Legge 31 luglio 1956, n. 1002 - Nuove norme sulla panificazione.
Art. 1
L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione
dei panifici sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 2
I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono
soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed
agricoltura, della Provincia, sentita una Commissione composta da:
a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed
agricoltura;
b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai
panettieri;
d) un rappresentante del Comune interessato.
La Commissione, che è costituita e presieduta dal presidente della
Camera di commercio, industria ed agricoltura, accerta l'opportunità
del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e
del volume della produzione nella località ove è stata chiesta
l'autorizzazione.
Art. 3
[Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto
l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonché per i trasferimenti e le
trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è
rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della
Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e
della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari
previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti
anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre,
della relativa tassa di cui al successivo art. 6.
I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla
lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono
essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo
stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta.
Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui
ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per
ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di
commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e
dall'ufficiale sanitario competente per territorio.
Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente] (1).
(1) Vedi, ora, il disposto dell'art. 22, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112
Art. 4
I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati
consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed
approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del
precedente art. 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico
sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di
carattere tecnico stabilite dalla presente legge.
Art. 5
La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli
articoli precedenti, deve contenere la indicazione della località, la
descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e
delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della
potenzialità di produzione giornaliera, dell'impianto e di una
pianta, in iscala, dei locali e degli accessori.
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357,
successivamente convertito in L. 26 ottobre 1987, n. 435.
Art. 6
Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di
concessione governativa.
Per panifici che possono produrre giornalmente: (1).
(1) Per la misura delle tasse vedere le norme contenute nel
DPR 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 7
[Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della
Camera di commercio, industria ed agricoltura.
Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni
anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della
tassa, annuale prevista dal precedente articolo] (*).
(*) L'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha
soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione.
Art. 8
Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione
del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle
vigenti disposizioni.
Art. 9
La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle
imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica
indicazione della voce <<pane>>.
Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio non
possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno
dei tipi di pane di cui è consentita la produzione e la vendita, e
sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni
quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della
ditta produttrice, della data di consegna qualità e quantità di pane
consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a
disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della
vendita del pane al quale si riferisce la distinta.
Art. 10
Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi,
debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita,
distinte da quelle adibite agli altri generi.
Art. 11
E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici
mercati, fatta eccezione per quelli coperti.
Il trasporto del pane, da un Comune all'altro, è liberamente
consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le
prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente
legge e purché osservino le disposizioni dell'autorità sanitaria
competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di
trasporto.
Art. 12
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza
del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre
ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.
Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono
ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge, riferiscono
anche al Ministero predetto.
Art. 13
Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 3, o,
nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa,
trascorsi 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della
Commissione di cui al medesimo art. 3, è ammesso ricorso al Ministro
per l'industria e per il commercio entro 30 giorni dalla data della
notificazione o da quella della scadenza del termine suddetto di 60
giorni.
Art. 14
I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10
e 11, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a
lire 5.000.000.
Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del
dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di
commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che
deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per
il pagamento.
Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le
infrazioni all'art. 4 ed al quarto del massimo della sanzione
amministrativa per le infrazioni di cui agli artt. 3 e 9, al
quinto per le infrazioni di cui agli artt. 2, 10 e 11 ed al decimo
per le infrazioni di cui all'art. 7. L'oblazione estingue l'azione
penale.
Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta
licenza, il Prefetto, su segnalazione della Camera di commercio,
industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso
sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.
Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle
previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse
sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 , e da altre disposizioni
di legge.
Art. 15
I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle
anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti
dall'art. 3 della presente legge, debbono adeguarsi alle prescrizioni
stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati,
decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa o, se ancora
non esistesse, da quando esisterà pubblico allacciamento di forza
motrice:
31 dicembre 1965 per quelli situati in centri abitati con
popolazione superiore ai 3000 abitanti;
31 dicembre 1965 per quelli situati in centri abitati con
popolazione da 1001 a 3000 abitanti;
nove anni per quelli situati in centri abitati con popolazione
inferiore ai 1001 abitanti.
Il calcolo della popolazione è effettuato sulla base delle
risultanze dell'ultimo censimento.
Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge, provvedano al solo impasto delle farine per la
produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola
cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno
dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per
l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma
dell'art. 2 precedente.
Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che
non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo, non
potranno più esercitare la loro attività, e qualora continuino a
svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza
rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge,
e dalle sanzioni previste dall'art. 14 della legge medesima.
Art. 16
Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle
imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti
previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949,
anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi.
Art. 17
E' disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a
termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.
La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria
ed agricoltura entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, con la procedura stabilita dall'art. 3 per accertare la
rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il
disposto dell'art. 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la
Commissione, di cui allo stesso art. 3, potrà prescrivere i lavori
per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un
termine per la loro esecuzione.
La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare
della licenza.
Art. 18
Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949
n. 857 ed ogni altra disposizione in materia di panificazione
contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.