Legge 4 luglio 1967, n. 580

 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli

 sfarinati, del pane e delle paste alimentari

 

Art. 1

 

 E' vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di

 umidità o per altra causa.

 

Art. 2

 

  Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a

 prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di

 liberarli dalle impurezze allo scopo di renderli idonei alla

 alimentazione umana, i cereali che presentano una delle seguenti

 caratteristiche:

      a) contenenti sostanze estranee che ne alterino le

 caratteristiche o semi di specie che rendano le farine nocive alla

 salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come: il

 loglio (Lolium temulentum), il gittaione (Agrostemma githago), il

 melampiro (Melampyrum pratense seu arvense), la trigonella

 (Trigonella foenum-graecum);

      b) invasi da crittogame, come: la carie (Tilletia spp.) il

 carbone (Ustilago spp.), la segale cornuta (Claviceps purpurea);

      c) invasi da parassiti animali.

 

 

Art. 3

 

  I cereali di cui all'articolo 1, nonché quelli non idonei

 all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per

 l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi

 industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorità

 sanitaria competente per territorio, che provvederà al controllo

 delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.

 

 

Art. 4

 

 I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di

 sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona

 conservazione dei cereali stessi. Le caratteristiche alle quali

 devono corrispondere i vari tipi di depositi, anche ai fini del

 rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30

 aprile 1962, n. 283, verranno stabilite con il regolamento di

 esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 53.

 

 

Art. 5

 

  Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le

 infestazioni dei parassiti animali o vegetali può essere fatto

 soltanto con prodotti all'uopo autorizzati dal Ministero della

 sanità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441

 e con l'osservanza di quanto per ognuno di essi è stabilito

 dall'articolo 5, lettera h) , della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

 

Art. 6

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 7

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 8

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 9

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 10

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 11

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 12

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 13

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 14

 

  1.   denominato <<pane>> il prodotto ottenuto dalla cottura totale o

 parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con

 sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale

 comune (cloruro di sodio).

   2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale,

 se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in

 imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le

 indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente,

 la denominazione «paneº completata dalla menzione «parzialmente

 cottoº o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve

 essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle

 relative modalità della stessa.

   3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal

 comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla

 normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché

 la menzione <<surgelato>>.

   4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane

 parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo

 in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le

 indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti

 alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie

 indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

   5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano

 le norme stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

 

 

 

Art. 15

 

  Gli sfarinati impiegati per la produzione del pane destinato alla

 vendita al pubblico devono corrispondere ai tipi ed alle

 caratteristiche di cui agli articoli 7, 9 e 11.

 

 

Art. 16

 

 Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il

 tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la

 sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è

 consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso:

     pezzature sino a 70 grammi, massimo 29%

     pezzature da 100 a 250 grammi, massimo 31%

     pezzature da 300 a 500 grammi, massimo 34%

     pezzature da 600 a 1.000 grammi, massimo 38%

     pezzature oltre i 1.000 grammi, massimo 40%.

   Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il

 contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione

 fra i due valori-limite.

   Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi

 con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto. 

 tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto

 a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

 

 

 

Art. 17

 

  Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le

 caratteristiche del tipo 00 è denominato <<pane di tipo 00>>.

   Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le

 caratteristiche del tipo 0 è denominato <<pane di tipo 0>>.

   Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le

 caratteristiche del tipo 1 è denominato <<pane di tipo 1>>.

   Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le

 caratteristiche del tipo 2 è denominato <<pane di tipo 2>>.

   Il pane prodotto con farina integrale è denominato <<pane di tipo

 integrale>>.

   Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero

 con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente <<pane

 di semola>> e <<pane di semolato>>.

   Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati

 in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con

 l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

 

 

Art. 18

 

  (Omissis) Comma abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502

   E'  altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione

 nell'impasto di residui di pane.

  

 

 

Art. 19

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502

 

 

Art. 20

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502

 

 

Art. 21

 

  I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine

 alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere

 posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione <<pane>> della

 specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

   Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma

 possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'articolo 20.

 

 

Art. 22

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502

 

 

Art. 23

 

  Il pane deve essere venduto a peso.

 

 

Art. 24

 

  La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può

 essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la

 prescritta licenza di commercio, nella quale la voce <<pane>> sia

 indicata in modo specifico.

   Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri

 chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.

   (Omissis) (*).

   (Omissis) (*).

   (*) Commi abrogati dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502.

 

 

Art. 25

 

  Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi,

 devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da

 quelle adibite alla vendita degli altri generi.

   (Omissis) Comma abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502.

 

 

Art. 26

 

  Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di

 vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in

 recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il

 pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di

 insudiciamento.

    E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici

 mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le

 garanzie di cui agli articoli precedenti.

 

 

Art. 27

 

 E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato,

 sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.

 

 

Art. 28

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 29

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 30

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14  del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 31

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14  del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 32

 

  (Omissis)  Articolo abrogato dall'art. 14  del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 33.

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 34

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 35

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 36

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187.

 

 

Art. 37

 

   (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502.

 

 

Art. 38

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 10 del DPR 30 novembre 1998, n. 502.

 

 

Art. 39

 

  I locali dei molini, panifici e pastifici devono avere adatte

 condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati

 ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate

 ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le norme che

 saranno stabilite nel regolamento. Essi, inoltre, devono

 corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.

 

 

Art. 40

 

 E' vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla

 macinazione, panificazione e pastificazione, nonché nei locali con

 essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla

 presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla

 produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.

 

 

Art. 41

 

  Le modalità per il prelevamento dei campioni di cereali, di

 sfarinati, di pane e di pasta alimentare saranno stabilite con il

 regolamento.

 

 

Art. 42

 

  I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai

 laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di

 vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero

 delle politiche agricole e forestali.

   Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai

 requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà

 denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e

 il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine

 perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di

 lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà

 all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il

 risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga

 comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo

 riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata

 consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.

   Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli

 interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di

 revisione; in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento

 effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sarà

 indicata nel regolamento per ogni singola voce.

   Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto

 superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di

 presentazione della domanda di revisione.

   Per la comunicazione agli interessati si provvederà nei modi e nei

 termini previsti dal secondo comma del presente articolo.

   In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di

 revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di

 prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro il termine di

 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico

 provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui

 al successivo articolo 44.

   Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal

 Capo II e dal Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice penale,

 trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria.

   In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovrà essere

 presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente, la quale

 provvederà alternativamente a disporre la revisione nelle forme

 indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli

 articoli 314, 319 e 398 del Codice di procedura penale.

   Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del

 richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di

 definizione in via amministrativa o di condono.

   Per l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto

 applicabili, le disposizioni dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958,

 n. 190 (*).

   (*) Con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, la Corte Costituzionale

 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,

 limitatamente alla parte in cui esclude, per la revisione delle analisi,

 l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter e quater del C.P.P.

 

 

Art. 43

 

  La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge,

 nonché di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i

 provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge

 medesima è affidata al Ministero della sanità ed al Ministero delle

 politiche agricole e forestali.

   A tale fine le autorità preposte alla vigilanza possono procedere

 in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali

 di produzione, di deposito e di vendita, nonché sugli scali e sui

 mezzi di trasporto. Esse possono altresì, procedere al sequestro

 delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti

 risulti necessario per la tutela della pubblica salute, può ordinare

 la distruzione delle merci sequestrate.

   Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o

 agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere,

 ove occorre, l'assistenza della forza pubblica.

 

 

Art. 44

 

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

      a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2,

 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma) è punita

 con la sanzione amministrativa sino a lire 6.000.000 ;

      b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9

 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22

 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) è

 punita con la sanzione amministrativa sino a lire 600.000 ;

      c) la violazione delle norme della presente legge diverse da

 quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) e del regolamento

 per l'esecuzione della presente legge nonché dei provvedimenti

 amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con la sanzione

 amministrativa sino a lire 3.000.000 .

   In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di

 analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i

 diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.

   Ai sensi dell'articolo 15 del Codice penale, le disposizioni della

 presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi

 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 411.

 

 

 

Art. 45

 

  Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il

 medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della

 quale si procede, invita il legale rappresentante della stessa a

 definire il contesto in via amministrativa.

   Il medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del

 trasgressore, a norma delle disposizioni contenute nel precedente

 articolo 44, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle

 pene massime ivi indicate.

   Qualora il trasgressore non provveda al versamento, da effettuarsi

 presso la Tesoreria provinciale nel termine di 15 giorni dalla

 ricezione dell'invito, il medico provinciale trasmette gli atti

 all'autorità giudiziaria competente per territorio.

 

 

Art. 46

 

  Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal

 precedente articolo 44, l'autorità giudiziaria trasmette copia della

 sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico

 provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.

   Nei casi di particolare gravità, per le infrazioni previste dal

 settimo comma dell'articolo 42 il medico provinciale può disporre il

 ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore.

   L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio

 a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova

 licenza per la medesima attività prima che sia decorso un anno dalla

 data del provvedimento di ritiro.

   Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa può disporre,

 altresì, la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il

 trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due

 anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni

 punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due condanne

 irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire

 2.000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni

 punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per

 contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.

   Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, è

 equiparata la definizione in via amministrativa.

   Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle

 di cui all'articolo 35 del Codice penale.

   Il provvedimento del medico provinciale è vincolante per le

 autorità designate dalla legge alla concessione delle licenze.

 

 

Art. 47

 

  Nei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico

 provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla

 definizione del procedimento penale.

   Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo,

 allorquando il titolare dell'impresa offra adeguata garanzia di avere

 eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta

 la chiusura.

   Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al

 Ministro per la sanità nel termine di giorni trenta dalla notifica.

   Il provvedimento di chiusura previsto dal presente articolo non

 preclude l'esercizio del potere conferito al medico provinciale dal

 precedente articolo 46.

   Tuttavia, in questo caso, il periodo di chiusura preventivo sarà

 computato ai fini del decorso dei termini massimi previsti dallo

 stesso articolo 46.

 

 

Art. 48

 

  Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire

 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la

 condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.

 

 

Art. 49

 

  Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al

 commerciante che vende, detiene per vendere o comunque distribuisce

 per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non

 corrispondenza alle previsioni della legge stessa riguardi i

 requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni

 interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a

 conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti

 segni di alterazione.

 

 

Art. 50

 

  (Omissis) Comma abrogato dall'art. 14 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187

   Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998,

 n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica

 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di pane avente

 requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente

 legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti

 dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.

 

 

 

Art. 51

 

  Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di pasta comune

 confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano

 tenero, avente le caratteristiche seguenti:

 

----------------------------------------------------------------    

 |               |Umidità|      Su cento parti di      |        |

 |               |massima|        sostanza secca       |        |

 |     TIPO      |  per  |-----------------------------|        |

 |      E        | cento |  Ceneri |Cellulosa|Sostanze |Acidità |

 | DENOMINAZIONE |       |---------+---------| azotate |espressa|

 |               |       |min |max |min |max |(azoto  x|in gradi|

 |               |       |    |    |    |    |  5,70)  |massimo |

 |               |       |    |    |    |    | minimo  |   [*]  |

 |---------------+-------+----+----+----+----+---------+--------|    

 | Pasta comune  | 12,50 |0,86|  1 |  - |0,80|    11   |    5   |

 ----------------------------------------------------------------    

 

       [*]  Il  grado  di acidità è espresso dal numero di centimetri

 cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare

 grammi 100 di sostanza secca.

   La vendita di detto tipo di pasta è consentita sino al 30 giugno

 1968.

 

 

Art. 52

 

  La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra

 in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della

 sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

   Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte

 secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in

 vigore della presente legge, è fissato in sei mesi dalla data di

 entrata in vigore della legge medesima.

   Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al

 compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente

 legge.

  

 

Art. 53

 

  Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del

 Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i

 Ministri per la sanità e per l'industria, per il commercio e per

 l'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

 saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione

 della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della

 legge medesima.

 

 

Art. 54

 

  Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n.

 874; 2 agosto 1948, n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per

 l'alimentazione del 10 ottobre 1949, pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale n. 235 del 12 ottobre 1949; il decreto dell'Alto

 Commissario per la alimentazione del 18 novembre 1953, pubblicato

 nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1953, e ogni altra

 disposizione incompatibile con la presente legge.