Legge 4 luglio 1967, n. 580
Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Art. 1
E' vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di
umidità o per altra causa.
Art. 2
Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a
prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di
liberarli dalle impurezze allo scopo di renderli idonei alla
alimentazione umana, i cereali che presentano una delle seguenti
caratteristiche:
a) contenenti sostanze estranee che ne alterino le
caratteristiche o semi di specie che rendano le farine nocive alla
salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come: il
loglio (Lolium temulentum), il gittaione (Agrostemma githago), il
melampiro (Melampyrum pratense seu arvense), la trigonella
(Trigonella foenum-graecum);
b) invasi da crittogame, come: la carie (Tilletia spp.) il
carbone (Ustilago spp.), la segale cornuta (Claviceps purpurea);
c) invasi da parassiti animali.
Art. 3
I cereali di cui all'articolo 1, nonché quelli non idonei
all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per
l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi
industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorità
sanitaria competente per territorio, che provvederà al controllo
delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.
Art. 4
I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di
sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona
conservazione dei cereali stessi. Le caratteristiche alle quali
devono corrispondere i vari tipi di depositi, anche ai fini del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30
aprile 1962, n. 283, verranno stabilite con il regolamento di
esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 53.
Art. 5
Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le
infestazioni dei parassiti animali o vegetali può essere fatto
soltanto con prodotti all'uopo autorizzati dal Ministero della
sanità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441
e con l'osservanza di quanto per ognuno di essi è stabilito
dall'articolo 5, lettera h) , della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Art. 6
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 7
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 8
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 9
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 10
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 11
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 12
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 13
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 14
1. denominato <<pane>> il prodotto ottenuto dalla cottura totale o
parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con
sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale
comune (cloruro di sodio).
2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale,
se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in
imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le
indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente,
la denominazione «paneº completata dalla menzione «parzialmente
cottoº o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve
essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle
relative modalità della stessa.
3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal
comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla
normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché
la menzione <<surgelato>>.
4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane
parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo
in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti
alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie
indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.
5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano
le norme stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
Art. 15
Gli sfarinati impiegati per la produzione del pane destinato alla
vendita al pubblico devono corrispondere ai tipi ed alle
caratteristiche di cui agli articoli 7, 9 e 11.
Art. 16
Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il
tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la
sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è
consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso:
pezzature sino a 70 grammi, massimo 29%
pezzature da 100 a 250 grammi, massimo 31%
pezzature da 300 a 500 grammi, massimo 34%
pezzature da 600 a 1.000 grammi, massimo 38%
pezzature oltre i 1.000 grammi, massimo 40%.
Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il
contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione
fra i due valori-limite.
Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi
con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto.
tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto
a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.
Art. 17
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le
caratteristiche del tipo 00 è denominato <<pane di tipo 00>>.
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le
caratteristiche del tipo 0 è denominato <<pane di tipo 0>>.
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le
caratteristiche del tipo 1 è denominato <<pane di tipo 1>>.
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le
caratteristiche del tipo 2 è denominato <<pane di tipo 2>>.
Il pane prodotto con farina integrale è denominato <<pane di tipo
integrale>>.
Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero
con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente <<pane
di semola>> e <<pane di semolato>>.
Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati
in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con
l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.
Art. 18
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502
E' altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione
nell'impasto di residui di pane.
Art. 19
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502
Art. 20
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502
Art. 21
I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine
alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere
posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione <<pane>> della
specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.
Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma
possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'articolo 20.
Art. 22
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502
Art. 23
Il pane deve essere venduto a peso.
Art. 24
La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può
essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la
prescritta licenza di commercio, nella quale la voce <<pane>> sia
indicata in modo specifico.
Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri
chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.
(Omissis) (*).
(Omissis) (*).
(*) Commi abrogati dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502.
Art. 25
Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi,
devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da
quelle adibite alla vendita degli altri generi.
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502.
Art. 26
Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di
vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in
recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il
pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di
insudiciamento.
E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici
mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le
garanzie di cui agli articoli precedenti.
Art. 27
E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato,
sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.
Art. 28
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 29
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 30
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 31
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 32
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 33.
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 34
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 35
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 36
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.
Art. 37
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502.
Art. 38
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502.
Art. 39
I locali dei molini, panifici e pastifici devono avere adatte
condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati
ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate
ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le norme che
saranno stabilite nel regolamento. Essi, inoltre, devono
corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.
Art. 40
E' vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla
macinazione, panificazione e pastificazione, nonché nei locali con
essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla
presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla
produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.
Art. 41
Le modalità per il prelevamento dei campioni di cereali, di
sfarinati, di pane e di pasta alimentare saranno stabilite con il
regolamento.
Art. 42
I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai
laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di
vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero
delle politiche agricole e forestali.
Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai
requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà
denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e
il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine
perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà
all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il
risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga
comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo
riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata
consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.
Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli
interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di
revisione; in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento
effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sarà
indicata nel regolamento per ogni singola voce.
Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto
superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda di revisione.
Per la comunicazione agli interessati si provvederà nei modi e nei
termini previsti dal secondo comma del presente articolo.
In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di
revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di
prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro il termine di
15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico
provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui
al successivo articolo 44.
Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal
Capo II e dal Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice penale,
trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria.
In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovrà essere
presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente, la quale
provvederà alternativamente a disporre la revisione nelle forme
indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli
articoli 314, 319 e 398 del Codice di procedura penale.
Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del
richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di
definizione in via amministrativa o di condono.
Per l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958,
n. 190 (*).
(*) Con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
limitatamente alla parte in cui esclude, per la revisione delle analisi,
l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter e quater del C.P.P.
Art. 43
La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge,
nonché di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i
provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge
medesima è affidata al Ministero della sanità ed al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
A tale fine le autorità preposte alla vigilanza possono procedere
in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali
di produzione, di deposito e di vendita, nonché sugli scali e sui
mezzi di trasporto. Esse possono altresì, procedere al sequestro
delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti
risulti necessario per la tutela della pubblica salute, può ordinare
la distruzione delle merci sequestrate.
Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere,
ove occorre, l'assistenza della forza pubblica.
Art. 44
Salvo che il fatto costituisca più grave reato:
a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2,
3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma) è punita
con la sanzione amministrativa sino a lire 6.000.000 ;
b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9
(ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22
(ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) è
punita con la sanzione amministrativa sino a lire 600.000 ;
c) la violazione delle norme della presente legge diverse da
quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) e del regolamento
per l'esecuzione della presente legge nonché dei provvedimenti
amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con la sanzione
amministrativa sino a lire 3.000.000 .
In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di
analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i
diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.
Ai sensi dell'articolo 15 del Codice penale, le disposizioni della
presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi
30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 411.
Art. 45
Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il
medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della
quale si procede, invita il legale rappresentante della stessa a
definire il contesto in via amministrativa.
Il medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del
trasgressore, a norma delle disposizioni contenute nel precedente
articolo 44, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle
pene massime ivi indicate.
Qualora il trasgressore non provveda al versamento, da effettuarsi
presso la Tesoreria provinciale nel termine di 15 giorni dalla
ricezione dell'invito, il medico provinciale trasmette gli atti
all'autorità giudiziaria competente per territorio.
Art. 46
Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal
precedente articolo 44, l'autorità giudiziaria trasmette copia della
sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico
provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.
Nei casi di particolare gravità, per le infrazioni previste dal
settimo comma dell'articolo 42 il medico provinciale può disporre il
ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore.
L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio
a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova
licenza per la medesima attività prima che sia decorso un anno dalla
data del provvedimento di ritiro.
Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa può disporre,
altresì, la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il
trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due
anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni
punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due condanne
irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire
2.000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni
punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per
contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.
Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, è
equiparata la definizione in via amministrativa.
Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle
di cui all'articolo 35 del Codice penale.
Il provvedimento del medico provinciale è vincolante per le
autorità designate dalla legge alla concessione delle licenze.
Art. 47
Nei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico
provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla
definizione del procedimento penale.
Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo,
allorquando il titolare dell'impresa offra adeguata garanzia di avere
eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta
la chiusura.
Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al
Ministro per la sanità nel termine di giorni trenta dalla notifica.
Il provvedimento di chiusura previsto dal presente articolo non
preclude l'esercizio del potere conferito al medico provinciale dal
precedente articolo 46.
Tuttavia, in questo caso, il periodo di chiusura preventivo sarà
computato ai fini del decorso dei termini massimi previsti dallo
stesso articolo 46.
Art. 48
Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire
200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la
condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.
Art. 49
Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al
commerciante che vende, detiene per vendere o comunque distribuisce
per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non
corrispondenza alle previsioni della legge stessa riguardi i
requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni
interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a
conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti
segni di alterazione.
Art. 50
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187
Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di pane avente
requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente
legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti
dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.
Art. 51
Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di pasta comune
confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano
tenero, avente le caratteristiche seguenti:
----------------------------------------------------------------
| |Umidità| Su cento parti di | |
| |massima| sostanza secca | |
| TIPO | per |-----------------------------| |
| E | cento | Ceneri |Cellulosa|Sostanze |Acidità |
| DENOMINAZIONE | |---------+---------| azotate |espressa|
| | |min |max |min |max |(azoto x|in gradi|
| | | | | | | 5,70) |massimo |
| | | | | | | minimo | [*] |
|---------------+-------+----+----+----+----+---------+--------|
| Pasta comune | 12,50 |0,86| 1 | - |0,80| 11 | 5 |
----------------------------------------------------------------
[*] Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri
cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare
grammi 100 di sostanza secca.
La vendita di detto tipo di pasta è consentita sino al 30 giugno
1968.
Art. 52
La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra
in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte
secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, è fissato in sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al
compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 53
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri per la sanità e per l'industria, per il commercio e per
l'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione
della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge medesima.
Art. 54
Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n.
874; 2 agosto 1948, n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per
l'alimentazione del 10 ottobre 1949, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 12 ottobre 1949; il decreto dell'Alto
Commissario per la alimentazione del 18 novembre 1953, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1953, e ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.