MINISTERO DELLA SALUTE


ORDINANZA 3 aprile 2002

 

Requisiti  igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari

sulle aree pubbliche.

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "Disciplina igienica

della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle

bevande";

  Visto  l'art.  3,  ultimo  comma,  del decreto del Presidente della

Repubblica  26 marzo 1980, n. 327, recante "Regolamento di esecuzione

della  legge  30 aprile  1962, n. 283, e successive modificazioni, in

materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande";

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  123  del  3 marzo 1993 recante

"Attuazione   della   direttiva   89/397/CEE  relativa  al  controllo

ufficiale dei prodotti alimentari";

  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  155, recante

"Attuazione  delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene

dei prodotti alimentari";

  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  recante

"Riforma  della  disciplina relativa al settore del commercio a norma

dell'art.  4,  comma 4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59", ed in

particolare  l'art.  28,  comma 8  che attribuisce al Ministero della

sanita'  il compito di emanare una ordinanza per fissare le modalita'

di vendita e i requisiti delle attrezzature necessari nel settore del

commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche;

  Vista l'ordinanza 2 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2000,

concernente  i  requisiti  igienico-sanitari  per  il  commercio  dei

prodotti alimentari sulle aree pubbliche;

  Considerate  le  difficolta'  di  adeguamento  alle prescrizioni di

detta ordinanza segnalate dalle associazioni di categoria;

  Tenuto conto delle segnalazioni delle aziende sanitarie locali e di

altre   amministrazioni   pubbliche   relative  alla  difficolta'  di

applicare   la   citata  ordinanza  in  occasione  di  manifestazioni

temporanee  (come sagre, fiere e simili), nelle quali si procede alla

somministrazione e vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche;

  Ritenuto  pertanto  opportuno  predisporre  adeguate modifiche alle

disposizioni contenute nell'ordinanza 2 marzo 2000;

                               Ordina:

                               Art. 1.

                 Campo di applicazione e definizioni

  1. La presente ordinanza fissa i requisiti igienico-sanitari:

    a) delle  aree  pubbliche,  nelle  quali  si  effettuano,  in  un

determinato  arco  di tempo, anche non quotidianamente, i mercati per

il commercio dei prodotti alimentari;

    b) dei  posteggi,  sia  singoli,  sia  riuniti in un mercato, sia

presenti nelle fiere;

    c) delle  costruzioni  stabili,  dei  negozi  mobili e dei banchi

temporanei che insistono sui posteggi di cui alla lettera b).

  2. Ai  fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di

cui  all'art.  27,  comma 1,  lettere b),  c),  d)  ed e) del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Inoltre, si intende per:

    a) commercio   sulle  aree  pubbliche  dei  prodotti  alimentari:

l'attivita'  di  vendita  dei  prodotti  alimentari al dettaglio e la

somministrazione   di   alimenti  e  bevande  effettuate  sulle  aree

pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private

delle  quali  il  comune  abbia la disponibilita', attrezzate o meno,

coperte  o  scoperte; tale commercio puo' comprendere anche attivita'

di   preparazione  e  trasformazione  dei  prodotti  alimentari  alle

condizioni indicate agli articoli 6 e 7;

    b) mercato  in  sede  propria:  il  mercato  che  ha un suo luogo

esclusivo,  destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito

appositamente   per   il   commercio,   con  configurazioni  edilizie

specifiche e materiali adatti;

    c) mercato  su  strada: il mercato che occupa, per un certo tempo

nell'arco  della  giornata,  spazi  aperti,  sui quali si alterna con

altre attivita' cittadine;

    d) costruzione  stabile:  un  manufatto  isolato o confinante con

altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi

o  altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e

materiale;

    e) negozio  mobile:  il  veicolo  immatricolato secondo il codice

della strada come veicolo speciale uso negozio;

    f) banco  temporaneo:  insieme  di  attrezzature  di esposizione,

eventualmente  dotato  di  sistema  di  trazione  o  di autotrazione,

facilmente  smontabile  e  allontanabile  dal  posteggio  al  termine

dell'attivita' commerciale;

    g) operatori:  soggetti  autorizzati all'esercizio dell'attivita'

di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;

    h) somministrazione   di  alimenti  e  bevande:  la  vendita  dei

prodotti   alimentari   effettuata   mettendo  a  disposizione  degli

acquirenti  impianti e attrezzature, nonche' locali di consumo o aree

di  ristorazione,  che  consentono  la  consumazione  sul  posto  dei

prodotti;

    i) alimento  deperibile:  qualunque alimento che abbia necessita'

di condizionamento termico per la sua conservazione;

    l) acqua  potabile: acqua avente i requisiti indicati dal decreto

del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e, dal momento

della  sua  entrata  in  vigore,  i  requisiti  indicati  dal decreto

legislativo   2 febbraio   2001,  n.  31  e  successive  modifiche  e

integrazioni.

 

     

                               Art. 2.

            Caratteristiche generali delle aree pubbliche

  1. Le  aree  pubbliche  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e i

posteggi  che  siano  isolati o in numero tale da non far raggiungere

nel  loro  insieme  la  qualifica  di mercato secondo la legislazione

regionale e la pianificazione comunale, dove si effettua il commercio

dei  prodotti  alimentari,  devono  possedere caratteristiche tali da

garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.

  2. Le  aree  pubbliche,  di  seguito  denominate aree, destinate ai

mercati  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  lettera b),  dove si svolge

quotidianamente  il  commercio dei prodotti alimentari devono avere i

requisiti  generali  di  cui  al  comma 1  e inoltre, in particolare,

devono essere:

    a) appositamente  delimitate  o recintate, ove non lo impediscano

vincoli  di tipo architettonico, storico, artistico ed ambientale, ed

avere  sia  una propria rete fognaria con esito finale idoneo secondo

la  normativa  vigente  sia una pavimentazione con strato di finitura

compatto  ed  igienicamente corretto per l'uso al quale e' destinato.

Tale  pavimentazione  deve  avere  idonee  pendenze che permettano il

regolare  e  rapido  deflusso  delle  acque meteoriche e di quelle di

lavaggio,  per  consentire  un'adeguata  pulizia, ed essere dotata di

apposite  caditoie  atte  a  trattenere  il  materiale grossolano. Le

fognature  devono  assicurare anche lo smaltimento idoneo dei servizi

igienici  sia generali del mercato sia dei posteggi che ne abbiano la

necessita' secondo questa ordinanza;

    b) dotate  di  reti  per  allacciare  ciascun posteggio all'acqua

potabile,  allo  scarico  delle  acque  reflue attraverso un chiusino

sifonato,   anche   nella  fognatura  prescritta  alla  lettera a)  e

all'energia  elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di

allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

    c) dotate  di  contenitori  di  rifiuti  solidi urbani, muniti di

coperchio,   in  numero  sufficiente  alle  esigenze,  opportunamente

dislocati  nell'area  e  facilmente  accessibili  in  particolare dai

posteggi,

    d) corredate  di  servizi igienici sia per gli acquirenti sia per

gli operatori. Tali servizi sono da distinguere per sesso e un numero

adeguato di essi, sempre divisi per sesso, deve essere riservato agli

operatori alimentari. I servizi igienici, che possono essere del tipo

prefabbricato   autopulente,  devono  avere  la  porta  con  chiusura

automatica  e  fissabile con serratura di sicurezza ed il lavabo e lo

sciacquone con erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente

o  a  pedale;  nel  loro  interno vi devono essere il distributore di

sapone liquido o in polvere e gli asciugamani non riutilizzabili dopo

l'uso.

  3. Se  nelle  aree  di  cui  al  comma 2  i posteggi destinati alla

vendita ed alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti

in uno o piu' spazi destinati esclusivamente ad essi, le prescrizioni

di cui allo stesso comma 2 sono vincolanti soltanto per tali spazi.

  4. Il  comune,  od il soggetto gestore del mercato in sede propria,

e'  tenuto  ad  assicurare, per cio' che attiene gli spazi comuni del

mercato  e  dei  relativi  servizi,  la funzionalita' delle aree come

prescritta  nei  precedenti  commi  ed  in particolare, per quanto di

competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilita'

dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la

raccolta   e  l'allontanamento  dei  rifiuti.  Ciascun  operatore  e'

responsabile,  per  cio'  che  attiene  il  posteggio  nel  quale  e'

autorizzato   ad   esercitare   l'attivita',   del   rispetto   delle

prescrizioni indicate nella presente ordinanza, dell'osservanza delle

norme   igienico-sanitarie,   e   deve   assicurare,  per  quanto  di

competenza,  la conformita' degli impianti, la potabilita' dell'acqua

dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione,

la  raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali

responsabilita'  e  doveri  anche  se  il loro posteggio e' isolato o

riunito  con  altri  che  insieme  non  raggiungano  la  qualifica di

mercato.

 

     

                               Art. 3.

              Caratteristiche delle costruzioni stabili

  1. La  costruzione  stabile di cui all'art. 1, comma 2, lettera d),

realizzata  in  un  posteggio per comprendervi le attrezzature per il

commercio sulle aree pubbliche, deve avere i seguenti requisiti:

    a) essere  posta permanentemente sull'area nell'intero periodo di

tempo  nel  quale  accoglie  l'attivita'  commerciale  alla  quale e'

destinata;  essere  coperta,  se  non  e'  altrettanto protetta in un

mercato   in   sede  propria,  e  delimitata  da  pareti;  realizzare

un'adeguata  protezione  degli alimenti dalle contaminazioni esterne;

essere   sufficientemente   ampia  e  ben  ventilata;  avere  infissi

bloccabili  con  serratura  di sicurezza che vi impediscano l'accesso

durante  l'inattivita'; avere un'altezza interna utile di almeno 2,70

metri;

    b) essere costruita con criteri tali da consentire l'esposizione,

la  vendita  e  la  conservazione  dei  prodotti  alimentari  in modo

igienicamente  corretto;  in  particolare deve permettere un'adeguata

pulizia  ed evitare l'accumulo di sporcizia e la contaminazione degli

alimenti;

    c) avere  un  pavimento  realizzato  con  materiale  antiscivolo,

impermeabile,  facilmente  lavabile  e  disinfettabile con uno o piu'

chiusini  sifonati  verso  cui avviare i liquidi del lavaggio tramite

pendenze   idonee;  avere  pareti  raccordate  con  sagoma  curva  al

pavimento  e  rivestite  per  un'altezza  di  almeno  2,00  metri con

materiale  impermeabile,  facilmente  lavabile  e  disinfettabile; le

eventuali  pedane  poste  sopra  il pavimento devono averne le stesse

caratteristiche  suddette  e  consentire  il  deflusso dei liquidi di

lavaggio verso i chiusini sifonati;

    d) essere  allacciabile,  nel  suo  ambito,  a reti di fognatura,

attraverso un chiusino sifonato, e di distribuzione d'acqua potabile;

    e) avere  nel  suo  interno un contenitore, dotato di dispositivo

per  l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di

plastica  a  tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti

solidi.  Tale  contenitore  deve  essere collocato in modo da evitare

ogni possibilita' di contaminazione degli alimenti.

  2. Nel  caso  di  vendita  di  prodotti  alimentari  deperibili  la

costruzione   di  cui  al  comma 1  deve  avere  inoltre  i  seguenti

requisiti:

    a) essere  allacciata  ad  una  fonte  di distribuzione d'energia

elettrica;

    b) essere  dotata  di impianto frigorifero per la conservazione e

la  esposizione  dei  prodotti,  di  capacita' adeguata alle esigenze

commerciali   di  ogni  singola  attivita',  che  consenta  la  netta

separazione  dei  prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il

mantenimento  della catena del freddo ed il rispetto delle condizioni

di   temperatura   di   conservazione   prescritte,  per  i  prodotti

deperibili, dalle norme vigenti;

    c) essere    dotata   di   lavello   con   erogatore   azionabile

automaticamente  o  a  pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con

sapone liquido o in polvere e asciugamani non riutilizzabili.

  3. I  banchi utilizzati nella costruzione stabile per l'esposizione

e   la  vendita  dei  prodotti  alimentari  devono  essere,  sia  per

caratteristiche  costruttive  che  per  caratteristiche tecnologiche,

idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti

alimentari  esposti. Tali prodotti devono essere comunque protetti da

appositi  schermi  posti  ai lati dei banchi rivolti verso i clienti,

verticalmente  per  almeno 30 centimetri di altezza dal piano vendita

ed  orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondita'

di  almeno  30 centimetri.  Dette  protezioni  non sono richieste per

l'esposizione  e  la  vendita  di prodotti alimentari non deperibili,

confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi.

  4. L'autorizzazione  al  commercio di carni fresche, prodotti della

pesca e molluschi bivalvi vivi nelle costruzioni di cui al comma 1 e'

subordinata  alla  verifica  della sussistenza dei requisiti previsti

dall'art. 6.

  5. I  valori delle dimensioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e

al   comma 3   si   applicano  alle  costruzioni  stabili  installate

successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

ordinanza.

 

     

                               Art. 4.

                  Caratteristiche dei negozi mobili

  1. Il  negozio  mobile, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), con

il  quale  viene  esercitato  il  commercio  sulle aree pubbliche dei

prodotti  alimentari,  sia  nei posteggi isolati sia dove questi sono

riuniti  in  un  mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal

capitolo III  dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.

155, i seguenti requisiti:

    a) struttura  tecnicamente  adeguata,  in grado di assolvere alle

esigenze   igieniche   di  conservazione  e  protezione  di  prodotti

alimentari,  e  realizzata  con  materiali resistenti, inalterabili e

facilmente  lavabili e disinfettabili, con un vano interno di altezza

non  inferiore  a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri

dalla quota esterna;

    b) parete  laterale  mobile  munita  di dispositivo con funzione,

comunque realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre

apparecchiature eventualmente esposte;

    c) impianto  idraulico  di  attingimento che, in alternativa, sia

collegabile  con  la rete di acqua potabile predisposta in un'area di

mercato,  oppure  sia  alimentata  da  apposito  serbatoio  per acqua

potabile  istallato  nel  negozio mobile e di capacita' adeguata alle

esigenze  dell'igiene  personale  e dei prodotti alimentari offerti o

somministrati;

    d) impianto   idraulico  di  scarico  che,  in  alternativa,  sia

collegabile  con  la  fognatura  predisposta  in  un'area  di mercato

oppure,  quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in

un  apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacita' corrispondente

a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel

secondo  caso  tale  impianto  di scarico deve essere corredato di un

dispositivo  atto  ad  addizionare  disinfettante biodegradabile alle

acque reflue;

    e) impianto  elettrico  che  deve  essere allacciato direttamente

alla  rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area

di  mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia

stato  ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato

da  un  sistema  autonomo  di  erogazione.  Tale  sistema e' comunque

obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterotta

la  catena  del  freddo,  in  tutti i negozi mobili utilizzati per la

vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attivita' di

vendita  durante  il  raggiungimento  del  mercato  o  al  ritorno al

deposito  o  al  ricovero.  Il  sistema  deve  essere  opportunamente

insonorizzato   secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  normative,

collocato  in  modo  da  evitare  di  contaminare con le emissioni, o

comunque  danneggiare,  sia  i prodotti alimentari nel negozio mobile

sia  l'ambiente  esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la

vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il

sistema  deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista

igienico-sanitario,  della  vendita  dei  prodotti alimentari o della

somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  e,  in particolare, deve

garantire  l'idoneo  funzionamento  degli impianti frigoriferi per il

mantenimento della catena del freddo;

    f) banchi  fissi  o a spostamento anche automatico, orizzontale o

inclinato,  con  gli  stessi  requisiti  di quelli di cui all'art. 3,

comma 3,  idonei  in  ogni  caso  alla conservazione e protezione dei

prodotti alimentari offerti o somministrati;

    g) frigoriferi  di conservazione ed esposizione che consentano la

netta    separazione    dei    prodotti    alimentari   igienicamente

incompatibili,  il mantenimento della catena del freddo e il rispetto

delle  temperature  previste  per  i  prodotti deperibili dalle norme

vigenti;

    h) lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di

acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere;

    i) contenitore,   dotato  di  dispositivo  per  l'apertura  e  la

chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di

liquidi  e  a  perdere  per  la  raccolta  di  rifiuti  solidi.  Tale

contenitore deve essere collocato, all'interno del negozio mobile, in

modo da evitare ogni possibilita' di contaminazione degli alimenti.

  2. I  requisiti di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita

di   prodotti   ortofrutticoli  freschi  e  prodotti  alimentari  non

deperibili, confezionati e non.

  3. Nell'interno  dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad

idonei  trattamenti  di  pulizia,  disinfezione  e disinfestazione, i

prodotti  alimentari  devono  essere  collocati  in modo da evitare i

rischi di contaminazione.

  4. L'autorizzazione   al  commercio  nei  negozi  mobili  di  carni

fresche,   prodotti   della   pesca  e  molluschi  bivalvi  vivi,  e'

subordinata  alla  verifica  della sussistenza dei requisiti previsti

dall'art. 6.

  5. I  valori  delle  dimensioni  di  cui al comma 1, lettera a), si

applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente alla data di

entrata in vigore della presente ordinanza.

  6. E'  consentita  la  conservazione  nei negozi mobili di limitate

quantita' di prodotti, anche deperibili, rimasti invenduti al termine

dell'attivita'  di  vendita.  In tal caso i prodotti deperibili vanno

mantenuti   a   temperatura   controllata   negli  appositi  impianti

frigoriferi di cui i negozi mobili dispongono.

 

     

                               Art. 5.

                Caratteristiche dei banchi temporanei

  1. I  banchi  temporanei  di  cui  all'art. 1, comma 2, lettera f),

ferma  restando  l'osservanza  delle norme generali di igiene, devono

avere i seguenti requisiti:

    a) essere  installati in modo che ne sia assicurata la stabilita'

durante   l'attivita'  commerciale  utilizzando  qualsiasi  materiale

purche'  igienicamente  idoneo  a venire in contatto con gli alimenti

che sono offerti in vendita;

    b) avere  piani rialzati da terra per una altezza non inferiore a

1,00 metro;

    c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente

lavabile  e  disinfettabile  e muniti di adeguati sistemi in grado di

proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

  2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1,  lettere b) e c), non si

applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari

non  deperibili,  confezionati  e  non.  Tali  prodotti devono essere

comunque  mantenuti  in  idonei  contenitori  collocati ad un livello

minimo di 50 centimetri dal suolo.

  3. Per  la  vendita  di  prodotti della pesca, i banchi temporanei,

oltre  ad  avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti

di:

    idoneo  sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in

regime di freddo;

    serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacita';

    lavello con erogatore automatico di acqua;

    serbatoio   per  lo  scarico  delle  acque  reflue  di  capacita'

corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;

    adeguato piano di lavoro,

nonche'  rispettare  le  prescrizioni  di cui all'art. 6, lettera c),

punti 1), 2), 3) e 6).

  4. Per  la  vendita  di  molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei

devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d).

  5. Per  la  vendita  di  alimenti  cotti,  gia' preparati o che non

necessitino  di  alcuna  preparazione, o di altri alimenti deperibili

confezionati,  i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui

al comma 1, devono essere forniti di:

    sistema  scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in

attesa  di  vendita  alla temperatura compresa fra 60o e 65o, ovvero,

per  gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il

mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;

    serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacita';

    lavello con erogatore automatico di acqua;

    serbatoio   per  lo  scarico  delle  acque  reflue  di  capacita'

corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.

  6. I  banchi  temporanei non possono essere adibiti alla vendita di

carni fresche e alla loro preparazione, nonche' alla preparazione dei

prodotti della pesca.

 

     

                               Art. 6.

                      Prescrizioni particolari

  1. La  vendita  e  la preparazione sulle aree di cui all'art. 1 dei

seguenti prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme

vigenti  e  in  particolare  delle  specifiche  condizioni di seguito

riportate:

    a) carni   fresche,  preparazioni  di  carni  e  carni  macinate,

prodotti a base di carne:

      1) devono   essere   disponibili   strutture   frigorifere,  di

capacita'  adeguata  alle esigenze commerciali delle singole unita' e

idonee  a  mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la

conservazione,   sia   durante   l'esposizione   delle  carni,  delle

preparazioni  di  carne  e  dei  prodotti  di  salumeria  nei  limiti

richiesti dalle specifiche normative;

      2) i  banchi di esposizione devono essere provvisti di comparti

separati  per  le  carni  fresche,  per  le carni avicunicole, per le

preparazioni di carni e per i prodotti di salumeria;

      3) le  carni fresche allo stato di congelazione e scongelazione

possono  essere  vendute  solo  all'interno  di  costruzioni  stabili

adeguatamente  attrezzate;  in  questo  caso, sono necessari banchi e

attrezzature  separati,  rispettivamente  per  le  carni refrigerate,

congelate e scongelate;

      4) si  puo' procedere al momento, su richiesta dell'acquirente,

alla produzione di carni macinate;

      5) si  puo' procedere al sezionamento delle carni, nel rispetto

delle   norme   previste   e  della  netta  separazione  per  derrate

igienicamente  incompatibili,  in  un  settore separato, non connesso

direttamente con l'ambiente esterno, nel perimetro di una costruzione

stabile;  tale  settore deve essere dotato di adeguata attrezzatura e

disporre  di  uno  spazio  sufficiente e proporzionato alle capacita'

commerciali dell'attivita';

      6) si  puo' procedere all'elaborazione di preparazioni di carne

nel  settore  separato  di  cui al punto 5), purche' in tempi diversi

dall'attivita'   di  sezionamento  delle  carni,  rispettando  flussi

igienici  di  produzione,  limitatamente  ai quantitativi che possono

essere venduti nella stessa giornata di preparazione;

      7) le  attivita'  di  sezionamento  e  preparazione  di  cui ai

punti 5)  e  6)  possono  essere  svolte  soltanto in una costruzione

stabile  e  se  esiste  nell'area un servizio igienico riservato agli

operatori  del  settore  alimentare  rispondente  ai requisiti di cui

all'art. 2, comma 2;

    b) prodotti di gastronomia cotti:

      1) si  puo'  procedere  sul posto alla preparazione di prodotti

della  gastronomia  da  vendere cotti soltanto in un settore separato

chiuso  sui  quattro  lati,  non connesso direttamente con l'ambiente

esterno  e  posto  nel  perimetro  dell'attivita'  di una costruzione

stabile.  Tale  locale deve essere dotato dei requisiti minimi propri

di un laboratorio e deve avere uno spazio sufficiente per il regolare

svolgimento   dei   flussi   operativi   e  adeguato  alle  capacita'

commerciali dell'attivita';

      2) il  piano di cottura, la friggitrice e il forno a girarrosto

devono  essere  dotati  di cappa aspirante o a dispersione automatica

dei  vapori;  essi  e  parte del banco caldo devono essere in acciaio

inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria per l'attivita' di

preparazione  di  alimenti  subordinata alla legge 30 aprile 1962, n.

283,   deve   essere   rilasciata,   tra   l'altro,   tenendo   conto

dell'ubicazione   dell'attivita'   commerciale.   Tale   rilievo   e'

finalizzato  all'accertamento  specifico  che  le emissioni derivanti

dalle attivita' di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia

al  vicinato  e  che  siano  in regola con le disposizioni vigenti in

materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti;

      3) le attrezzature utilizzate per l'esposizione dei prodotti da

conservarsi  in  "regime  caldo"  devono  essere  munite  di  sistema

scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa della

vendita, alla temperatura compresa tra 60 oC e 65 oC;

      4)  il  banco,  gli  armadi  e  la  vetrina  frigorifera per la

conservazione  dei  prodotti  da  consumarsi  freddi, in attesa della

vendita,  devono  essere  mantenuti  alle  temperature previste dalla

normativa vigente;

      5)  le  attivita' di preparazione di prodotti della gastronomia

da  vendere  cotti  possono essere svolte soltanto in una costruzione

stabile  e  se  esiste  nell'area un servizio igienico riservato agli

operatori  del  settore  alimentare  rispondente  ai requisiti di cui

all'art. 2, comma 2;

      6)  nei  negozi  mobili e' consentita l'attivita' di cottura di

alimenti gia' preparati o che non necessitino di alcuna preparazione,

per  la  successiva  immediata  somministrazione  o in presenza delle

attrezzature  per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime

caldo" di cui al punto 3);

    c) prodotti della pesca:

      1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura

in  regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto

e durante la conservazione;

      2)  e'  consentita la conservazione dei prodotti della pesca in

regime  di  freddo  per  mezzo di ghiaccio purche' prodotto con acqua

potabile;

      3)   i  banchi  di  esposizione  devono  essere  realizzati  in

materiali   impermeabili,   facilmente   lavabili  e  disinfettabili,

costruiti  in  modo  da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del

ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

      4) si puo' procedere sul posto alla frittura dei prodotti della

pesca  soltanto  in  un settore separato e posto nel perimetro di una

costruzione  stabile o di un negozio mobile. Tale settore deve essere

dotato  di  uno spazio sufficiente al regolare svolgimento dei flussi

operativi e adeguato alle capacita' commerciali dell'attivita';

      5)  il  piano  della  frittura  deve  essere  fornito  di cappa

aspirante  o  a  dispersione  automatica dei vapori e parte del banco

caldo deve essere in acciaio inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione

sanitaria, subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere

rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attivita'

commerciale,  previo  accertamento  della  condizione  specifica  che

l'emissione dei fumi derivante dalla frittura non crei molestia;

      6) e' vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti

della   pesca.   Le  operazioni  finalizzate  alla  vendita  diretta,

decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate

nelle  costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei

aventi  i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purche' al momento su

richiesta dell'acquirente;

    d) molluschi bivalvi vivi:

      1)   i  banchi  di  esposizione  devono  essere  realizzati  in

materiali  impermeabili,  facilmente  lavabili  e  disinfettabili,  e

devono essere corredati da:

        a) dispositivi   atti   a   raccogliere  e  smaltire  l'acqua

intravalvare dei molluschi bivalvi vivi;

        b)  idoneo  impianto  che  assicuri  temperature  adeguate al

mantenimento in vita dei molluschi;

        c) appositi  comparti separati da quelli degli altri prodotti

della  pesca  per  il  loro  mantenimento  in  condizioni di igiene e

vitalita';

      2)  la  vendita  di  molluschi  bivalvi vivi e' consentita solo

nelle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e), f);

    e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi:

      1)  la vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi

deve avvenire in costruzioni stabili attrezzate in modo esclusivo per

questa  attivita'  o  comunque in un locale nettamente separato dalla

vendita di alimenti;

      2)  gli  acquari,  a  tenuta stagna, devono essere dotati delle

necessarie  attrezzature  per il mantenimento delle idonee condizioni

di vita dei prodotti detenuti;

      3)  la  macellazione  e  l'eviscerazione  dei pesci deve essere

effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

  2.  E'  vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella

forma  itinerante prevista all'art. 28 del decreto legislativo n. 114

del 31 marzo 1998.

  3.  La  vendita  di  pane  sfuso e' consentita sulle aree pubbliche

nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di

banchi  di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art.

3,  comma  3.  In assenza di tali banchi, e' consentita la vendita di

pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

  4.   L'esposizione   e   la  vendita  di  prodotti  alimentari  non

deperibili,  confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi

e'  consentita  anche  senza  collegamento alle reti di distribuzione

dell'energia  elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale

bagnatura  dei prodotti ortofrutticoli freschi puo' essere effettuata

soltanto con acqua potabile.

  5.  In deroga a quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c), in

occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la

elaborazione  e  la cottura di preparati di carne o di altri prodotti

di  gastronomia  da  vendere  cotti, nonche' di prodotti della pesca,

puo'  essere  effettuata  anche  in  un  settore  separato  posto nel

perimetro  di  un  negozio  mobile o di un banco temporaneo avente le

opportune  caratteristiche  indicate  all'art.  5, per la sola durata

della  manifestazione,  con modalita' atte a garantire la prevenzione

della   contaminazione   microbica   e   nel   rispetto  delle  altre

prescrizioni, indicate al comma 1, lettere a), b) e c).

 

     

                               Art. 7.

                    Attivita' di somministrazione

  1. L'attivita'  di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi

dell'art.  27,  comma  1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo

1998,  n.  114,  deve  essere effettuata, fatti salvi quelli previsti

dall'allegato  del  decreto  legislativo  26 maggio 1997, n. 155, nel

rispetto dei seguenti requisiti:

    a)  avere  apposite  cucine  o laboratori per la preparazione dei

pasti,   rispondenti  ai  requisiti  dell'art.  28  del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  26 marzo  1980, n. 327, autorizzati ai

sensi  dell'art.  25,  comma  2,  lettera  c),  del medesimo decreto,

oppure,   nel  caso  in  cui  i  pasti  provengano  da  laboratori  o

stabilimenti esterni, attrezzatura per la loro conservazione e per le

relative operazioni di approntamento;

    b) avere locali di consumo ben aereati, adeguatamente illuminati,

sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione,

gli  arredi,  le attrezzature, l'utensileria e quant'altro occorre ai

fini  della  somministrazione  e per consentire agevolmente il lavoro

del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di

ristorazione  attrezzate  secondo  criteri razionali sotto il profilo

igienico-sanitario;

    c) avere  locali  o armadi per il deposito degli alimenti e delle

bevande  da  somministrare,  corrispondenti  per ampiezza all'entita'

dell'attivita'   commerciale   e  provvisti,  nel  caso  di  alimenti

deteriorabili, di impianto frigorifero e di banchi caldi;

    d) avere  una  dotazione di adeguati impianti per il lavaggio con

lavastoviglie  automatiche;  nelle cucine di modeste potenzialita' in

assenza  di  detti  impianti  possono  essere  utilizzate stoviglie e

posateria a perdere;

    e) avere  una  adeguata  erogazione  di  acqua potabile, avente i

requisiti  indicati  all'art.  1,  comma  1,  lettera  l). I medesimi

requisiti  sono  richiesti per l'acqua impiegata per la produzione di

ghiaccio;

    f)  avere servizi igienici fissi o mobili costituiti da gabinetti

dotati di acqua corrente, forniti di vaso a caduta d'acqua, lavabi ad

acqua  corrente  con comando di erogazione non azionabile a mano, con

distributore  di  sapone  liquido  o in polvere e con asciugamani non

riutilizzabili  dopo  l'uso;  avere  la  disponibilita'  di  almeno 2

servizi  igienici,  distinti  per  sesso,  per  i primi cento posti a

sedere; per capacita' ricettive superiori a 100 posti a sedere dovra'

essere  previsto  un  servizio  igienico aggiuntivo per ulteriori 100

posti  o  frazione.  In  ogni caso dovra' essere previsto un servizio

igienico ad uso esclusivo del personale;

    g) avere idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di

somministrazione. Va evitato comunque l'accesso diretto dal locale di

somministrazione  al  servizio  igienico.  I locali adibiti a servizi

igienici  devono  avere  pavimenti  e  pareti costruiti con materiale

impermeabile,  le  pareti  fino  all'altezza di due metri, facilmente

lavabili  e  disinfettabili,  nonche'  sistemi  di corretta aerazione

naturale o meccanica;

    h) avere  contenitore  dotato  di  dispositivo  per  l'apertura e

chiusura  non  manuale,  per  la  collocazione di sacco di plastica a

tenuta  di  liquidi  e  a  perdere per la raccolta di rifiuti solidi,

collocato in un settore separato da quelli destinati agli alimenti.

  2.  La  preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni

di  assemblaggio  di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui

non  viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi

pronti  per  la  somministrazione,  e  tutte le altre lavorazioni che

comportano manipolazioni similari vanno effettuate in settori o spazi

separati   con   modalita'  che  garantiscano  la  prevenzione  della

contaminazione   microbica.   I   cibi   preparati   pronti   per  la

somministrazione    devono    essere    adeguatamente   protetti   da

contaminazioni  esterne  e  conservati,  ove  occorra,  in  regime di

temperatura  controllata.  La  conservazione  dei  cibi puo' avvenire

anche  nei  banchi  di esposizione dell'esercizio di somministrazione

rispondenti  ai  requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della presente

ordinanza.

  3.  Qualora  l'attivita'  di somministrazione non possa disporre di

locali  di  cui  al  punto 1), lettera a), sono richiesti i requisiti

generici  di  cui  agli  articoli  3  e  4  e  puo' essere esercitata

esclusivamente   l'attivita'  di  somministrazione  di  sole  bevande

espresse quali infusi, latte, frullati, preparate con le strutture da

banco,  di  alimenti  e  bevande  in  confezioni  originali  chiuse e

sigillate,  di  alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori

autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la

pulizia  delle  stoviglie  e  degli  utensili  mediante  l'impiego di

lavastoviglie  a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate

e  stoviglierie  a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono

essere   posti   in  appositi  contenitori  costituiti  da  materiale

impermeabile,  facilmente  lavabile e disinfettabile, ed al riparo da

contaminazioni esterne.

  4.  Nel  caso  di  strutture  adibite alla preparazione di alimenti

compositi   che   comportano   una   elevata  manipolazione  quali  i

tramezzini,  le  tartine, i panini farciti, le frittate, la farcitura

di  pizze  precotte,  oltre  ai  requisiti  di cui al comma 2, devono

essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

  5.  Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura

dei  cibi,  sono  richiesti  appositi  settori o spazi strutturati ed

attrezzati  secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione

dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

 

     

                               Art. 8.

                Autorizzazione e idoneita' sanitaria

  1.  L'attivita'  di  preparazione  e  trasformazione  di alimenti e

bevande  e'  subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente

dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n.

283,  in relazione dell'attivita' esercitata. Tale provvedimento deve

espressamente     indicare     la    specializzazione    merceologica

dell'attivita' medesima.

  2.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28

del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114 e per il rilascio

dell'autorizzazione  amministrativa  prevista  dal medesimo articolo,

nonche'   di  quella  sanitaria  prevista  dall'art.  2  della  legge

30 aprile   1962,  n.  283,  l'autorita'  sanitaria  territorialmente

competente  accerta  la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti

dalla  presente  ordinanza.  Al  momento  della  presentazione  della

domanda,  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione sanitaria o di

nulla-osta  sanitario,  il  venditore  deve  indicare le modalita' di

conservazione  e  di condizionamento termico, qualora previsto, degli

alimenti  durante  i  periodi  di  non  attivita'  commerciale e deve

altresi'  indicare il luogo dove e' ricoverato il negozio mobile o il

banco temporaneo.

  3.  Per  i  negozi  mobili, l'autorizzazione di cui all'art. 2 deve

contenere:

    a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

    b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta durante

i periodi di non attivita' commerciale.

  4.  I  locali di cui al comma 3, lettera b), devono essere adeguati

da  un  punto  di  vista  igienico, a contenere derrate alimentari, e

garantire idonee modalita' di conservazione e condizionamento termico

per gli alimenti deperibili.

  5. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c),

d)  ed  e)  del  comma  1  dell'art.  4 e dell'impianto di erogazione

autonomo  di energia elettrica di cui al comma 1, lettera e), possono

effettuare  l'attivita'  commerciale esclusivamente nelle aree di cui

all'art. 1 della presente ordinanza munite rispettivamente di:

    a)  allacciamento  idropotabile  accessibile  da parte di ciascun

veicolo;

    b)  scarico  fognario  sifonato  accessibile  da parte di ciascun

veicolo;

    c) allacciamento   elettrico  accessibile  da  parte  di  ciascun

veicolo.

  6. Anche se il sistema autonomo di erogazione di energia dispone di

potenza   adeguata  da  soddisfare  al  mantenimento  costante  della

temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non e' da

intendersi  alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilita'

di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

  7.  Per  il  personale  addetto  alla vendita e somministrazione di

alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, articoli 37 e 42.

 

     

                               Art. 9.

                            Autocontrollo

  1. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il

responsabile  dell'"industria  alimentare" come definita dall'art. 2,

lettera  b)  del  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 155, deve

procedere  ad  effettuare attivita' di autocontrollo nel rispetto dei

principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

 

     

                              Art. 10.

                        Vigilanza e controllo

  1. L'attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme

di   cui  alla  presente  ordinanza  e'  effettuata  dagli  organismi

istituzionalmente preposti.

  2.  Tale  attivita'  e'  svolta  anche  dal  personale  del Comando

Carabinieri  per  la sanita', funzionalmente dipendente dal Ministero

della  salute.  Gli  atti amministrativi compilati da detto personale

vengono  inoltrati  all'autorita' sanitaria competente per territorio

in conformita' alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n.

283, e dal relativo regolamento d'esecuzione.

 

     

                              Art. 11.

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. I mercati in sede propria e su strada, realizzati dopo l'entrata

in  vigore  dell'ordinanza,  nei  quali  si  effettui il commercio di

prodotti   alimentari,  devono  rispettare  le  disposizioni  di  cui

all'art. 2 della presente ordinanza.

  2.  I mercati in sede propria e su strada, gia' esistenti alla data

di  entrata  in  vigore  della  ordinanza,  nei  quali si effettui il

commercio dei prodotti alimentari, devono adeguarsi alle disposizioni

previste  dalla  presente  ordinanza  entro  il 30 giugno 2003. Per i

mercati  nei  centri  storici o in zone urbane dove non sia possibile

l'adeguamento  integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di

cui all'art. 6.

  3. I banchi temporanei di cui all'art. 5 debbono essere conformi ai

requisiti  prescritti  dalla  presente ordinanza entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della stessa.

 

     

                              Art. 12.

                             Abrogazioni

  1. L'ordinanza del Ministro della sanita' 2 marzo 2000 e' abrogata.

 

     

                              Art. 13.

                          Entrata in vigore

  1.  La  presente  ordinanza  entra  in  vigore  il giorno della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 3 aprile 2002

                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2002

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 262