L 05/08/1981 Num. 441
Legge 5 agosto 1981, n. 441 -
Vendita a peso netto delle merci
Art. 1.
La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di
peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da
vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.
Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica
europea.
Art. 2.
Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da
chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono
consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto
della merce e devono essere collocati in modo che tale
visualizzazione sia agevole per l'acquirente.
Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche
approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento degli
strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma
precedente è scaglionato nell'ambito di cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e i criteri
stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di cui all'articolo 6.
Gli operatori che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sostituiscano i loro strumenti metrici con
altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti e che consentano
anche la visualizzazione del prezzo sono ammessi alle agevolazioni
previste dalla L. 28 novembre 1965, n. 1329.
Agli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo
sia fissato per unità di peso, e consentito, dalla data di entrata in
vigore della presente legge e non oltre il quinquennio di cui al
secondo comma, derogare al disposto dell'articolo 1, primo comma,
purché la carta da involgere o gli altri tipi di involucro
eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2,5 per
cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi.
Art. 3.
La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per
unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto
della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere
venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c) .
Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso
netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di
etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in
vigore, il peso dell'imballaggio stesso.
La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in
tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli
si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di
acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti,
deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'art. 21
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e
integrazioni.
Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'art.
6 può consentire deroghe al disposto del comma precedente ed
individuare modalità diverse dall'apposizione della etichetta.
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 3 della L. 171/83
Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere
utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di
qualifica diversa da quelle «extraº e «primaº, solamente se integri,
puliti ed asciutti.
Art. 4.
I contratti, i cosiddetti <<conti-ricavi>>, la corrispondenza, la
fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni
disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso
netto o al numero dei prodotti.
Art. 5.
Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che
concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge
costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 300 mila a lire un milione.
Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al
comma precedente è duplicata.
Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza
delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6.
Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono
applicate a norma della L. 24 dicembre 1975, n. 706 (*), ed i
relativi proventi sono devoluti all'erario.
Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta L. 24 dicembre
1975, n. 706 (2), deve essere presentato agli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(*) abrogato dall'art. 42 l. 24 novembre 1981, n. 689
Art. 6.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di
categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della
cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI):
a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio
l'adeguamento degli strumenti metrici;
b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;
c) i prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che
possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni
standardizzati, nonché le caratteristiche degli imballaggi e delle
confezioni da usare nel commercio;
d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi
di precisione, nonché i settori merceologici di impiego degli
strumenti stessi;
e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.
Fino al 31 dicembre 1985, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato presenterà al Parlamento una relazione semestrale
sullo stato di attuazione della presente legge.