, che omette
di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei
casi in cui tale parere e' richiesto".
"Art. 1198 (Omissione di dichiarazioni in caso di
urto). - Il comandante della nave, del galleggiante o
dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le
disposizioni del secondo comma dell'art. 485, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire due milioni a lire dodici milioni".
"Art. 1199 (Imbarco abusivo o clandestino di armi o
esplosivi). - Il comandante, che imbarca sulla nave o
sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da
guerra, gas tossici o merci pericolose, senza
l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un
aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da
guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o
altre materie nocive o pericolose per la nave, per
l'aeromobile, per il carico o per le persone, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto e'
commesso da un componente dell'equipaggio si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
dieci milioni a lire sessanta milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se
il fatto e' previsto come reato da altre disposizioni di
legge".
"Art. 1200 (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi
fotografici o radiotrasmittenti). Chiunque non osserva le
norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli
aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da
presa ovvero trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti,
senza l'autorizzazione prescritta, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni.
Alla stessa sanzione: soggiace chiunque esercita il
servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili senza
la concessione prescritta nell'art. 814.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un
componente dell'equipaggio, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire quindici milioni".
"Art. 1201 (Inosservanze relative alla partenza e
all'approdo di aeromobile). - E' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni il comandante di un
aeromobile nazionale o straniero, che:
1) (Omissis);
2) parte o approda in localita' diversa da quelle
previste negli articoli 799, 841, 844;
3) parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero, da
un aeroporto non doganale;
4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in
una localita' diversa da un aeroporto doganale o
sanitario".
"Art. 1201-bis (Inosservanza dell'ordine di approdo). -
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che,
sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera
all'ordine di approdo previsto nell'art. 803, o, avendo
sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel piu'
vicino aeroporto e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni quando si tratti di aeromobile adibito al
trasporto di persone.
Con le stesse sanzioni e' punito, a richiesta del
Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un
aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di
uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo
impartito dalle competenti autorita' dello Stato il cui
territorio e' sorvolato.
Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli
aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati
all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la
residenza permanente ovvero la sede principale degli affari
nel territorio dello Stato.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
"Art. 1204 (Sorvolo di aeromobili stranieri e rotta
irregolare). - Il comandante di un aeromobile straniero,
che, al di fuori dei casi previsti nell'art. 794, sorvola
il territorio della Repubblica, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di un
aeromobile nazionale o straniero, che senza giustificato
motivo omette di seguire, nei casi previsti nell'art. 821,
le rotte ivi prescritte.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
"Art. 1207 (Scarico di merci prima della verifica della
relazione). - Il comandante che, fuori dei casi di urgenza,
scarica le merci prima che sia stata verificata la
relazione di eventi straordinari e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni".
"Art. 1208 (Richiesta di protezione ad autorita'
straniera). - Il componente dell'equipaggio di una nave o
di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere
alle autorita' consolari, invoca la protezione delle
autorita' straniere, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre mi1ioni.
Se il fatto e' commesso dal comandante, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni".
"Art. 1209 (Rifiuto di trasportare condannati, imputati
e corpi di reato). - Il comandante di nave o aeromobile,
diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta
dell'autorita' consolare, si rifiuta senza giustificato
motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge,
condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti
e documenti riguardanti procedimenti penali, e' punito se
il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni".
"Art. 1211 (Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di
potenza amica). - Il comandante della nave, che non osserva
le prescrizioni dell'art. 201, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni".
"Art. 1213 (Inosservanza di norme di polizia di bordo).
- Chiunque non osserva una disposizione di legge o di
regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato
dall'autorita' competente in materia di polizia di bordo e'
punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni".
Art. 15.
Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32
1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 e' cosi'
modificato:
a) nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto
fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni";
b) nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni";
c) nel secondo comma le parole: "Con le stesse pene e' punito,
a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite
dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni e' punito";
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
Nota all'art. 15:
- Il testo vigente dall'art. 5 della legge 29 gennaio
1986, n. 32 (Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo
ad un emendamento aggiuntivo alla convenzione
sull'aviazione civile internazionale), adottato a Montreal
il 10 maggio 1984, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 5. - Il comandante di un aeromobile nazionale o
straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non
ottempera ad un ordine, diverso da quello previsto
nell'art. 1201-bis, primo comma, del codice della
navigazione, impartitogli dalla competente autorita' in
conformita' alle norme che regolano le intercettazioni
aeree, pubblicate ai sensi, dell'art. 3-bis, lettera b),
della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e
per le ragioni indicate in detto articolo, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni quando si tratta di
aeromobile adibito a trasporto di persone.
Con le stesse sanzioni e' punito, il comandante di un
aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di un
Stato estero, non ottempera all'ordine dato, in conformita'
a quanto previsto nel comma precedente, dalle competenti
autorita' dello Stato il cui territorio e' sorvolato.
Si applica il terzo comma dell'art. 1201-bis del codice
della navigazione.
Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689"
Art. 16.
Autorita' competenti all'applicazione
delle sanzioni amministrative
1. Le autorita' competenti ad applicare le sanzioni
amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le
rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della
navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le
province autonome.
Titolo III
RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Art. 17.
Blocco stradale o ferroviario
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera
circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di
qualsiasi specie in una strada ferrata, e' punito con la reclusione
da uno a sei anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di
ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri
oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di
fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.".
2. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.
66 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la
libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di
qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o
ingombra una strada ordinaria o ferrata, e' punito, se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire due milioni a lire otto milioni.
Se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire
cinque milioni a lire venti milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la
libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la
libera navigazione) come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 1. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare
la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri
oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, e'
punito con la reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine
di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona
congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona
portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque
le ostruisce o le ingombra.
La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu'
persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando
violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose".
Art. 18.
Autotrasporto
1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito a norma dell'articolo
348 codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha
commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo
o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.";
b) il secondo comma e' soppresso;
c) nel terzo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti:
"e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire tre milioni a lire diciotto milioni."; e' altresi' soppresso
il secondo periodo;
d) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con
l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con la reclusione da
uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire
seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha
commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo
o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi'
modificato:
a) nella rubrica e nel primo comma le parole "accertamento dei
reati" sono sostituite dalle seguenti: "accertamento degli illeciti";
b) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46
non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
4. Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo 46
della legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti:
"con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e
secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
5. Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno
1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma,
della legge 6 giugno 1974, n. 298".
Note all'art. 18:
- Il testo vigente degli articoli 26, 46 e 60 della
legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada), come modificati dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). -
Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 1 senza
essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare
l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la
radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei
cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione
delle disposizioni del presente articolo o dell'art. 46,
accertata con provvedimento esecutivo.
Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di
cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente
l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art.
46 della presente legge, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni.
Ai fini di cui al presente articolo, al momento della
conclusione del contratto di autotrasporto di cose per
conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono
annotati nella copia del contratto di trasporto da
consegnare al committente, pena la nullita' del contratto
stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di
iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di
cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati
provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei
prescritti requisiti di legge.
Alle violazioni di cui al primo comma consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
"Art. 46 (Trasporti abusivi). - Fermo quanto previsto
dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga
l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o
motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure
violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o
nell'autorizzazione, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque
anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle
disposizioni del presente articolo o dell'art. 26,
accertata con provvedimento esecutivo.
Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285".
"Art. 60 (Prevenzione e accertamento degli illeciti). -
La prevenzione e accertamento degli illeciti previsti nella
presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia
e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale
a norma dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R.
15 giugno l959, n. 393.
Delle violazioni accertate deve essere data notizia
all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova
la provincia di immatricolazione del veicolo.
Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del
titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione da' notizia al competente
comitato provinciale per l'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi.
Per le violazioni amministrative previste dagli
articoli 26 e 46 non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta a norma dell'art. 16 della 24 novembre 1981, n.
689".
- Il testo vigente dell'art. 83, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dal presente decreto legislativo,
e' il seguente:
"Art. 83 (Uso proprio). - 1. Per gli autobus adibiti ad
uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto
specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la
carta di circolazione puo' essere rilasciata soltanto a
enti pubblici, imprenditori, collettivita', per il
soddisfacimento di necessita' strettamente connesse con la
loro attivita', a seguito di accertamento effettuato dalla
Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali
necessita', secondo direttive emanate dal Ministero dei
trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla
disciplina del trasporto di cose in conto proprio e'
rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del
trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno
essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio
dell'autotrasporto in conto proprio cosi' come previsto
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si
applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il
veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio
restano salve le disposizioni stabilite dalle norme
speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per
trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure
violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di
circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
novecentosessantanovemilaseicento.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di
cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le
prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza e' punito
con le sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo
e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
- Il testo vigente dell'art. 88 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 88. (Servizio di trasporto di cose per conto
terzi). - 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo
si intende adibito al servizio di trasporto di cose per
conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro
corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati
dal mittente.
2. La carta di circolazione e' rilasciata sulla base
della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio
ed e' accompagnata dall'apposito documento previsto dalle
leggi specifiche che disciplinano la materia, che
costituisce parte integrante della carta di circolazione.
Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si
applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto
terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le
prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o
nella carta di circolazione e' punito con le sanzioni
amministrative previste dall'art. 46, primo e secondo
comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
Art. 19.
Guida dei veicoli
1. L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e' cosi' modificato:
a) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a
lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che
guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza
dei requisiti previsti dal presente codice.";
b) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e'
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. Il comma 4 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere munito della patente e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici
milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui
all'articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
3. Nel comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del
ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.".
4. Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole "si applicano le sanzioni" sono
inserite le seguenti: "amministrative, comprese quelle accessorie,".
5. Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 le parole "con l'arresto da uno a otto mesi e
con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.".
6. Il comma 6 dell'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo
cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente
gli sia stata ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si
applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione
accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa.".
7. Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in
caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del
veicolo.".
8. Il comma 6 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita'
della patente, circola abusivamente e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca
della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del
fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del
veicolo.".
Note all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 116 (Patente e certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli). -
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza
aver conseguito la patente di guida rilasciata dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario,
come previsto nel regolamento, puo' contenere le
indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale e'
tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale
comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione
di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per
trasporto di persone o in servizio di linea, le
autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi
di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non
puo' essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I
conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza
ottengono il rilascio della relativa abilitazione
professionale esibendo certificazione, che sara' definita
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di
tale attivita'.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai
mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza
senza che sia stata ad essi dimostrata. previa consegna
delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
degli importi dovuti ai sensi della legge 1o dicembre 1986,
n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentomila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa' del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire sedici milioni, la stessa sanzione si
applica ai conducenti che guidano senza patente perche'
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice.
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole
gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito
della patente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento. Ove ricorrano i motivi
ostativi al rilascio della patente di cui all'art. 120, si
applica quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
novecentosessantanovemilaseicento.
16. (Omissis).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la senzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre mesi a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI".
- Il testo vigente dell'art. 124 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle
macchine operatrici). - 1. Per guidare macchine agricole,
escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine
operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su
strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine
agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine
agricole, nonche' delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici
eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono
stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al
comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati
da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle
categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti,
lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le
caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono
essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine
operatrici senza essere munito della patente e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire quattro miliardi a lire sedici milioni. All'incauto
affidamento si applica la disposizione di cui all'art. 116,
comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicoli. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI".
- Il testo vigente degli articoli 126, 136, 213, 216,
217 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificati dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
A e B sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo'
stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in
quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della
patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni
cinque anni e comunque in occasione della conferma di
validita' della patente di guida. Detto accertamento deve
effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro
che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i
competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di
cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validita' della patente di guida. Il personale
sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal
titolare della patente per il periodo di validita'.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al componente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma
2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
novecentosessantanovemilaseicento. Alla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro
della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo".
"Art. 136 (Conversioni di patenti di guida rilasciate
da Stati esteri e da Stati della Comunita' europea). - 1. I
titolari di patente in corso di validita', rilasciata da
uno Stato membro della Comunita' economica europea, che
abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia,
possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della
suddetta patente, la patente di guida delle stesse
categorie per le quali e' valida la loro patente senza
sostenere l'esame di idoneita' di cui all'art. 121. La
patente sostituita e' restituita, da parte dell'autorita'
italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorita'
dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse
disposizioni si applicano per il certificato di
abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al
ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a
condizione di reciprocita', anche ai titolari di patenti di
guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo
quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una
patente di altro Stato avviene previo controllo del
possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici,
fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli
119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici
avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non
e' richiesto qualora si dimostri che il rilascio della
patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della
Comunita' europesa, e' stato subordinato al possesso dei
requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti
dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente non puo' essere accordata una validita' che vada
oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai
sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno
Stato estero, gia' in sostituzione di una precedente
patente italiana, e' rilasciata una nuova patente di
categoria non superiore a quella originaria, per ottenere
la quale il titolare sostenne l'esame di idoneita'.
6. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con
patente o altro prescritto documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, non piu' in corso di
validita' si applicano le sanzioni amministrative, comprese
quelle accessorie, previste per chi guida senza essere
munito della patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in
Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro
necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato
estero, scaduti di validita', ovvero a coloro che,
trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione
della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui
sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni
previste per chi guida con patente italiana scaduta di
validita'".
"Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione
accessoria della confisca
amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente
codice prevede la sanzione accessoria della confisca
amministrativa, l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre
cose oggetto della violazione facendone menzione nel
verbale di contestazione della violazione.
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa
rimuovere il veicolo o lo fa condurre in un apposito luogo
di custodia secondo le modalita' previste dal regolamento.
Di cio' si fa menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Sul veicolo e' posta segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite dal
regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso
ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di
rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. Nel caso
di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura
cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e'
sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il
veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici
milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal
rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla
scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando
questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo
prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata
presentata istanza di dissequestro, il veicolo puo' essere
venduto secondo le modalita' previste dal regolamento. Il
prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione
pecuniaria, se questa non e' stata soddisfatta, nonche'
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il
residuo eventuale e' restituito all'avente diritto. Per le
altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e'
disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
il veicolo appartiene a persone estrenee alla violazione
amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la
confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.
per l'annotazione nei propri registri".
"Art. 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti
di circolazione, della targa o della patente di
guida). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente
codice, e' stabilita la sazione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione o del certificato di
idoneita' tecnica per le macchine agricole o di
autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste,
ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il cui
documento e' ritirato, contestualmente all'accertamento
della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro
i cinque giorni successivi, al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta
di circolazione, del certificato di idoneita' tecnica per
le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della
targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente;
la competenza territoriale di detti uffici e' determinata
con riferimento al luogo della commessa violazione. Il
prefetto competente da' notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo
di residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' per consentire il
viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della
targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai
sensi dell'art. 214.
2. La restrizione del documento puo' essere richiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla
prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli
enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento
delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate
nella carta di circolazione o nel certificato di idoneita'
tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art.
203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di
rigetto del ricorso, la sanzione accessoria e' confermata.
In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato
puo' chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1
la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla
sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo
stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un
veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o,
in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La
durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i
casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito
del ritiro della targa.".
"Art. 217 (Sanzione accessoria della sospensione della
carta di circolazione). - 1. Nell'ipotesi in cui il
presente codice prevede la sanzione accessoria della
sospensione della validita' della carta di circolazione,
questa e' ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel
verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia
permesso provvisorio di circolazione limitatamente al
periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo
di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la
invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di
cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il
periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti
minimo e massimo fissati dalla singola norma, e'
determinato in relazione alla gravita' della violazione
commessa, all'entita' del danno apportato ed al pericolo
che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare.
L'ordinanza e' notificata all'interessato e comunicata al
prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in
cui il documento e' ritirato a norma del comma 1. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare puo' ottenere la restituzione
da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione
rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validita'
ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un
determinato periodo, con le stesse modalita'.
L'interdizione alla circolazione e' comunicata
all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la
carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di
circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione
e' data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A.
per l'iscrizione nei propri registri. Le modalita' per la
restituzione del documento agli stranieri sono stabilite
nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato
puo' proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene
fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria, se
lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla
sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso
veicolo e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici
milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in
caso di reiterazione delle violazioni, la confisca
amministrativa del veicolo.".
"Art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della
patente). - 1. Nell'ipotesi in cui il codice prevede la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo determinato, la patente e'
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la
violazione; del ritiro e' fatta menzione del verbale di
contestazione della violazione. L'agente accertatore
rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la
invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni
dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa
violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi,
emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui
si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti
minimo e massimo fissati nella singola norma, e'
determinato in relazione alla gravita' della violazione
commessa ed alla entita' del danno apportato, nonche' al
periodo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza e' notificata immediatamente all'interessato e
comunicata al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. Essa e' iscritta sulla patente. Il periodo
di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenere la
restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che
la durata della sospensione della patente di guida e'
aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima
disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta
l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente
constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede
ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la
disposizione applicata ed il numero delle sopensioni
precedentemente disposte; si applica altresi' il comma 2.
Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a
conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede
a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la
patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta
restituzione viene comunicata al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei
propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della
patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
validita' della patente, circola abusivamente e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le
sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, si applica la confisca amministrativa del
veicolo.".
