DM 27/01/1988 Num.  49

  Decreto ministeriale 27 gennaio 1988, n. 49  - Norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate.

 

 

 

Art. 1.

 

  1. E'  consentito il trattamento con <<atmosfera modificata>> nel

 confezionamento delle carni fresche, preventivamente refrigerate

 secondo le più moderne tecniche di raffreddamento veloce,

 appartenenti agli animali domestici delle specie bovina (compresi i

 bufali), equina, ovina, suina e caprina, nonché ai volatili da

 cortile, ai conigli ed alla selvaggina allevata e provenienti da

 macellazione non anteriore a sette giorni.

   2. Le confezioni di carni fresche trattate ai sensi del comma 1

 devono essere presentate in unità di vendita di peso non inferiore a

 100 grammi.

   3. L'atmosfera modificata di cui al comma 1 è costituita da

 anidride carbonica, ossigeno, azoto e loro miscele.

 

 

Art. 2.

 

  I gas impiegati per il confezionamento in atmosfera modificata

 devono possedere i necessari requisiti di purezza, per l'impiego in

 campo alimentare, previsti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, da

 ultimo modificato con il decreto ministeriale 12 agosto 1987, n. 396,

 o, in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale.

 

 

Art. 3.

 

  I materiali impiegati per il confezionamento in atmosfera

 modificata devono presentare requisiti di composizione conformi alle

 condizioni tecnico-sanitarie prescritte dal decreto ministeriale 21

 marzo 1973, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7

 agosto 1987, sulla disciplina degli imballaggi, recipienti ed

 utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari,

 nonché assicurare le condizioni di idoneità tecnologica allo scopo

 cui sono destinati e presentare il più alto grado di impermeabilità

 tecnologicamente possibile.

 

 

Art. 4.

 

  L'esercizio dell'attività di trattamento e confezionamento delle

 carni fresche in atmosfera modificata è subordinato, anche per i

 laboratori di sezionamento già in possesso dell'autorizzazione di cui

 all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per il confezionamento

 di carni fresche, all'accertamento dei requisiti seguenti:

      a) nel caso delle carni fresche di animali domestici delle

 specie bovina (compresi i bufali), equina, suina, ovina, caprina e

 cunicola e della selvaggina allevata, dei requisiti indicati nel

 decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, nonché

 dei requisiti speciali indicati nell'allegato al presente decreto;

      b) nel caso delle carni di volatili da cortile, dei requisiti

 indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,

 n. 503.

 

 

Art. 5.

 

  1. Le confezioni delle carni di cui al presente decreto devono

 recare, direttamente o su etichette inamovibili, oltre alle

 indicazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18

 maggio 1982, n. 322, la dicitura «prodotto confezionato in atmosfera

 modificataº, nonché la riproduzione del bollo previsto dalle vigenti

 disposizioni per le diverse specie di carni fresche.

   2. Sono soggette a vigilanza da parte del servizio veterinario

 dell'unità sanitaria locale territorialmente competente anche le

 operazioni di cui al comma 1. Il veterinario incaricato è

 responsabile della custodia delle confezioni e delle etichette.

   3. L carni fresche confezionate in atmosfera modificata devono

 essere costantemente mantenute a temperatura uguale o inferiore,

 rispettivamente, a +4 ºC per le carni di volatili da cortile, di

 coniglio e di selvaggina allevata ed a +7 ºC per tutte le altre

 carni.

   4. Le istruzioni sulle modalità di conservazione delle carni

 confezionate in atmosfera modificata comportano, a seconda delle

 specie, l'indicazione delle relative temperature, di cui al comma 3.

 

Allegato 1

Allegato unico.

 ALLEGATO

 

      REQUISITI SPECIALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEI LABORATORI DI

 SEZIONAMENTO E DI CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA MODIFICATA DELLE CARNI

  FRESCHE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA (COMPRESI I BUFALI), EQUINA,

     SUINA, OVINA, CAPRINA E CUNICOLA E DELLA SELVAGGINA ALLEVATA

   1. Le operazioni di sezionamento e di confezionamento devono

 avvenire in locali distinti o mantenuti a temperatura uguale o

 inferiore a +12 ºC.

   2. Le operazioni di cui al punto 1 possono, tuttavia, aver luogo

 nello stesso locale mantenuto a temperatura uguale o inferiore a +12

 ºC, alle seguenti condizioni:

      a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in

 modo da assicurare l'igiene delle operazioni;

      b) il materiale usato per il confezionamento deve essere

 racchiuso in un involucro protettivo sigillato; esso deve rimanere

 protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed

 essere immagazzinato in condizioni igieniche in locale apposito dello

 stabilimento;

      c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono

 essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare,

 attraverso l'atmosfera, con locali contenenti sostanze che possono

 contaminare le carni fresche. Gli imballaggi non devono essere

 appoggiati sul pavimento;

      d) l'allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in

 condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale;

      e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel

 rispetto delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente.

 Essi non devono essere manipolati dal personale addetto alla

 lavorazione delle carni fresche;

      f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono

 essere trasferite negli appositi locali di deposito.

   3. I locali di cui ai punti 1 e 2 devono essere dotati di

 termometro o teletermometro registratore.

   4. Nel locale dove avviene il sezionamento deve esistere un

 adeguato numero di dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di

 lavoro e contenenti acqua a temperatura non inferiore a 82 ºC.

   5. Durante le operazioni di sezionamento, disossamento,

 confezionamento ed imballaggio, le carni devono essere mantenute

 costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 7 ºC.

   6. Le carni fresche devono essere trasferite progressivamente,

 secondo necessità, nei locali di sezionamento e confezionamento dal

 deposito frigorifero.

   7. Il confezionamento deve essere effettuato subito dopo il

 sezionamento in maniera rispondente alle norme di igiene.