Legge 18 febbraio 1974, n. 41

 Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di

 attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al

 dettaglio di generi della panificazione.

  

 

 

Art. 1

 

 Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende

 esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto,

 di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di

 attività superino la durata di tre giorni.

 

 

Art. 2

 

  I titolari o i gestori delle aziende di cui all'articolo precedente

 dovranno rivolgere al sindaco domanda di autorizzazione alla chiusura

 od alla sospensione, indicando nella stessa la data di inizio e di

 termine della chiusura o della sospensione, nonché l'ubicazione

 dell'esercizio.

   La prescrizione di cui al precedente comma potrà essere adempiuta

 anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda

 cumulativa relativa a più aziende.

   La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della

 data di inizio della chiusura o sospensione per cui si richiede

 l'autorizzazione.

   I termini di cui al comma precedente possono essere ridotti nel

 caso di comprovate esigenze di carattere straordinario ed

 eccezionale.

 

 

Art. 3

 

  Il sindaco autorizza la chiusura o la sospensione delle attività

 ove da ciò non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo

 e comunque nel periodo della sua effettuazione nello stesso comune

 sia aperto al pubblico almeno il 50% degli esercizi e dei servizi del

 ramo, secondo una razionale distribuzione topografica delle aziende

 ed attività.

   Al fine di garantire tale criterio, il sindaco potrà invitare le

 organizzazioni sindacali di categoria interessate a proporre, ove se

 ne ravvisi la necessità, programmi adeguati di chiuse per turni delle

 aziende.

 

 

Art. 4

 

  L'autorizzazione si intende concessa ove al richiedente non venga

 notificata, prima del decimo giorno precedente all'inizio della

 chiusura, una decisione contraria alla richiesta.

   Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto,

 all'esterno della stessa dovrà essere affisso un cartello indicante

 la durata della chiusura e, quando la legge preveda obblighi al

 riguardo, gli estremi dell'autorizzazione o comunque della domanda

 inoltrata.

 

 

Art. 5

 

  Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o

 sospensioni di attività omettendo di richiedere individualmente o

 collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione

 prevista dall'articolo 2, ovvero, in possesso di autorizzazione,

 effettui una chiusura od una sospensione di attività in giorni e

 periodi diversi, è punito con sanzione amministrativa del pagamento

 di una somma da lire 20.000 a lire 100.000.

   Inoltre il sindaco con propria ordinanza può prescrivere la

 riapertura dell'esercizio nel termine che dallo stesso sarà fissato.

   Con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

 10.000 a lire 30.000 è punita l'infrazione a quanto previsto dal

 secondo comma dell'articolo 4.