Decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 493 - Regolamento di attuazione
delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature degli
alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al
metodo di analisi per il controllo delle temperature.
Art. 1.
Mezzi di trasporto.
1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli
alimenti surgelati, devono essere muniti di:
a) protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la
durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti
dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, sugli
alimenti surgelati;
b) apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni
di temperatura prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a
ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di
carico e scarico;
c) un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura
dell'aria interna.
2. I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale
degli alimenti surgelati devono essere muniti di:
a) protezione coibente di cui al comma 1, lettera a) ;
b) generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica
della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a
20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti
surgelati;
c) dispositivi di circolazione dell'aria o comunque sistemi
idonei ad uniformare la temperatura interna.
3. Gli strumenti di misurazione di cui al comma 2, lettera b) ,
sono approvati dalla competente autorità del Paese dove i mezzi di
trasporto sono stati immatricolati; per i mezzi di trasporto
immatricolati in Italia l'autorità competente è l'amministrazione
metrica del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che può avvalersi della documentazione prodotta
dalle ditte interessate rilasciata da ente od organismo riconosciuto
e rintracciabile.
4. I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati di cui ai
commi 1 e 2 devono rispondere alle norme contenute nell'accordo
relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai
mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), ratificato con la
legge 2 maggio 1977, n. 264, nonché alle disposizioni del decreto
ministeriale 28 febbraio 1984 relativo ai mezzi di trasporto in
regime di temperatura controllata. La sigla di riconoscimento dei
predetti mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull'attestato
internazionale o nazionale deve essere una delle seguenti:
a) FRC, FRF, RRC, per l'attestato internazionale;
b) FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l'attestato nazionale.
5. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati
insieme agli alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in
involucri protettivi e che, al momento del carico, abbiano una
temperatura non superiore a -18 ºC.
6. Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti
surgelati da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale
effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non
superiore a 7 tonnellate.
Art. 2.
Caratteristiche degli strumenti per la registrazione automatica dell
temperatura.
1. Gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura
devono essere conformi alle specifiche tecniche riportate
nell'allegato 1 ed essere di tipo approvato da parte delle competenti
autorità di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il posizionamento delle sonde termometriche deve essere
effettuato in conformità all'allegato 2.
3. I valori di temperatura rilevati devono essere immediatamente
disponibili e fornire dati operazionali sulle temperature dell'aria
all'interno del veicolo, sufficienti per verificare se l'impianto
frigorifero ed il sistema di distribuzione dell'aria della cassa
funzionano in maniera adeguata.
4. Le registrazioni delle temperature, così ottenute, devono essere
datate e conservate per almeno un anno dai destinatari degli alimenti
surgelati.
Art. 3.
Banchi e armadi frigoriferi.
1. L'apparecchiatura frigorifera dei punti vendita è costituita da
banchi o da armadi chiusi, aventi cioè dispositivi di chiusura in
materiale coibente incorporati ed inasportabili, ovvero da banchi o
da armadi aperti, aventi cioè dispositivi di chiusura in materiale
coibente non incorporati ed asportabili.
2. I dispositivi di chiusura asportabili, di cui al comma 1, devono
essere impiegati obbligatoriamente durante la chiusura
dell'esercizio, nel caso di disservizio delle apparecchiature
frigorifere e nel caso di interruzione dell'erogazione di energia
elettrica a qualsiasi causa imputabile.
3. Nei casi di disservizio o di interruzione dell'erogazione di
energia elettrica, il responsabile dell'esercizio di vendita deve
adottare le necessarie misure per assicurare il mantenimento delle
temperature prescritte, evitando ogni operazione di immissione o
prelievo di alimenti surgelati e, nel caso di sospensione programmata
dell'erogazione di energia elettrica, deve predisporre il
funzionamento delle apparecchiature a regime massimo almeno due ore
prima della sospensione.
4. Le disposizioni di obbligatoria chiusura di cui al comma 2 non
si applicano nel caso di apparecchiature frigorifere il cui
funzionamento risulti assicurato da energia elettrica erogata da
fonti alternative.
5. I banchi espositori, se aperti, devono portare nell'interno una
chiara indicazione della linea di massimo carico, che non deve essere
superata dagli alimenti surgelati in essi contenuti ed essere muniti
di un termometro facilmente visibile, che indichi la temperatura al
punto di aerazione al livello della linea di carico massimo.
6. I banchi espositori chiusi e gli armadi frigoriferi devono
essere dotati di un termometro, facilmente visibile, collocato sul
frontale dell'apparecchio.
7. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere introdotti
insieme agli alimenti surgelati nelle apparecchiature frigorifere di
cui al comma 1, a condizione che siano contenuti in involucri
protettivi e che, al momento dell'immissione, abbiano una temperatura
non superiore a -18 ºC.
Art. 4.
Modalità di controllo e di campionamento.
1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere controllata
secondo le modalità indicate all'allegato 3.
2. Le modalità di campionamento per il controllo della temperatura
degli alimenti surgelati sono riportate all'allegato 4.
3. Gli allegati possono essere modificati o integrati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
adeguarli a nuove tecnologie, a prescrizioni comunitarie e
raccomandazioni dell'organizzazione internazionale di metrologia
legale o a norme europee in materia di strumenti di misura.
Art. 5.
Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente l'elenco
degli alimenti surgelati;
b) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i
requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la
vendita degli alimenti surgelati;
c) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i
controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli
alimenti surgelati e le modalità da osservare per il loro
confezionamento e per l'etichettatura;
d) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente la
determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione
degli alimenti;
e) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente le norme
sul trasporto degli alimenti surgelati;
f) il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 concernente modifiche
alla vigente disciplina degli alimenti surgelati.
Art. 6.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'installazione sui mezzi di trasporto degli strumenti per la
registrazione automatica della temperatura deve essere effettuata
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Allegato 1
All. 1.
ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE AUTOMATICA DELLA
TEMPERATURA SUI MEZZI DI TRASPORTO DEGLI ALIMENTI SURGELATI
1. GLOSSARIO.
1. Strumento di registrazione della temperatura o sistema di
misura: Quando non altrimenti specificato, si intende l'insieme
costituito dallo strumento di misura, ivi compresa/e la/e sonda/e
applicata/e, e dagli accessori per la registrazione della
temperatura.
2. Risoluzione: Espressione quantitativa dell'attitudine di un
sistema a distinguere significativamente tra valori strettamente
vicini della temperatura.
3. Tempo di risposta: Intervallo di tempo necessario a registrare
la temperatura finale misurato tra l'istante in cui la temperatura
subisce un brusco specificato cambiamento e l'istante in cui il
valore di temperatura registrato raggiunge entro i limiti specificati
il valore finale in regime stabile e vi permane.
4. Campo di misura: Intervallo tra la temperatura minima e massima
che un sistema di misura è in grado di rilevare.
5. Parametri di preregolazione: Parametri di funzionamento del
sistema predefiniti dal costruttore (inalterabili dagli utilizzatori)
o determinati dagli utilizzatori in funzione dello scopo prefisso.
6. Capacità di registrazione: Numero massimo di misure che il
sistema è in grado di memorizzare o tempo massimo di funzionamento
che lo strumento è in grado di garantire.
7. Esattezza: espressa dall'errore del sistema nel misurare la
temperatura sotto determinate condizioni operative. Esprime la
concordanza tra il valore misurato dal sistema e quello
convenzionalmente vero.
8. Grado di protezione: Capacità dell'involucro ad evitare la
penetrazione all'interno dello strumento e della sonda di polvere ed
acqua.
2. CARATTERISTICHE METROLOGICHE E TECNICHE DI SISTEMI DI MISURA.
1. Iscrizioni e libretto di istruzioni: Ogni sistema di misura deve
riportare almeno il nome e/o il marchio del fabbricante, il suo
numero di identificazione, gli estremi del certificato di
approvazione del tipo, rilasciato dall'amministrazione metrica del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la
eventuale serie o il modello di appartenenza. Tali iscrizioni possono
essere riportate anche mediante apposizione di etichetta. Inoltre
deve essere dotato di un libretto di istruzioni che riporti, oltre
agli estremi del provvedimento anzidetto:
le caratteristiche principali del sistema ivi compresi il campo
di misura e la risoluzione;
l'indicazione del tipo di sonda(e) di cui può essere dotato;
le modalità di installazione precisando se è idoneo ad una
installazione esterna alla cabina di guida;
le eventuali manutenzioni necessarie;
le modalità di uso per gli utilizzatori;
le informazioni necessarie sulle verifiche periodiche.
2. Campo di misura: Il sistema di misura deve essere in grado di
misurare temperature comprese almeno tra -30 ºC e +30 ºC.
3. Dispositivo di registrazione: Il sistema di misura deve essere
munito di un dispositivo di registrazione delle temperature rilevate
dalla(e) sonda(e) ad esso associata(e). facoltativa l'applicazione
di un dispositivo indicatore per la visualizzazione delle temperature
rilevate, avente una divisione non inferiore a 0,5 ºC e che sia della
forma 1,2 oppure 5x10 con «nº intero, positivo, negativo o nullo.
La registrazione delle temperature rilevate può essere continua o
secondo intervalli specificati al punto 9 successivo.
4. Preregolazione dello strumento: I parametri impostati dal
conducente del mezzo devono essere rilevabili direttamente od
indirettamente dai dati acquisiti dal sistema.
Le documentazioni rilasciate dal sistema devono riportare comunque
i più significativi parametri impostati dagli utenti.
5. Data e orario dei rilevamenti: Il sistema deve essere in grado
di identificare data ed ora dei rilevamenti effettuati e dell'inizio
del trasporto. consentito che la data di inizio del trasporto, così
come gli estremi identificativi dello stesso, possano essere
riportati manualmente sul documento da rilasciare al ricevente
all'inizio di ciascuna serie di rilevamenti.
6. Memorizzazione dei dati: I dati relativi a ciascun trasporto
devono essere consultabili lungo il percorso senza che le
informazioni già acquisite vengano perdute.
7. Leggibilità dei dati: I dati registrati su supporto cartaceo
devono essere indelebili e leggibili da un osservatore posto ad una
distanza di 35 cm.
8. Emissibilità di documenti con i dati registrati: I dati
registrati su supporti cartacei o magnetici devono poter essere
consegnati al ricevente, che deve essere in grado di leggerli e
conservarli per un periodo non inferiore ad un anno.
9. Intervallo tra cicli di misura: Il sistema deve essere in grado
di effettuare misure ad intervalli non superiori a 20 minuti.
10. Capacità di registrazione e memorizzazione: Il sistema di
misura deve essere in grado di funzionare in modo continuo per un
periodo non inferiore a sette giorni registrando correttamente nel
corso del funzionamento i dati rilevati. Inoltre nei sistemi
elettronici la capacità di memorizzazione espressa in dati
memorizzabili deve essere di circa 8000 dati e comunque non inferiore
a (7 * 1440)/i, dove «iº esprime l'intervallo tra cicli di i misura
del sistema espresso in minuti.
Nel caso di sistemi elettronici, inoltre, non deve essere possibile
la cancellazione dei dati memorizzati fino al momento del
raggiungimento della capacità massima: i nuovi dati acquisiti
dovranno limitarsi a cancellare quelli memorizzati per primi.
11. Alimentazione: Il sistema deve essere in grado di funzionare a
corrente continua ovvero mediante batteria autonoma o con quella del
mezzo di trasporto. In caso di batteria autonoma il sistema deve
essere munito di idoneo dispositivo di allarme acustico o luminoso
per permettere la sostituzione della stessa.
12. Mancanza di energia: Il sistema deve dare la possibilità di
rilevare eventuali interruzioni di funzionamento.
Inoltre in caso di mancanza di energia elettrica, il sistema deve
garantire il mantenimento dei dati acquisiti per un periodo non
inferiore alle 24 ore.
13. Protezione: Il sistema deve garantire un grado di protezione IP
55 (sonde) e IP 65 (strumento). consentito un grado di protezione
IP 40 per il solo strumento di misura quando questo venga installato
all'interno della cabina di guida.
14. Sensibilità a campi elettromagnetici: Il sistema deve essere in
grado di funzionare correttamente in presenza di un campo
elettromagnetico di 10V/m entro una banda di frequenza compresa tra
27 MHz e 500 MHz.
15. Sensibilità a vibrazioni meccaniche: Il sistema deve essere in
grado di funzionare correttamente anche se sottoposto ad
un'accelerazione sui tre assi pari a 29,4 m/s in un campo di
frequenza compreso tra 5 e 150 Hz e con un'ampiezza dello spostamento
di 10 mm.
16. Canali disponibili: Il sistema deve consentire l'installazione
di almeno due sonde per la misurazione della temperatura.
17. Condizioni ambientali di operatività: Il sistema deve essere in
grado di funzionare correttamente a temperature comprese tra -40 ºC e
80 ºC.
3. CARATTERISTICHE METROLOGICHE.
1. Esattezza: Il sistema deve essere in grado di effettuare misure
esatte a meno di ±0,5 ºC nelle condizioni operative indicate al punto
2.
2. Risoluzione: Lo strumento deve avere una risoluzione non
superiore a 1 ºC.
3. Tempo di risposta: Il tempo di risposta deve essere tale da
consentire in tre minuti la lettura di una temperatura pari almeno al
90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e di quella
finale.
4. Esattezza della durata di registrazione: La durata della
registrazione deve essere esatta a meno dell'1%. Nel caso di sistemi
con capacità superiore a sette giorni il massimo errore tollerato è
±0,1%.
4. CARATTERISTICHE DELLA INSTALLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO.
1. Il sistema può essere montato sia all'esterno che all'interno
della cabina di guida tenendo conto di quanto prescritto al punto
2.13.
In ogni caso il conducente deve essere in grado di leggere dalla
cabina di guida la temperatura che viene rilevata. In alternativa
deve essere disponibile un sistema di allarme di tipo acustico o
luminoso rilevabile dal posto di guida, nel caso che la temperatura
raggiunga un valore superiore ad un valore prefissato e comunque
superiore a -15 ºC.
2. Per ogni mezzo deve essere installata almeno una sonda, ad
eccezione dei mezzi con scomparto di lunghezza superiore a 10 m, per
i quali devono essere installate due sonde distanti tra loro almeno 5
m.
3. La(e) sonda(e) termometrica(che) deve(ono) essere installata(e)
su soffitto del mezzo ma non a diretto contatto con lo stesso.
Il posizionamento deve corrispondere alla parte tratteggiata
rispettivamente:
dello schema a) dell'allegato 2 per mezzi con scomparto di
lunghezza superiore a 10 m;
dello schema b) dell'allegato 2 per mezzi con scomparto di
lunghezza fino a 10 m.
4. A parziale modifica di quanto espresso al punto 4.3, i mezzi
dotati di paratia divisoria fissa o mobile devono essere dotati di un
numero di sonde almeno pari al numero di comparti creati da tali
paratie.
5. Nel caso di più sonde installate su uno stesso mezzo (o
comparto), la temperatura di riferimento, una volta stabilizzata dopo
l'effettuazione del carico, sarà la più alta tra quelle rilevate
dalle sonde installate come sopra, escludendo i periodi di
sbrinamento.
5. APPROVAZIONE DEL TIPO DI SISTEMA.
1. Il tipo di sistema è approvato quando ha ottenuto apposito
certificato di approvazione dall'Amministrazione metrica del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito
il Comitato centrale metrico, a seguito di esito positivo delle prove
destinate ad accertare la conformità ai requisiti di cui agli
allegati del presente regolamento e la sua affidabilità metrologica
nel tempo dopo 24 ore di funzionamento continuo.
2. La ditta costruttrice è tenuta a conservare il certificato di
approvazione di cui al punto 5.1.
3. Il mezzo di trasporto deve essere sempre fornito del libretto di
istruzioni conforme al punto 2.1 in cui devono essere riportate anche
le eventuali condizioni prescritte dal certificato di approvazione
del tipo.
6. VERIFICHE PERIODICHE.
1. L'accertamento della conformità del sistema al tipo approvato
può essere effettuato dalla ditta costruttrice che disponga di idonea
strumentazione di misura riferibile a campioni nazionali delle
grandezze interessate o da un ufficio provinciale metrico secondo la
seguente periodicità:
a) almeno ogni anno per sistemi elettromeccanici;
b) almeno ogni due anni per sistemi elettronici.
2. Le verifiche periodiche riguardano le prove di funzionalità e
calibrazione dello strumento di misura e delle relative sonde a
corredo.
3. L'avvenuta verifica periodica è attestata mediante autoadesivo
indicante il nome del costruttore o l'ufficio che l'ha eseguita e la
data di scadenza della verifica medesima.
Allegato 2
All. 2.
ALLEGATO 2
MODALITA' PER IL POSIZIONAMENTO DELLE SONDE TERMOMETRICHE
(Omissis).
Allegato 3
All. 3.
ALLEGATO 3
MODALITA' DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEGLI ALIMENTI SURGELATI
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
1. CAMPO DI APPLICAZIONE.
Questo metodo va applicato soltanto nel caso in cui l'ispezione
induca a supporre il superamento dei valori limite di temperatura
previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110.
2. PRINCIPIO.
La misurazione della temperatura dei prodotti surgelati si effettua
misurando, mediante una strumentazione adeguata, la temperatura su un
campione prelevato conformemente all'allegato 4.
3. TEMPERATURA.
Per <<temperatura>> si intende la temperatura di un alimento
surgelato misurata nel punto di posizionamento della parte
termosensibile dello strumento o dispositivo di misura secondo la
procedura di cui al punto 6.
4. STRUMENTI AUSILIARI PER LA MISURAZIONE DELLA
TEMPERATURA.
Si utilizza uno strumento metallico appuntito, ad esempio un
punteruolo da ghiaccio o una perforatrice manuale o meccanica o un
succhiello di facile pulitura.
5. SPECIFICHE GENERALI DEGLI STRUMENTI DI MISURA DELLA
TEMPERATURA.
Gli strumenti di misurazione della temperatura devono soddisfare ai
seguenti requisiti:
a) il campo di misura dello strumento deve comprendere almeno
l'intervallo da -20 ºC a +30 ºC;
b) il tempo di risposta deve essere tale da consentire in tre
minuti la lettura di una temperatura pari almeno al 90% della
differenza tra i valori della lettura iniziale e della lettura
finale;
c) l'errore massimo tollerato sui valori indicati dallo
strumento è pari a ±0,5 ºC, nell'intervallo di temperatura da -20 ºC
a +30 ºC;
d) l'indicazione fornita dallo strumento per una temperatura
compresa nell'intervallo da -20 ºC a +30 ºC, sotto l'influenza di
temperature esterne, non deve variare più di 0,3 ºC;
e) le divisioni della scala dello strumento devono essere di
almeno 0,1 ºC;
f) l'esattezza dello strumento deve essere verificata ad
intervalli periodici non superiori ad un anno;
g) lo strumento deve essere di tipo approvato
dall'amministrazione metrica secondo le modalità di cui all'art. 6
del regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio
decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; deve
inoltre essere accompagnato da un certificato di taratura,
riconosciuto valido dall'amministrazione metrica;
h) lo strumento deve poter essere pulito facilmente;
i) la parte termosensibile del dispositivo di misura deve essere
progettata in modo da garantire un buon contatto termico con il
prodotto;
l) le parti elettriche devono essere protette dagli effetti
indesiderabili causati dalla condensa.
6. PROCEDIMENTO.
a) Prerefrigerazione degli strumenti: Procedere alla
prerefrigerazione dell'elemento termosensibile e dello strumento di
perforazione prima di misurare la temperatura del prodotto.
b) Preparazione della confezione campione: Gli elementi
termosensibili non sono in genere progettati per perforare un
prodotto surgelato. necessario pertanto praticare precedentemente
un foro nel prodotto mediante uno strumento di perforazione per
potervi quindi inserire l'elemento termosensibile. Il diametro del
foro deve essere leggermente maggiore di quello della parte
termosensibile, mentre la sua profondità dipende dal tipo di prodotto
da controllare.
c) Misurazione della temperatura interna del prodotto: La
confezione campione e l'apparecchiatura devono essere mantenuti
all'interno dell'ambiente refrigerato prescelto per il controllo.
Procedere come segue:
1) se le dimensioni del prodotto lo consentono, inserire
l'elemento termosensibile fino ad una profondità di 2,5 cm dalla
superficie del prodotto;
2) se le dimensioni del prodotto lo consentono, inserire
l'elemento termosensibile ad una profondità corrispondente a 3-4
volte il diametro dell'elemento termosensibile;
3) alcuni prodotti, date le loro dimensioni o la loro natura (ad
esempio i piselli) non possono essere perforati per poter misurare la
loro temperatura interna; in tal caso la temperatura interna della
confezione contenente detti prodotti viene determinata inserendo un
elemento termosensibile adeguato e misurando la «temperatura al
contattoº del prodotto surgelato;
4) leggere la temperatura indicata quando ha raggiunto un valore
stabile.
Allegato 4
All. 4.
ALLEGATO 4
MODALITA' DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE TEMPERATURE DEGLI
ALIMENTI SURGELATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
1. SCELTA DELLE CONFEZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO.
Scegliere le confezioni da controllare in modo e in quantità tali
che la loro temperatura sia rappresentativa dei punti più caldi della
partita esaminata.
2. DEPOSITI FRIGORIFERI.
Scegliere i campioni da sottoporre a controllo nei punti critici
del deposito, in particolare in prossimità delle porte (in alto e in
basso), al centro del deposito (in alto e in basso) e in prossimità
delle prese d'aria degli evaporatori.
Tener conto della durata della permanenza degli alimenti in
deposito (per la stabilizzazione delle temperature).
3. TRASPORTO.
Se occorre prelevare campioni durante il trasporto, prelevare in
alto e in basso del carico adiacente allo spigolo di ciascuna porta o
coppia di porte.
Durante le operazioni di scarico, scegliere quattro campioni tra i
punti critici seguenti:
a) in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo delle
porte;
b) in alto del carico in prossimità degli angoli posteriori (il
più lontano possibile dal gruppo criogeno);
c) al centro del carico;
d) al centro della superficie frontale del carico (il più vicino
possibile al gruppo criogeno);
e) agli angoli inferiori o superiori della superficie frontale
del carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno).
4. BANCHI ESPOSITORI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO.
Prelevare un campione in tre punti tra quelli più caldi del banco
espositore utilizzato per la vendita.