Art. 20.
Comportamenti durante la circolazione
1. Il comma 8 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e' sostituito dai seguenti:
"8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le
condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi
provvedimenti di autorizzazione e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e' cosi' modificato:
a) nel comma 19 le parole "con l'arresto da due a sei mesi e
con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite
dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a
lire dodici milioni";
b) nel comma 22 il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a
ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in
luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.".
3. Nel comma 7 dell'articolo 192 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 le parole "ove il fatto non costituisca piu'
grave reato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
da lire centomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "ove il fatto non costituisca reato, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire otto milioni.".
Nota all'art. 20:
- Il testo vigente degli articoli 168, 176 e 192 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi). - 1. Ai fini del trasporto su strada
sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti
alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci
pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio,
all'imballaggio, al carico ed allo stivaggio sui veicoli
stradali ed alla sicurezza del trasporto, delle merci
pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati
all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti puo'
altresi' prescrivere, con propri decreti, particolari
attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano
necessari per il trasporto di singole merci o classi di
merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione o di incendio le
prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al
carico ed allo scarico delle merci pericolose, con
esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di
rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a cio'
essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice, le necessarie misure
applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto su strada e'
ammesso dagli accordi internazionali, possono essere
trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle
medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita', possono essere
classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su
strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui
al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi
decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle
quali le singole merci elencate possono essere ammesse al
trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al
comma 3 puo' altresi' essere imposto l'obbligo della
autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da
seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e
successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri
decreti al recepimento delle direttive comunitarie
riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle
merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose la cui
massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella
indicata sulla carta di circolazione, e' soggetto alle
sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in
misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta
le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli
stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
tre milioni a lire dodici milioni.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le
sanzioni accessorie della sospensione della carta di
circolazione e della sospensione della patente di guida per
un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni consegue anche la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute
nei decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non
rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire seicentoseimila a lire
duemilioniquattrocentoventiquattromila. A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e della carta di
circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I,
sezione II, del titolo VI.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.".
"Art. 176 (Comportamenti durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strade exraurbane principali). - 1.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle
strade di cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo
spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche'
percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di
marcia opposto a quello consentito (125/cost.);
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per
la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre
necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza
se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocita'
se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per
immettersi sulla corsia di marcia, nonche' di dare la
precedenza ai veioli in circolazione su quest'ultima
corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla
carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi
nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati
nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per
ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la
corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da
veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla
circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i
veicoli che occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di
sinistra.
4. In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla
corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire
dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di
uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carregiate, sulle rampe e sugli svincoli e'
vietato sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni
d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo
o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il
veicolo deve essere portato nel piu' breve tempo possibile
sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa,
sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo
strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e
non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso
tale termine il veicolo puo' essere rimosso coattivamente e
si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la
sosta e la fermata di notte, in caso di visibilita'
limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di
posizione, nonche' gli altri dispositivi prescritti
dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile
spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza
o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorche' il veicolo
sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi
spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e
alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito
segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente
durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in
ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano
inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu'
corsie, salvo diversa segnalazione, e' vietato ai
conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui
massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di
veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore
ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la
marcia per file parallele e' vietato affiancarsi ad altro
veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il
pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e
segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le
indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal
personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le
modalita' e le tariffe vigenti.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
dell'autostrada, purche' muniti di specifica autorizzazione
dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano
effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme
del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina
di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le
manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza
e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di
effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti
degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di
polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in
funzione il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro
pertinenze e' esonerato, in caso di effettive esigenze di
servizio e con l'adozione di opportune cautele,
dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto
del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di
controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo
possesso, il pedaggio da corrispondere e' calcolato dalla
piu' lontana stazione di entrata per la classe del suo
veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in ordine
alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza
delle stazioni, creando pericolo per la circolazione,
nonche' per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero
ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto
o in parte il pagamento del pedaggio, e' soggetto, salvo
che il fatto costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentoseimila a lire
duemilioniquattrocentoventiquattromila.
18. Parimenti il conduente che circola sulle autostrade
con veicolo non in regola con la revisione prevista
dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito
favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
novecentosessantanovemilaseicento. E' sempre disposto il
fermo amministrativo del veicolo che verra' restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo la
prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le
norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola