L 05/08/1981 Num.  441

  Legge 5 agosto 1981, n. 441 -

 Vendita a peso netto delle merci

 

 

Art. 1.

 

  La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di

 peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

   Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da

 vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.

   Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica

 europea.

 

 

Art. 2.

 

  Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da

 chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono

 consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto

 della merce e devono essere collocati in modo che tale

 visualizzazione sia agevole per l'acquirente.

   Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche

 approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento degli

 strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma

 precedente è scaglionato nell'ambito di cinque anni dalla data di

 entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e i criteri

 stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

 dell'artigianato di cui all'articolo 6.

   Gli operatori che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore

 della presente legge, sostituiscano i loro strumenti metrici con

 altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti e che consentano

 anche la visualizzazione del prezzo sono ammessi alle agevolazioni

 previste dalla L. 28 novembre 1965, n. 1329.

   Agli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo

 sia fissato per unità di peso, e consentito, dalla data di entrata in

 vigore della presente legge e non oltre il quinquennio di cui al

 secondo comma, derogare al disposto dell'articolo 1, primo comma,

 purché la carta da involgere o gli altri tipi di involucro

 eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2,5 per

 cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi.

 

 

Art. 3.

 

  La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per

 unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto

 della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere

 venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c) .

   Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso

 netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di

 etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in

 vigore, il peso dell'imballaggio stesso.

   La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in

 tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli

 si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di

 acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti,

 deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'art. 21

 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e

 integrazioni.

   Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'art.

 6 può consentire deroghe al disposto del comma precedente ed

 individuare modalità diverse dall'apposizione della etichetta.

   (Omissis) Comma abrogato dall'art. 3 della L. 171/83

   Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere

 utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di

 qualifica diversa da quelle «extraº e «primaº, solamente se integri,

 puliti ed asciutti.

  

 

Art. 4.

 

  I contratti, i cosiddetti <<conti-ricavi>>, la corrispondenza, la

 fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni

 disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso

 netto o al numero dei prodotti.

 

 

Art. 5.

 

  Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che

 concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge

 costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli

 articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di

 una somma da lire 300 mila a lire un milione.

   Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al

 comma precedente è duplicata.

   Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza

 delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6.

   Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono

 applicate a norma della L. 24 dicembre 1975, n. 706 (*), ed i

 relativi proventi sono devoluti all'erario.

   Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta L. 24 dicembre

 1975, n. 706 (2), deve essere presentato agli uffici provinciali

 dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

   (*) abrogato dall'art. 42 l. 24 novembre 1981, n. 689

 

 

Art. 6.

 

  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

 stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore

 della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di

 categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della

 cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni

 italiani (ANCI):

      a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio

 l'adeguamento degli strumenti metrici;

      b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;

      c) i prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che

 possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni

 standardizzati, nonché le caratteristiche degli imballaggi e delle

 confezioni da usare nel commercio;

      d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi

 di precisione, nonché i settori merceologici di impiego degli

 strumenti stessi;

      e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.

   Fino al 31 dicembre 1985, il Ministro dell'industria, del commercio

 e dell'artigianato presenterà al Parlamento una relazione semestrale

 sullo stato di attuazione della presente legge.