Legge 31 luglio 1956, n. 1002  - Nuove norme sulla panificazione.

 

 

Art. 1

 

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione

dei panifici sono disciplinati dalla presente legge.

 

 

Art. 2

 

  I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono

 soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed

 agricoltura, della Provincia, sentita una Commissione composta da:

      a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed

 agricoltura;

      b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;

      c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai

 panettieri;

      d) un rappresentante del Comune interessato.

   La Commissione, che è costituita e presieduta dal presidente della

 Camera di commercio, industria ed agricoltura, accerta l'opportunità

 del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e

 del volume della produzione nella località ove è stata chiesta

 l'autorizzazione.

 

 

Art. 3

 

 [Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto

 l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonché per i trasferimenti e le

 trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è

 rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della

 Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e

 della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari

 previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti

 anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre,

 della relativa tassa di cui al successivo art. 6.

   I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla

 lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono

 essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo

 stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta.

 

   Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui

 ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per

 ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di

 commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e

 dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

   Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente] (1).

  (1) Vedi, ora, il disposto dell'art. 22, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112

 

 

Art. 4

 

  I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati

 consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed

 approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del

 precedente art. 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico

 sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di

 carattere tecnico stabilite dalla presente legge.

 

 

Art. 5

 

  La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli

 articoli precedenti, deve contenere la indicazione della località, la

 descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e

 delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della

 potenzialità di produzione giornaliera, dell'impianto e di una

 pianta, in iscala, dei locali e degli accessori.

 (Omissis) Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357,

 successivamente convertito in L. 26 ottobre 1987, n. 435.

 

 

Art. 6

 

 Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di

 concessione governativa.

 Per panifici che possono produrre giornalmente: (1).

 (1) Per la misura delle tasse vedere le norme contenute nel

 DPR 26 ottobre 1972, n. 641.

 

 

Art. 7

 

  [Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della

 Camera di commercio, industria ed agricoltura.

   Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni

 anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della

 tassa, annuale prevista dal precedente articolo] (*).

   (*) L'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha

 soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria,

 artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione.

 

 

Art. 8

 

 Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione

 del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle

 vigenti disposizioni.

 

 

Art. 9

 

  La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle

 imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica

 indicazione della voce <<pane>>.

   Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio non

 possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno

 dei tipi di pane di cui è consentita la produzione e la vendita, e

 sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni

 quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della

 ditta produttrice, della data di consegna qualità e quantità di pane

 consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a

 disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della

 vendita del pane al quale si riferisce la distinta.

 

 

Art. 10

 

 Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi,

 debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita,

 distinte da quelle adibite agli altri generi.

 

 

 

Art. 11

 

   E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici

 mercati, fatta eccezione per quelli coperti.

   Il trasporto del pane, da un Comune all'altro, è liberamente

 consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le

 prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente

 legge e purché osservino le disposizioni dell'autorità sanitaria

 competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di

 trasporto.

 

 

Art. 12

 

  La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza

 del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre

 ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

   Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono

 ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge, riferiscono

 anche al Ministero predetto.

  

 

 

Art. 13

 

 Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 3, o,

 nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa,

 trascorsi 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della

 Commissione di cui al medesimo art. 3, è ammesso ricorso al Ministro

 per l'industria e per il commercio entro 30 giorni dalla data della

 notificazione o da quella della scadenza del termine suddetto di 60

 giorni.

 

 

Art. 14

 

  I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10

 e 11, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a

 lire 5.000.000.

   Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del

 dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di

 commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che

 deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per

 il pagamento.

   Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le

 infrazioni all'art. 4 ed al quarto del massimo della sanzione

 amministrativa  per le infrazioni di cui agli artt. 3 e 9, al

 quinto per le infrazioni di cui agli artt. 2, 10 e 11 ed al decimo

 per le infrazioni di cui all'art. 7. L'oblazione estingue l'azione

 penale.

   Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta

 licenza, il Prefetto, su segnalazione della Camera di commercio,

 industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso

 sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

   Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle

 previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse

 sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente

 della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 , e da altre disposizioni

 di legge.

 

 

 

Art. 15

 

  I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle

 anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti

 dall'art. 3 della presente legge, debbono adeguarsi alle prescrizioni

 stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati,

 decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa o, se ancora

 non esistesse, da quando esisterà pubblico allacciamento di forza

 motrice:

     31 dicembre 1965 per quelli situati in centri abitati con

 popolazione superiore ai 3000 abitanti;

     31 dicembre 1965 per quelli situati in centri abitati con

 popolazione da 1001 a 3000 abitanti;

     nove anni per quelli situati in centri abitati con popolazione

 inferiore ai 1001 abitanti.

   Il calcolo della popolazione è effettuato sulla base delle

 risultanze dell'ultimo censimento.

   Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore

 della presente legge, provvedano al solo impasto delle farine per la

 produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola

 cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno

 dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per

 l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma

 dell'art. 2 precedente.

   Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che

 non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo, non

 potranno più esercitare la loro attività, e qualora continuino a

 svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza

 rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge,

 e dalle sanzioni previste dall'art. 14 della legge medesima.

 

 

 

Art. 16

 

  Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle

 imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti

 previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949,

 anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi.

 

 

Art. 17

 

   E' disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a

 termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

   La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria

 ed agricoltura entro un anno dall'entrata in vigore della presente

 legge, con la procedura stabilita dall'art. 3 per accertare la

 rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il

 disposto dell'art. 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la

 Commissione, di cui allo stesso art. 3, potrà prescrivere i lavori

 per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un

 termine per la loro esecuzione.

   La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare

 della licenza.

 

 

Art. 18

 

 Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949

 n. 857 ed ogni altra disposizione in materia di panificazione

 contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.