Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale

 

Art. 1.

 Principio di legalità.

 

  Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in

 forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione

 della violazione.

   Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano

 soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

 

Art. 2.

 Capacità di intendere e di volere.

 

  Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al

 momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto

 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la

 capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità

 non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

   Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma,

 della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza

 dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

 

Art. 3.

 Elemento soggettivo.

 

  Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa

 ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente

 e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

   Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,

 l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua

 colpa.

 

Art. 4.

 Cause di esclusione della responsabilità.

 

  Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il

 fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà

 legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

   Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa

 risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

   I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le

 istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti

 non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività

 socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio

 sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle

 sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di

 lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori

 adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma

 del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di

 lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.

 

 

Art. 5.

 Concorso di persone.

 

  Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa,

 ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo

 che sia diversamente stabilito dalla legge.

 

Art. 6.

 Solidarietà.

 

  Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la

 violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene

 immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è

 obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della

 somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata

 contro la sua volontà.

   Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di

 volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la

 persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della

 vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al

 pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver

 potuto, impedire il fatto.

   Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di

 una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,

 comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o

 incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è

 obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della

 somma da questo dovuta.

   Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di

 regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

 

 

Art. 7.

 Non trasmissibilità dell'obbligazione.

 

  La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si

 trasmette agli eredi.

 

Art. 8.

 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

 

  Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una

 azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono,

 sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa

 disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più

 grave, aumentata sino al triplo.

   Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche

 chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno

 posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni

 amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni

 della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed

 assistenza obbligatorie (1).

   La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle

 violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge

 di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia

 già intervenuta sentenza passata in giudicato.

 

 

Art. 8-bis.

 Reiterazione delle violazioni.

 

  Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha

 reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di

 una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo,

 lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

 Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole

 commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento

 esecutivo.

   Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima

 disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei

 fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta,

 presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali

 comuni.

   La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

   Le violazioni amministrative successive alla prima non sono

 valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi

 ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

   La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente

 stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

   Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi

 fino a quando il provvedimento che accerta la violazione

 precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è

 disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di

 opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

   Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se

 il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

  

 

Art. 9.

 Princìpio di specialità.

 

  Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da

 una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da

 una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative,

 si applica la disposizione speciale.

   Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione

 penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di

 Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si

 applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima

 sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

   Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile

 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si

 applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti

 stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da

 disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene

 degli alimenti e delle bevande.

 

 

Art. 10.

 Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e

 limite massimo.

 

  La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una

 somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti

 milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

   Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite

 massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per

 ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

 

 

Art. 11.

 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

  Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria

 fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e

 nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha

 riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente

 per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,

 nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni

 economiche.

 

 

Art. 12.

 Ambito di applicazione.

 

  Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili

 e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni

 per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di

 una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in

 sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni

 disciplinari.

 

Art. 13.

 Atti di accertamento.

 

  Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni

 per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del

 pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle

 violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e

 procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata

 dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni

 altra operazione tecnica.

   Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che

 possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i

 limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro

 alla polizia giudiziaria.

     sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante

 posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione

 obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo

 stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

   All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione

 amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere

 anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,

 oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono

 procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi

 di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,

 previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le

 perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le

 disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo

 comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale(*).

   E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento

 previsti dalle leggi vigenti.

   (*) Ora artt. 250 e 251 C.P.P.

 

Art. 14.

 Contestazione e notificazione.

 

  La violazione, quando è possibile, deve essere contestata

 immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia

 obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione

 stessa.

   Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune

 delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della

 violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel

 territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a

 quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta

 giorni dall'accertamento.

   Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi

 all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria,

 i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della

 ricezione.

   Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si

 applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso

 la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal

 codice di procedura civile, anche da un funzionario

 dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

   Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il

 domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta

 salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza

 del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il

 giudizio di opposizione.

   L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si

 estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la

 notificazione nel termine prescritto.

 

Art. 15.

 Accertamenti mediante analisi di campioni.

 

  Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di

 campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare

 all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di

 ricevimento, l'esito dell'analisi.

   L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la

 partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è

 presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni

 da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione

 dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza

 medesima.

   Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione

 all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

   I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati

 all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di

 ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la

 revisione dell'analisi.

   Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla

 contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine

 per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre

 dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata

 chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito

 della stessa.

   Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato

 nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le

 disposizioni dell'articolo 14.

   Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma

 dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il

 richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno

 essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di

 legge, gli istituti incaricati della stessa analisi (*).

   (*) Il d.m. 17 aprile 2000 ha elevato a lire 175.600
l'importo da versare alla competente tesoreria provinciale dello Stato
per ogni richiesta di revisione analisi

 

Art. 16.

 Pagamento in misura ridotta.

 

  E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla

 terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione

 commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo

 della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre

 alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni

 dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla

 notificazione degli estremi della violazione.

   Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla

 circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali

 continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico

 approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche

 apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art.

 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con

 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (*).

   Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le

 norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non

 consentivano l'oblazione.

  

   (*) Comma abrogato dall'art. 231, del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285,
 per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione
 stradale DPR 393/59.

 

Art. 17.

 Obbligo del rapporto.

 

  Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il

 funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che

 ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,

 con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,

 all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del

 Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si

 riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

   Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle

 violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione

 stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo

 unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933,

 n. 1740 (*), e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di

 trasporto merci.

   Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per

 le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato

 all'ufficio regionale competente.

   Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il

 rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta

 provinciale o al sindaco.

   L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è

 stata commessa la violazione.

   Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto

 dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità

 amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il

 processo verbale di sequestro.

   Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

 Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta

 giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del

 D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici

 dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in

 cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza (1).

   Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le

 modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto

 dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose

 sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o

 distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione

 delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,

 provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

  

   (*) Provvedimenti abrogati dall'art. 231, d.lg. 285/1992.

  

 

 

Art. 18.

 Ordinanza-ingiunzione.

 

  Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o

 notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire

 all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo

 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti

 dalla medesima autorità.

   L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne

 abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli

 argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato

 l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta

 per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,

 all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate

 solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione

 degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il

 rapporto.

   Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,

 previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che

 non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione

 delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di

 archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

   Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso

 ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di

 trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita

 nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data

 comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo

 ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

   Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato

 risiede all'estero.

   La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita

 dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge

 20 novembre 1982, n. 890.

   L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia

 l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso

 del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui

 l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della

 sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza

 con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o

 convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è

 dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

  

 

Art. 19.

 Sequestro.

 

  Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche

 immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo

 comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la

 decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo

 giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro

 questo termine, l'opposizione si intende accolta.

   Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,

 l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa

 sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di

 averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette

 a confisca obbligatoria.

   Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro

 cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di

 pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno

 in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno

 in cui è avvenuto il sequestro.

 

 

Art. 20.

 Sanzioni amministrative accessorie.

 

  L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice

 penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo

 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste

 dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali

 accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di

 facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

   Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a

 che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di

 condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a

 che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

   Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa

 delle cose che servirono o furono destinate a commettere la

 violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il

 prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle

 persone cui è ingiunto il pagamento.

     sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la

 fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle

 quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga

 emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

   La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la

 cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e

 la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione

 possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

 

Art. 21.

 Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.

 

  Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32

 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca

 del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui

 è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con

 l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione

 pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei

 mesi.

   Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero

 l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal

 passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta

 l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile

 l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione

 o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato

 inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

   Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58

 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato

 con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del

 veicolo (*).

   Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14

 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione

 della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

   (*) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371,

 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,

 laddove prevede la confisca del veicolo privo della carta

 di circolazione, anche se già immatricolato.

 

Art. 22.

 Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

 

  Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza

 che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre

 opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la

 violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine

 di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

   Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede

 all'estero.

   L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata

 l'ordinanza notificata.

   Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia

 indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la

 elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

   Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di

 residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente

 vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

   Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le

 comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi

 confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura

 civile.

   L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo

 che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con

 ordinanza inoppugnabile (*).

   (*) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62,

 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo

 

Art. 22-bis.

 Competenza per il giudizio di opposizione.

 

  Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui

 all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

   L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è

 stata applicata per una violazione concernente disposizioni in

 materia:

     a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di

 prevenzione degli infortuni sul lavoro;

     b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

     c) urbanistica ed edilizia;

     d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della

 fauna e delle aree protette;

     e) di igiene degli alimenti e delle bevande;

     f) di società e di intermediari finanziari;

     g) tributaria e valutaria.

   L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

     a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria

 superiore nel massimo a lire trenta milioni;

     b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria

 proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata

 applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;

     c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da

 quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione

 per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.

 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo

 30 aprile 1992, n. 285.

   Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di

 legge.

  

 

Art. 23.

 Giudizio di opposizione.

 

  Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal

 primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con

 ordinanza ricorribile per cassazione.

   Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa

 l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso,

 ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di

 depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata,

 copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché

 alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il

 decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o,

 nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che

 ha emesso l'ordinanza.

   Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione

 devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del

 codice di procedura civile.

   L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in

 giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può

 avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

   Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si

 presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con

 ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento

 opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive

 all'opposizione (*).

   Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi

 di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di

 testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

   Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a

 precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla

 discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza

 mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione

 delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un

 termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note

 difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva

 alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della

 sentenza.

   Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo,

 la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in

 cancelleria.

   A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede

 d'ufficio.

   Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e

 imposta.

   Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a

 carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla,

 annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche

 limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di

 opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113,

 secondo comma, del codice di procedura civile.

   Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove

 sufficienti della responsabilità dell'opponente.

   La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione (**).
 

   (*) La Corte costituzionale, con sentenze 5 dicembre 1990, n. 534,e
 18 dicembre 1995 n. 507 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
 del presente comma.
 

   (**) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62,

 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
 

Art. 24.

 Connessione obiettiva con un reato.

 

  Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una

 violazione non costituente reato, e per questa non sia stato

 effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale

 competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla

 predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la

 sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

   Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di

 cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto

 alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla

 autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia

 la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della

 violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è

 avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in

 misura ridotta.

   Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento

 in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del

 dibattimento.

   La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve

 essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del

 pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione.

 Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i

 diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina

 del difensore d'ufficio.

   Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso

 decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione

 stabilita dalla legge per la violazione.

   La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non

 costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per

 estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

 
Art. 25.

 Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.

 

  La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi

 dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente

 reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico

 ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata

 al pagamento della somma dovuta per la violazione.

   Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la

 responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione

 anche la persona indicata nel comma precedente.

   Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di

 procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi

 civili.

 

 

Art. 26.

 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

 

  L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la

 sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che

 si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima

 venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può

 essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può

 essere estinto mediante un unico pagamento.

   Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato

 dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al

 pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

 

Art. 27.

 Esecuzione forzata.

 

  Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso

 inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha

 emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme

 dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte

 dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in

 carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza

 l'obbligo del non riscosso come riscosso.

     competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede

 l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

   Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del

 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al

 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle

 somme medesime ai destinatari dei proventi.

   Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la

 riscossione delle proprie entrate.

   Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto

 penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla

 riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese

 processuali.

   Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel

 pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre

 a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino

 a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione

 assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni

 vigenti.

   Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano

 fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

 

Art. 28.

 Prescrizione.

 

  Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate

 dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal

 giorno in cui è stata commessa la violazione.

   L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice

 civile.

 

Art. 29.

 Devoluzione dei proventi.

 

  I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era

 attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o

 dell'ammenda.

   Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge

 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto

 allo Stato.

   Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi

 spettano alle regioni.

   Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione

 attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le

 autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e

 la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto,

 nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

 

 

Art. 30.

 Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.

 

  Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di

 guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle

 violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle

 norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con

 decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e

 dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di

 trasporto merci.

   Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della

 patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono

 le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il

 provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità

 giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia

 escluso la responsabilità per la violazione.

   Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o

 sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di

 altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al

 competente ufficio provinciale della motorizzazione civile (*).

   (*) Gli uffici della motorizzazione civile sono stati soppressi

 dall'art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

 

 

Art. 31.

 Provvedimenti dell'autorità regionale.

 

  I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione

 della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro

 non sono soggetti al controllo della Commissione prevista

 dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

   L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli

 articoli 22 e 23.

 

 

Art. 32.

  Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o

 alla ammenda.

 

  Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione

 amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le

 violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o

 dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie,

 dell'articolo 39.

   La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in

 esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena

 detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

   La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti

 in esso previsti che siano punibili a querela.

 

Art. 33.

 Altri casi di depenalizzazione.

 

  Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione

 amministrativa del pagamento di una somma di denaro le

 contravvenzioni previste:

     a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;

     b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di

 pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19

 maggio 1976, n. 398;

     c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica

 sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

     d) [dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88,

 comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,

 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,

 n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14

 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367,

 convertito, con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 486]

 (*);

     e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969,

 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

 derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

 

   (*) Il nuovo codice della strada (d.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) ha

 abrogato con l'art. 231 le disposizioni di cui al d.p.r. 15 giugno 1959,

 n. 393

 

Art. 34.

 Esclusione della depenalizzazione.

 

  La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai

 reati previsti:

     a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33,

 lettera a);

     b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978,

 n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

     c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e

 gli esplosivi;

     d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie,

 approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

     e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26

 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti,

 salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della

 stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

     f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli

 alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

     g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque

 dall'inquinamento;

     h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti

 contro l'inquinamento atmosferico;

     i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del

 Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi

 all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

     l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

     m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto

 riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali,

 salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;

     n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul

 lavoro ed all'igiene del lavoro;

     o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica

 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente

 della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

  

 

Art. 35.

 Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

 

  Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione

 amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le

 violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed

 assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

   Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del

 versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa,

 ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme

 di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso

 provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei

 contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste

 dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

   Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva

 l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa

 sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli

 stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

   Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine

 previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione

 di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo

 dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di

 opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del

 codice di procedura civile.

   Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26,

 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.

   L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma

 costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del

 debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione

 non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o

 rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione

 dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

   Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono

 nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non

 sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le

 disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto

 applicabili.

   La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni

 previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico

 delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

 infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con

 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

   (Omissis)Comma abrogato dall'art. 37 del d.lg. 46/99.

 

Art. 36.

  Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia

 di previdenza ed assistenza obbligatorie.

 

  La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del

 versamento di contributi e premi in materia assistenziale e

 previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute

 avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso

 termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o

 istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia,

 quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione

 amministrativa si applica se il datore di lavoro:

     a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata

 dall'ente o istituto;

     b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti

 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

   Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la

 mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione

 entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della

 medesima.

 

Art. 37.

 Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.

 

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di

 lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e

 premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza

 obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie,

 ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non

 conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando

 dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti

 dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo

 mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili

 e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

   2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al

 pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata

 formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento

 penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato

 nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale,

 fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o

 giudiziario di primo grado.

   3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche

 attraverso dilazione, estingue il reato.

   4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare

 comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione

 o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

  

Art. 38.

 Entità della somma dovuta.

 

  La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari

 all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni

 che prevedono le singole violazioni.

   La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a

 lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice

 penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la

 violazione dell'articolo 672 del codice penale.

   (Omissis) Comma abrogato dall'art. 13, d.lg. 480/94

   (Omissis) Comma abrogato dall'art. 231, d.Lgs 285/92

   La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la

 violazione dell'art. 8, L. 30 aprile 1962, n. 283, e da lire

 cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma

 dell'articolo 14 della stessa legge.

   La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la

 violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre

 1969, n. 990.

  

 

Art. 39.

 Violazioni finanziarie.

 

  Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione

 amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni

 previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa

 o con l'ammenda.

   Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o

 alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si

 aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene

 unificata a tutti gli effetti.

   (Omissis) Comma abrogato dall'art. 29, d.lg. 472/97

   (Omissis) Comma abrogato dall'art. 29, d.lg. 472/97

   (Omissis) Comma abrogato dall'art. 29, d.lg. 472/97

   Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite

 con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 29 e 38,

 primo comma.

  

Art. 40.

 Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione.

 

  Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni

 commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che

 le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia

 stato definito.

 

Art. 41.

 Norme processuali transitorie.

 

  L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le

 violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata

 in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di

 archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione

 degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il

 termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica

 delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

   Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o

 con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della

 presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento,

 con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

   Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le

 stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi,

 altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed

 al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme

 sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente

 della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (*), e della legge 20 giugno

 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto

 si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

   (*) Abrogato dall'art. 231, d.Lgs 285/92.

 

 

Art. 42.

 Disposizioni abrogate.

 

  Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5

 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto

 del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo

 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n.

 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente

 legge.

 

Art. 43.

 Entrata in vigore.

 

  Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno

 dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta

 Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Art. 44.

  Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere.