Decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 493 - Regolamento di attuazione  

  delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature degli 

  alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al

  metodo di analisi per il controllo delle temperature.

 

 

 

 

Art. 1.

 Mezzi di trasporto.

 

  1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli

 alimenti surgelati, devono essere muniti di:

      a) protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la

 durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti

 dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, sugli

 alimenti surgelati;

      b) apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni

 di temperatura prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a

 ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di

 carico e scarico;

      c) un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura

 dell'aria interna.

   2. I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale

 degli alimenti surgelati devono essere muniti di:

      a) protezione coibente di cui al comma 1, lettera a) ;

      b) generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica

 della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a

 20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti

 surgelati;

      c) dispositivi di circolazione dell'aria o comunque sistemi

 idonei ad uniformare la temperatura interna.

   3. Gli strumenti di misurazione di cui al comma 2, lettera b) ,

 sono approvati dalla competente autorità del Paese dove i mezzi di

 trasporto sono stati immatricolati; per i mezzi di trasporto

 immatricolati in Italia l'autorità competente è l'amministrazione

 metrica del Ministero dell'industria, del commercio e

 dell'artigianato che può avvalersi della documentazione prodotta

 dalle ditte interessate rilasciata da ente od organismo riconosciuto

 e rintracciabile.

   4. I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati di cui ai

 commi 1 e 2 devono rispondere alle norme contenute nell'accordo

 relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai

 mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), ratificato con la

 legge 2 maggio 1977, n. 264, nonché alle disposizioni del decreto

 ministeriale 28 febbraio 1984 relativo ai mezzi di trasporto in

 regime di temperatura controllata. La sigla di riconoscimento dei

 predetti mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull'attestato

 internazionale o nazionale deve essere una delle seguenti:

      a) FRC, FRF, RRC, per l'attestato internazionale;

      b) FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l'attestato nazionale.

   5. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati

 insieme agli alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in

 involucri protettivi e che, al momento del carico, abbiano una

 temperatura non superiore a -18 ºC.

   6. Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti

 surgelati da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale

 effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non

 superiore a 7 tonnellate.

 

 

Art. 2.

 Caratteristiche degli strumenti per la registrazione automatica dell

 temperatura.

 

  1. Gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura

 devono essere conformi alle specifiche tecniche riportate

 nell'allegato 1 ed essere di tipo approvato da parte delle competenti

 autorità di cui all'art. 1, comma 3.

   2. Il posizionamento delle sonde termometriche deve essere

 effettuato in conformità all'allegato 2.

   3. I valori di temperatura rilevati devono essere immediatamente

 disponibili e fornire dati operazionali sulle temperature dell'aria

 all'interno del veicolo, sufficienti per verificare se l'impianto

 frigorifero ed il sistema di distribuzione dell'aria della cassa

 funzionano in maniera adeguata.

   4. Le registrazioni delle temperature, così ottenute, devono essere

 datate e conservate per almeno un anno dai destinatari degli alimenti

 surgelati.

 

 

Art. 3.

 Banchi e armadi frigoriferi.

 

  1. L'apparecchiatura frigorifera dei punti vendita è costituita da

 banchi o da armadi chiusi, aventi cioè dispositivi di chiusura in

 materiale coibente incorporati ed inasportabili, ovvero da banchi o

 da armadi aperti, aventi cioè dispositivi di chiusura in materiale

 coibente non incorporati ed asportabili.

   2. I dispositivi di chiusura asportabili, di cui al comma 1, devono

 essere impiegati obbligatoriamente durante la chiusura

 dell'esercizio, nel caso di disservizio delle apparecchiature

 frigorifere e nel caso di interruzione dell'erogazione di energia

 elettrica a qualsiasi causa imputabile.

   3. Nei casi di disservizio o di interruzione dell'erogazione di

 energia elettrica, il responsabile dell'esercizio di vendita deve

 adottare le necessarie misure per assicurare il mantenimento delle

 temperature prescritte, evitando ogni operazione di immissione o

 prelievo di alimenti surgelati e, nel caso di sospensione programmata

 dell'erogazione di energia elettrica, deve predisporre il

 funzionamento delle apparecchiature a regime massimo almeno due ore

 prima della sospensione.

   4. Le disposizioni di obbligatoria chiusura di cui al comma 2 non

 si applicano nel caso di apparecchiature frigorifere il cui

 funzionamento risulti assicurato da energia elettrica erogata da

 fonti alternative.

   5. I banchi espositori, se aperti, devono portare nell'interno una

 chiara indicazione della linea di massimo carico, che non deve essere

 superata dagli alimenti surgelati in essi contenuti ed essere muniti

 di un termometro facilmente visibile, che indichi la temperatura al

 punto di aerazione al livello della linea di carico massimo.

   6. I banchi espositori chiusi e gli armadi frigoriferi devono

 essere dotati di un termometro, facilmente visibile, collocato sul

 frontale dell'apparecchio.

   7. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere introdotti

 insieme agli alimenti surgelati nelle apparecchiature frigorifere di

 cui al comma 1, a condizione che siano contenuti in involucri

 protettivi e che, al momento dell'immissione, abbiano una temperatura

 non superiore a -18 ºC.

 

 

Art. 4.

 Modalità di controllo e di campionamento.

 

  1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere controllata

 secondo le modalità indicate all'allegato 3.

   2. Le modalità di campionamento per il controllo della temperatura

 degli alimenti surgelati sono riportate all'allegato 4.

   3. Gli allegati possono essere modificati o integrati con decreto

 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per

 adeguarli a nuove tecnologie, a prescrizioni comunitarie e

 raccomandazioni dell'organizzazione internazionale di metrologia

 legale o a norme europee in materia di strumenti di misura.

 

 

Art. 5.

 Abrogazioni.

 

  1. Sono abrogati:

      a) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente l'elenco

 degli alimenti surgelati;

      b) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i

 requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la

 vendita degli alimenti surgelati;

      c) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i

 controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli

 alimenti surgelati e le modalità da osservare per il loro

 confezionamento e per l'etichettatura;

      d) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente la

 determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione

 degli alimenti;

      e) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente le norme

 sul trasporto degli alimenti surgelati;

      f) il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 concernente modifiche

 alla vigente disciplina degli alimenti surgelati.

 

 

Art. 6.

 Entrata in vigore.

 

  1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua

 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   2. L'installazione sui mezzi di trasporto degli strumenti per la

 registrazione automatica della temperatura deve essere effettuata

 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente

 decreto.

 

Allegato 1

All. 1.

 ALLEGATO 1

 

  CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE AUTOMATICA DELLA 

      TEMPERATURA SUI MEZZI DI TRASPORTO DEGLI ALIMENTI SURGELATI

                             1. GLOSSARIO.

   1. Strumento di registrazione della temperatura o sistema di

 misura: Quando non altrimenti specificato, si intende l'insieme

 costituito dallo strumento di misura, ivi compresa/e la/e sonda/e

 applicata/e, e dagli accessori per la registrazione della

 temperatura.

   2. Risoluzione: Espressione quantitativa dell'attitudine di un

 sistema a distinguere significativamente tra valori strettamente

 vicini della temperatura.

   3. Tempo di risposta: Intervallo di tempo necessario a registrare

 la temperatura finale misurato tra l'istante in cui la temperatura

 subisce un brusco specificato cambiamento e l'istante in cui il

 valore di temperatura registrato raggiunge entro i limiti specificati

 il valore finale in regime stabile e vi permane.

   4. Campo di misura: Intervallo tra la temperatura minima e massima

 che un sistema di misura è in grado di rilevare.

   5. Parametri di preregolazione: Parametri di funzionamento del

 sistema predefiniti dal costruttore (inalterabili dagli utilizzatori)

 o determinati dagli utilizzatori in funzione dello scopo prefisso.

   6. Capacità di registrazione: Numero massimo di misure che il

 sistema è in grado di memorizzare o tempo massimo di funzionamento

 che lo strumento è in grado di garantire.

   7. Esattezza:   espressa dall'errore del sistema nel misurare la

 temperatura sotto determinate condizioni operative. Esprime la

 concordanza tra il valore misurato dal sistema e quello

 convenzionalmente vero.

   8. Grado di protezione: Capacità dell'involucro ad evitare la

 penetrazione all'interno dello strumento e della sonda di polvere ed

 acqua.

   2. CARATTERISTICHE METROLOGICHE E TECNICHE DI SISTEMI DI MISURA.

   1. Iscrizioni e libretto di istruzioni: Ogni sistema di misura deve

 riportare almeno il nome e/o il marchio del fabbricante, il suo

 numero di identificazione, gli estremi del certificato di

 approvazione del tipo, rilasciato dall'amministrazione metrica del

 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la

 eventuale serie o il modello di appartenenza. Tali iscrizioni possono

 essere riportate anche mediante apposizione di etichetta. Inoltre

 deve essere dotato di un libretto di istruzioni che riporti, oltre

 agli estremi del provvedimento anzidetto:

     le caratteristiche principali del sistema ivi compresi il campo

 di misura e la risoluzione;

     l'indicazione del tipo di sonda(e) di cui può essere dotato;

     le modalità di installazione precisando se è idoneo ad una

 installazione esterna alla cabina di guida;

     le eventuali manutenzioni necessarie;

     le modalità di uso per gli utilizzatori;

     le informazioni necessarie sulle verifiche periodiche.

   2. Campo di misura: Il sistema di misura deve essere in grado di

 misurare temperature comprese almeno tra -30 ºC e +30 ºC.

   3. Dispositivo di registrazione: Il sistema di misura deve essere

 munito di un dispositivo di registrazione delle temperature rilevate

 dalla(e) sonda(e) ad esso associata(e).   facoltativa l'applicazione

 di un dispositivo indicatore per la visualizzazione delle temperature

 rilevate, avente una divisione non inferiore a 0,5 ºC e che sia della

 forma 1,2 oppure 5x10 con «nº intero, positivo, negativo o nullo.

   La registrazione delle temperature rilevate può essere continua o

 secondo intervalli specificati al punto 9 successivo.

   4. Preregolazione dello strumento: I parametri impostati dal

 conducente del mezzo devono essere rilevabili direttamente od

 indirettamente dai dati acquisiti dal sistema.

   Le documentazioni rilasciate dal sistema devono riportare comunque

 i più significativi parametri impostati dagli utenti.

   5. Data e orario dei rilevamenti: Il sistema deve essere in grado

 di identificare data ed ora dei rilevamenti effettuati e dell'inizio

 del trasporto.   consentito che la data di inizio del trasporto, così

 come gli estremi identificativi dello stesso, possano essere

 riportati manualmente sul documento da rilasciare al ricevente

 all'inizio di ciascuna serie di rilevamenti.

   6. Memorizzazione dei dati: I dati relativi a ciascun trasporto

 devono essere consultabili lungo il percorso senza che le

 informazioni già acquisite vengano perdute.

   7. Leggibilità dei dati: I dati registrati su supporto cartaceo

 devono essere indelebili e leggibili da un osservatore posto ad una

 distanza di 35 cm.

   8. Emissibilità di documenti con i dati registrati: I dati

 registrati su supporti cartacei o magnetici devono poter essere

 consegnati al ricevente, che deve essere in grado di leggerli e

 conservarli per un periodo non inferiore ad un anno.

   9. Intervallo tra cicli di misura: Il sistema deve essere in grado

 di effettuare misure ad intervalli non superiori a 20 minuti.

   10. Capacità di registrazione e memorizzazione: Il sistema di

 misura deve essere in grado di funzionare in modo continuo per un

 periodo non inferiore a sette giorni registrando correttamente nel

 corso del funzionamento i dati rilevati. Inoltre nei sistemi

 elettronici la capacità di memorizzazione espressa in dati

 memorizzabili deve essere di circa 8000 dati e comunque non inferiore

 a (7 * 1440)/i, dove «iº esprime l'intervallo tra cicli di i misura

 del sistema espresso in minuti.

   Nel caso di sistemi elettronici, inoltre, non deve essere possibile

 la cancellazione dei dati memorizzati fino al momento del

 raggiungimento della capacità massima: i nuovi dati acquisiti

 dovranno limitarsi a cancellare quelli memorizzati per primi.

   11. Alimentazione: Il sistema deve essere in grado di funzionare a

 corrente continua ovvero mediante batteria autonoma o con quella del

 mezzo di trasporto. In caso di batteria autonoma il sistema deve

 essere munito di idoneo dispositivo di allarme acustico o luminoso

 per permettere la sostituzione della stessa.

   12. Mancanza di energia: Il sistema deve dare la possibilità di

 rilevare eventuali interruzioni di funzionamento.

   Inoltre in caso di mancanza di energia elettrica, il sistema deve

 garantire il mantenimento dei dati acquisiti per un periodo non

 inferiore alle 24 ore.

   13. Protezione: Il sistema deve garantire un grado di protezione IP

 55 (sonde) e IP 65 (strumento).   consentito un grado di protezione

 IP 40 per il solo strumento di misura quando questo venga installato

 all'interno della cabina di guida.

   14. Sensibilità a campi elettromagnetici: Il sistema deve essere in

 grado di funzionare correttamente in presenza di un campo

 elettromagnetico di 10V/m entro una banda di frequenza compresa tra

 27 MHz e 500 MHz.

   15. Sensibilità a vibrazioni meccaniche: Il sistema deve essere in

 grado di funzionare correttamente anche se sottoposto ad

 un'accelerazione sui tre assi pari a 29,4 m/s in un campo di

 frequenza compreso tra 5 e 150 Hz e con un'ampiezza dello spostamento

 di 10 mm.

   16. Canali disponibili: Il sistema deve consentire l'installazione

 di almeno due sonde per la misurazione della temperatura.

   17. Condizioni ambientali di operatività: Il sistema deve essere in

 grado di funzionare correttamente a temperature comprese tra -40 ºC e

 80 ºC.

                   3. CARATTERISTICHE METROLOGICHE.

   1. Esattezza: Il sistema deve essere in grado di effettuare misure

 esatte a meno di ±0,5 ºC nelle condizioni operative indicate al punto

 2.

   2. Risoluzione: Lo strumento deve avere una risoluzione non

 superiore a 1 ºC.

   3. Tempo di risposta: Il tempo di risposta deve essere tale da

 consentire in tre minuti la lettura di una temperatura pari almeno al

 90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e di quella

 finale.

   4. Esattezza della durata di registrazione: La durata della

 registrazione deve essere esatta a meno dell'1%. Nel caso di sistemi

 con capacità superiore a sette giorni il massimo errore tollerato è

 ±0,1%.

    4. CARATTERISTICHE DELLA INSTALLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO.

   1. Il sistema può essere montato sia all'esterno che all'interno

 della cabina di guida tenendo conto di quanto prescritto al punto

 2.13.

   In ogni caso il conducente deve essere in grado di leggere dalla

 cabina di guida la temperatura che viene rilevata. In alternativa

 deve essere disponibile un sistema di allarme di tipo acustico o

 luminoso rilevabile dal posto di guida, nel caso che la temperatura

 raggiunga un valore superiore ad un valore prefissato e comunque

 superiore a -15 ºC.

   2. Per ogni mezzo deve essere installata almeno una sonda, ad

 eccezione dei mezzi con scomparto di lunghezza superiore a 10 m, per

 i quali devono essere installate due sonde distanti tra loro almeno 5

 m.

   3. La(e) sonda(e) termometrica(che) deve(ono) essere installata(e)

 su soffitto del mezzo ma non a diretto contatto con lo stesso.

   Il posizionamento deve corrispondere alla parte tratteggiata

 rispettivamente:

     dello schema a) dell'allegato 2 per mezzi con scomparto di

 lunghezza superiore a 10 m;

     dello schema b) dell'allegato 2 per mezzi con scomparto di

 lunghezza fino a 10 m.

   4. A parziale modifica di quanto espresso al punto 4.3, i mezzi

 dotati di paratia divisoria fissa o mobile devono essere dotati di un

 numero di sonde almeno pari al numero di comparti creati da tali

 paratie.

   5. Nel caso di più sonde installate su uno stesso mezzo (o

 comparto), la temperatura di riferimento, una volta stabilizzata dopo

 l'effettuazione del carico, sarà la più alta tra quelle rilevate

 dalle sonde installate come sopra, escludendo i periodi di

 sbrinamento.

                 5. APPROVAZIONE DEL TIPO DI SISTEMA.

 

   1. Il tipo di sistema è approvato quando ha ottenuto apposito

 certificato di approvazione dall'Amministrazione metrica del

 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito

 il Comitato centrale metrico, a seguito di esito positivo delle prove

 destinate ad accertare la conformità ai requisiti di cui agli

 allegati del presente regolamento e la sua affidabilità metrologica

 nel tempo dopo 24 ore di funzionamento continuo.

   2. La ditta costruttrice è tenuta a conservare il certificato di

 approvazione di cui al punto 5.1.

   3. Il mezzo di trasporto deve essere sempre fornito del libretto di

 istruzioni conforme al punto 2.1 in cui devono essere riportate anche

 le eventuali condizioni prescritte dal certificato di approvazione

 del tipo.

                       6. VERIFICHE PERIODICHE.

 

   1. L'accertamento della conformità del sistema al tipo approvato

 può essere effettuato dalla ditta costruttrice che disponga di idonea

 strumentazione di misura riferibile a campioni nazionali delle

 grandezze interessate o da un ufficio provinciale metrico secondo la

 seguente periodicità:

      a) almeno ogni anno per sistemi elettromeccanici;

      b) almeno ogni due anni per sistemi elettronici.

   2. Le verifiche periodiche riguardano le prove di funzionalità e

 calibrazione dello strumento di misura e delle relative sonde a

 corredo.

   3. L'avvenuta verifica periodica è attestata mediante autoadesivo

 indicante il nome del costruttore o l'ufficio che l'ha eseguita e la

 data di scadenza della verifica medesima.

 

Allegato 2

All. 2.

 ALLEGATO 2

 

      MODALITA' PER IL POSIZIONAMENTO DELLE SONDE TERMOMETRICHE

   (Omissis).

 

Allegato 3

All. 3.

 ALLEGATO 3

 

 MODALITA' DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEGLI ALIMENTI SURGELATI 

                   DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

                       1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

   Questo metodo va applicato soltanto nel caso in cui l'ispezione

 induca a supporre il superamento dei valori limite di temperatura

 previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110.

 

                             2. PRINCIPIO.

 

   La misurazione della temperatura dei prodotti surgelati si effettua

 misurando, mediante una strumentazione adeguata, la temperatura su un

 campione prelevato conformemente all'allegato 4.

 

                            3. TEMPERATURA.

 

   Per <<temperatura>> si intende la temperatura di un alimento

 surgelato misurata nel punto di posizionamento della parte

 termosensibile dello strumento o dispositivo di misura secondo la

 procedura di cui al punto 6.

 

     4. STRUMENTI AUSILIARI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA.

 

   Si utilizza uno strumento metallico appuntito, ad esempio un

 punteruolo da ghiaccio o una perforatrice manuale o meccanica o un

 succhiello di facile pulitura.

 

  5. SPECIFICHE GENERALI DEGLI STRUMENTI DI MISURA DELLA TEMPERATURA.

 

   Gli strumenti di misurazione della temperatura devono soddisfare ai

 seguenti requisiti:

      a) il campo di misura dello strumento deve comprendere almeno

 l'intervallo da -20 ºC a +30 ºC;

      b) il tempo di risposta deve essere tale da consentire in tre

 minuti la lettura di una temperatura pari almeno al 90% della

 differenza tra i valori della lettura iniziale e della lettura

 finale;

      c) l'errore massimo tollerato sui valori indicati dallo

 strumento è pari a ±0,5 ºC, nell'intervallo di temperatura da -20 ºC

 a +30 ºC;

      d) l'indicazione fornita dallo strumento per una temperatura

 compresa nell'intervallo da -20 ºC a +30 ºC, sotto l'influenza di

 temperature esterne, non deve variare più di 0,3 ºC;

      e) le divisioni della scala dello strumento devono essere di

 almeno 0,1 ºC;

      f) l'esattezza dello strumento deve essere verificata ad

 intervalli periodici non superiori ad un anno;

      g) lo strumento deve essere di tipo approvato

 dall'amministrazione metrica secondo le modalità di cui all'art. 6

 del regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio

 decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; deve

 inoltre essere accompagnato da un certificato di taratura,

 riconosciuto valido dall'amministrazione metrica;

      h) lo strumento deve poter essere pulito facilmente;

      i) la parte termosensibile del dispositivo di misura deve essere

 progettata in modo da garantire un buon contatto termico con il

 prodotto;

      l) le parti elettriche devono essere protette dagli effetti

 indesiderabili causati dalla condensa.

 

                           6. PROCEDIMENTO.

 

    a) Prerefrigerazione degli strumenti: Procedere alla

 prerefrigerazione dell'elemento termosensibile e dello strumento di

 perforazione prima di misurare la temperatura del prodotto.

    b) Preparazione della confezione campione: Gli elementi

 termosensibili non sono in genere progettati per perforare un

 prodotto surgelato.   necessario pertanto praticare precedentemente

 un foro nel prodotto mediante uno strumento di perforazione per

 potervi quindi inserire l'elemento termosensibile. Il diametro del

 foro deve essere leggermente maggiore di quello della parte

 termosensibile, mentre la sua profondità dipende dal tipo di prodotto

 da controllare.

    c) Misurazione della temperatura interna del prodotto: La

 confezione campione e l'apparecchiatura devono essere mantenuti

 all'interno dell'ambiente refrigerato prescelto per il controllo.

   Procedere come segue:

      1) se le dimensioni del prodotto lo consentono, inserire

 l'elemento termosensibile fino ad una profondità di 2,5 cm dalla

 superficie del prodotto;

      2) se le dimensioni del prodotto lo consentono, inserire

 l'elemento termosensibile ad una profondità corrispondente a 3-4

 volte il diametro dell'elemento termosensibile;

      3) alcuni prodotti, date le loro dimensioni o la loro natura (ad

 esempio i piselli) non possono essere perforati per poter misurare la

 loro temperatura interna; in tal caso la temperatura interna della

 confezione contenente detti prodotti viene determinata inserendo un

 elemento termosensibile adeguato e misurando la «temperatura al

 contattoº del prodotto surgelato;

      4) leggere la temperatura indicata quando ha raggiunto un valore

 stabile.

 

Allegato 4

All. 4.

 ALLEGATO 4

 

 MODALITA' DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE TEMPERATURE DEGLI 

         ALIMENTI SURGELATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

         1. SCELTA DELLE CONFEZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO.

   Scegliere le confezioni da controllare in modo e in quantità tali

 che la loro temperatura sia rappresentativa dei punti più caldi della

 partita esaminata.

 

                       2. DEPOSITI FRIGORIFERI.

 

   Scegliere i campioni da sottoporre a controllo nei punti critici

 del deposito, in particolare in prossimità delle porte (in alto e in

 basso), al centro del deposito (in alto e in basso) e in prossimità

 delle prese d'aria degli evaporatori.

   Tener conto della durata della permanenza degli alimenti in

 deposito (per la stabilizzazione delle temperature).

 

                             3. TRASPORTO.

 

   Se occorre prelevare campioni durante il trasporto, prelevare in

 alto e in basso del carico adiacente allo spigolo di ciascuna porta o

 coppia di porte.

   Durante le operazioni di scarico, scegliere quattro campioni tra i

 punti critici seguenti:

      a) in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo delle

 porte;

      b) in alto del carico in prossimità degli angoli posteriori (il

 più lontano possibile dal gruppo criogeno);

      c) al centro del carico;

      d) al centro della superficie frontale del carico (il più vicino

 possibile al gruppo criogeno);

      e) agli angoli inferiori o superiori della superficie frontale

 del carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno).

 

           4. BANCHI ESPOSITORI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO.

 

   Prelevare un campione in tre punti tra quelli più caldi del banco

 espositore utilizzato per la vendita.