Legge 18 febbraio 1974, n. 41
Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di
attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al
dettaglio di generi della panificazione.
Art. 1
Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende
esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto,
di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di
attività superino la durata di tre giorni.
Art. 2
I titolari o i gestori delle aziende di cui all'articolo precedente
dovranno rivolgere al sindaco domanda di autorizzazione alla chiusura
od alla sospensione, indicando nella stessa la data di inizio e di
termine della chiusura o della sospensione, nonché l'ubicazione
dell'esercizio.
La prescrizione di cui al precedente comma potrà essere adempiuta
anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda
cumulativa relativa a più aziende.
La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della
data di inizio della chiusura o sospensione per cui si richiede
l'autorizzazione.
I termini di cui al comma precedente possono essere ridotti nel
caso di comprovate esigenze di carattere straordinario ed
eccezionale.
Art. 3
Il sindaco autorizza la chiusura o la sospensione delle attività
ove da ciò non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo
e comunque nel periodo della sua effettuazione nello stesso comune
sia aperto al pubblico almeno il 50% degli esercizi e dei servizi del
ramo, secondo una razionale distribuzione topografica delle aziende
ed attività.
Al fine di garantire tale criterio, il sindaco potrà invitare le
organizzazioni sindacali di categoria interessate a proporre, ove se
ne ravvisi la necessità, programmi adeguati di chiuse per turni delle
aziende.
Art. 4
L'autorizzazione si intende concessa ove al richiedente non venga
notificata, prima del decimo giorno precedente all'inizio della
chiusura, una decisione contraria alla richiesta.
Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto,
all'esterno della stessa dovrà essere affisso un cartello indicante
la durata della chiusura e, quando la legge preveda obblighi al
riguardo, gli estremi dell'autorizzazione o comunque della domanda
inoltrata.
Art. 5
Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o
sospensioni di attività omettendo di richiedere individualmente o
collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione
prevista dall'articolo 2, ovvero, in possesso di autorizzazione,
effettui una chiusura od una sospensione di attività in giorni e
periodi diversi, è punito con sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 20.000 a lire 100.000.
Inoltre il sindaco con propria ordinanza può prescrivere la
riapertura dell'esercizio nel termine che dallo stesso sarà fissato.
Con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
10.000 a lire 30.000 è punita l'infrazione a quanto previsto dal
secondo comma dell'articolo 4.