Legge 24
novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale
Art. 1.
Principio di legalità.
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione
della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano
soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
Art. 2.
Capacità di intendere e di volere.
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al
momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto
anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la
capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità
non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma,
della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 3.
Elemento soggettivo.
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa.
Art. 4.
Cause di esclusione della responsabilità.
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il
fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa
risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività
socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle
sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di
lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori
adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma
del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di
lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.
Art. 5.
Concorso di persone.
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa,
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge.
Art. 6.
Solidarietà.
Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la
violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata
contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver
potuto, impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,
comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 7.
Non trasmissibilità dell'obbligazione.
La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si
trasmette agli eredi.
Art. 8.
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono,
sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche
chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno
posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni
amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni
della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie (1).
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia
già intervenuta sentenza passata in giudicato.
Art. 8-bis.
Reiterazione delle violazioni.
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo,
lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.
Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole
commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei
fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta,
presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali
comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono
valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente
stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi
fino a quando il provvedimento che accerta la violazione
precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è
disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di
opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se
il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
Art. 9.
Princìpio di specialità.
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da
una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative,
si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si
applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima
sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti
stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da
disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene
degli alimenti e delle bevande.
Art. 10.
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e
limite massimo.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti
milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite
massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per
ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.
Art. 11.
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e
nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche.
Art. 12.
Ambito di applicazione.
Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili
e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in
sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni
disciplinari.
Art. 13.
Atti di accertamento.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro
alla polizia giudiziaria.
sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere
anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono
procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo
comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale(*).
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.
(*) Ora artt. 250 e 251 C.P.P.
Art. 14.
Contestazione e notificazione.
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria,
i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della
ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso
la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il
domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza
del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il
giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.
Art. 15.
Accertamenti mediante analisi di campioni.
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di
campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare
all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la
partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è
presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni
da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza
medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine
per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre
dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata
chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato
nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le
disposizioni dell'articolo 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma
dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il
richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno
essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi (*).
(*) Il d.m. 17
aprile 2000 ha elevato a lire 175.600
l'importo da versare alla competente tesoreria provinciale dello Stato
per ogni richiesta di revisione analisi
Art. 16.
Pagamento in misura ridotta.
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali
continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico
approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche
apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art.
107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con
R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (*).
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non
consentivano l'oblazione.
(*) Comma
abrogato dall'art. 231, del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285,
per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione
stradale DPR 393/59.
Art. 17.
Obbligo del rapporto.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo
unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933,
n. 1740 (*), e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per
le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è
stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del
D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici
dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza (1).
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione
delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
(*) Provvedimenti abrogati dall'art. 231, d.lg. 285/1992.
Art. 18.
Ordinanza-ingiunzione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo
17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta
per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il
rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che
non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione
delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo
ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita
dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge
20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso
del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui
l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza
con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Art. 19.
Sequestro.
Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo
comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di
averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette
a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro
cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di
pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno
in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno
in cui è avvenuto il sequestro.
Art. 20.
Sanzioni amministrative accessorie.
L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice
penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo
24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste
dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali
accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di
facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a
che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a
che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa
delle cose che servirono o furono destinate a commettere la
violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il
prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle
persone cui è ingiunto il pagamento.
sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la
cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e
la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Art. 21.
Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.
Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca
del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui
è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione
pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei
mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal
passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile
l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione
o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58
del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del
veicolo (*).
Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14
della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione
della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
laddove prevede la confisca del veicolo privo della carta
di circolazione, anche se già immatricolato.
Art. 22.
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza
che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre
opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la
violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata
l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia
indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le
comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura
civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo
che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con
ordinanza inoppugnabile (*).
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo
Art. 22-bis.
Competenza per il giudizio di opposizione.
Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui
all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è
stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a lire trenta milioni;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata
applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di
legge.
Art. 23.
Giudizio di opposizione.
Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal
primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa
l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso,
ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di
depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata,
copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché
alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il
decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o,
nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che
ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del
codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in
giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può
avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento
opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione (*).
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi
di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla
discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza
mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione
delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo,
la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede
d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a
carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla,
annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche
limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di
opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è
inappellabile ma è ricorribile per cassazione (**).
(*) La Corte
costituzionale, con sentenze 5 dicembre 1990, n. 534,e
18 dicembre 1995 n. 507 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma.
(**) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62,
ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 24.
Connessione obiettiva con un reato.
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato, e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di
cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto
alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla
autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia
la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è
avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in
misura ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento
in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del
dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve
essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del
pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione.
Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina
del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso
decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non
costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.
Art. 25.
Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.
La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente
reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico
ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata
al pagamento della somma dovuta per la violazione.
Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la
responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione
anche la persona indicata nel comma precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di
procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi
civili.
Art. 26.
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la
sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che
si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima
venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può
essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può
essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Art. 27.
Esecuzione forzata.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha
emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme
dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte
dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in
carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede
l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al
2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle
somme medesime ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto
penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla
riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese
processuali.
Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel
pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre
a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino
a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione
assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
Art. 28.
Prescrizione.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate
dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice
civile.
Art. 29.
Devoluzione dei proventi.
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era
attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o
dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto
allo Stato.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi
spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione
attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le
autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e
la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto,
nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
Art. 30.
Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di
guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle
violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle
norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e
dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della
patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono
le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il
provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità
giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia
escluso la responsabilità per la violazione.
Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o
sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di
altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al
competente ufficio provinciale della motorizzazione civile (*).
(*) Gli uffici della motorizzazione civile sono stati soppressi
dall'art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 31.
Provvedimenti dell'autorità regionale.
I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro
non sono soggetti al controllo della Commissione prevista
dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli
articoli 22 e 23.
Art. 32.
Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o
alla ammenda.
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o
dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie,
dell'articolo 39.
La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in
esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena
detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti
in esso previsti che siano punibili a querela.
Art. 33.
Altri casi di depenalizzazione.
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste:
a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19
maggio 1976, n. 398;
c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) [dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88,
comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14
agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367,
convertito, con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 486]
(*);
e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(*) Il nuovo codice della strada (d.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) ha
abrogato con l'art. 231 le disposizioni di cui al d.p.r. 15 giugno 1959,
n. 393
Art. 34.
Esclusione della depenalizzazione.
La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai
reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33,
lettera a);
b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978,
n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e
gli esplosivi;
d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti,
salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della
stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli
alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque
dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi
all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto
riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali,
salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.
Art. 35.
Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del
versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa,
ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme
di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso
provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei
contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste
dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva
l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa
sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli
stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine
previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione
di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo
dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di
opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del
codice di procedura civile.
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26,
27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma
costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del
debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione
non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o
rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione
dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono
nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non
sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le
disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto
applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni
previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(Omissis)Comma abrogato dall'art. 37 del d.lg. 46/99.
Art. 36.
Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia
di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del
versamento di contributi e premi in materia assistenziale e
previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute
avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso
termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o
istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia,
quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione
amministrativa si applica se il datore di lavoro:
a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata
dall'ente o istituto;
b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti
giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la
mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione
entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della
medesima.
Art. 37.
Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di
lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e
premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non
conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando
dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo
mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili
e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al
pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata
formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento
penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale,
fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o
giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche
attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare
comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione
o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.
Art. 38.
Entità della somma dovuta.
La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari
all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni
che prevedono le singole violazioni.
La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a
lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice
penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la
violazione dell'articolo 672 del codice penale.
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 13, d.lg. 480/94
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 231, d.Lgs 285/92
La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la
violazione dell'art. 8, L. 30 aprile 1962, n. 283, e da lire
cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma
dell'articolo 14 della stessa legge.
La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
1969, n. 990.
Art. 39.
Violazioni finanziarie.
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni
previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa
o con l'ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o
alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si
aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene
unificata a tutti gli effetti.
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 29, d.lg. 472/97
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 29, d.lg. 472/97
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 29, d.lg. 472/97
Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite
con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 29 e 38,
primo comma.
Art. 40.
Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione.
Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che
le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia
stato definito.
Art. 41.
Norme processuali transitorie.
L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione
degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il
termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica
delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.
Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o
con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della
presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento,
con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le
stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi,
altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed
al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (*), e della legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto
si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.
(*) Abrogato dall'art. 231, d.Lgs 285/92.
Art. 42.
Disposizioni abrogate.
Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5
della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo
13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n.
706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
Art. 43.
Entrata in vigore.
Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno
dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 44.
Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere.