Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (in
Gazz. Uff., 16 luglio, n. 193). - Regolamento di esecuzione della l.
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.
Art. 1
Norma generale.
Agli effetti del presente regolamento, il termine «leggeº senza
ulteriori precisazioni, si intende riferito alla legge 30 aprile
1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dalla
legge 6 dicembre 1965, n. 1367.
Art. 2
Oggetto della vigilanza.
Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a
vigilanza da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il
commercio e l'impiego:
1) delle sostanze destinate all'alimentazione;
2) degli utensili da cucina e da tavola;
3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché
degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a
contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste
e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle
sostanze stesse;
4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a
contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della
produzione e del commercio;
5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle
piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.
Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria:
a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature
usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle
sostanze alimentari;
b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al
commercio delle sostanze alimentari;
c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.
Art. 3
Individuazione delle autorità sanitarie competenti.
La vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento è
esercitata:
1) dal Ministero della sanità, attraverso i propri organi
centrali, ovvero attraverso gli uffici di sanità marittima e aerea e
gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna;
2) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento;
3) dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie
locali.
L'autorità sanitaria, per l'espletamento dei servizi di vigilanza
sull'igiene degli alimenti, si avvale dell'opera, del personale
all'uopo posto alle proprie dipendenze, nonché in particolari
circostanze, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale di
altre amministrazioni, previa intesa con le stesse amministrazioni.
Art. 4
Attività informativa e di coordinamento operativo delle autorità
sanitarie periferiche.
Spetta all'organo regionale o provinciale di cui al n. 2) del
precedente art. 3, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sentito il
direttore del competente istituto incaricato della vigilanza per la
repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti
agrari:
1) coordinare la vigilanza di cui all'art. 2 del presente
regolamento, attuando unità di interventi e di criteri nelle
ispezioni, nel prelievo dei campioni e nelle denunce:
2) formulare proposte o suggerimenti di ordine tecnico al
Ministero della sanità sulla base dei prelievi effettuati in
occasione di interventi di competenza;
3) segnalare al Ministero della sanità nuove forme di infrazioni
riscontrate nell'ambito della vigilanza.
Art. 5
Ambito della vigilanza operativa
Gli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento,
salvo quanto previsto al successivo art. 12, possono procedere in
qualsiasi momento ad ispezioni o prelievi di campioni negli
stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei
magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita, negli
alberghi, ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi, nonché
nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa,
ed in genere ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo per il
consumo e si smerciano sostanze alimentari.
La vigilanza si esercita altresì sulle merci, sia all'atto della
spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo a
destinazione.
Nel caso di trasporti aerei, ferroviari e navali, le operazioni di
ispezione o prelevamento si effettuano con l'assistenza del vettore
negli impianti di partenza e di arrivo.
A tale scopo il personale delle amministrazioni ferroviarie nonché
quello delle imprese di navigazione marittima, aerea, lacunale e
fluviale e di trasporto stradale non può impedire le ispezioni ed i
prelievi di campioni ritenuti necessari dagli organi di vigilanza né
può condizionarne l'esecuzione ad una preventiva autorizzazione
amministrativa.
Art. 6
Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad
analisi chimica.
Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo
quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o
quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le
modalità stabilite dall'allegato A del presente regolamento.
Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui
al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale
di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato.
Art. 7
Contrassegni di identificazione dei singoli campioni.
Ciascuno dei campioni di cui al precedente art. 6 deve essere
costituito di cinque parti equivalenti, ciascuna delle quali deve
essere chiusa e sigillata, preferibilmente con piombini e con
suggello recante impressa la dicitura dell'ufficio che ha disposto il
prelievo.
Il responsabile dell'esercizio od un suo rappresentante, o il
detentore della merce, ha facoltà di apporvi un proprio timbro o
sigillo e di ciò si deve far menzione nel verbale di prelevamento di
cui al successivo art. 15.
Su ognuna delle parti costituenti il campione deve figurare, oltre
all'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelievo, la data
del prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale
di prelevamento, nonché la firma di chi esegue il prelievo e del
responsabile dell'esercizio o di un suo rappresentante o del
detentore della merce.
Ove questi ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve
farsi menzione nel verbale di prelevamento.
Le indicazioni previste dal terzo comma del presente articolo
possono essere riportate anche su di un cartellino assicurato al
campione, o alle parti equivalenti che lo compongono in modo da
impedirne il distacco.
Art. 8
Prelevamenti di campioni dalle grandi partite.
Per eseguire il controllo di grandi partite di prodotti giacenti
presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare
campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accettare i
requisiti dell'intera partita.
Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti
i piani di prelevamento dei campioni.
Art. 9
Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea.
Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti
speciali, il Ministro della sanità in applicazione di direttive
comunitarie, può, con proprio decreto, apportare modifiche agli
allegati al presente regolamento per quanto attiene al prelievo dei
campioni.
Art. 10.
Prelevamento e conservazione di campioni di sostanze di particolare
natura.
Nel caso di sostanze alimentari, delle quali si debba controllare
il contenuto di umidità, e di prodotti che per la loro natura, se
posti in recipienti a chiusura ermetica siano soggetti ad
alterazione, si applicano le speciali norme di prelevamento di cui
all'allegato A, paragrafo 4, del presente regolamento.
Il Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui
all'art. 21 detta legge, determina, con proprio decreto, le modalità
di trasporto e conservazione dei campioni di sostanze alimentari da
sottoporre a controlli chimici che, per la loro natura, sono soggette
a subire alterazioni o variazioni dello stato in cui si trovano
all'atto del prelievo.
Art. 11
Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il
trasporto delle sostanze alimentari.
Nel caso di sostanze alimentari nazionali o nazionalizzate
contenute in carri ed altri mezzi di trasporto, gli incaricati della
vigilanza chiedono l'intervento del vettore, nella persona del
rappresentante in loco, ed alla sua presenza provvedono a rimuovere
gli eventuali sigilli, ad effettuare le operazioni di prelievo con
relativo verbale, nonché ad apporre nuovi sigilli al carro e ad altro
mezzo di trasporto.
Art. 12
Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il
trasporto delle sostanze alimentari sotto vincolo doganale o «allo
Stato esteroº.
Nel caso di trasporto sotto vincolo doganale, le operazioni di
ispezione e prelevamento di campioni, salvo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni per gli alimenti di origine animale e per le
sostanze soggette a controlli fitopatologici, si effettuano d'intesa
con la dogana, che procede ai prescritti controlli sulle merci
oggetto del trasporto. Il vettore od il suo rappresentante in loco
assiste alle operazioni e controfirma il verbale di prelevamento,
trattenendone una copia. Altra copia viene trasmessa al mittente ed
una al destinatario a cura degli incaricati della vigilanza.
Nel caso di sostanze alimentari «allo stato esteroº il competente
organo della vigilanza sanitaria - previo accertamento di tale
condizione da parte delle competenti autorità doganali - può accedere
agli spazi doganali, effettuando le operazioni di ispezione e
campionamento in collaborazione con il personale del Ministero delle
finanze e con l'assistenza del vettore o del suo rappresentante in
loco.
Nei due casi suddetti lo operazioni di ispezione e di campionamento
possono essere effettuate, con le medesime garanzie, presso le
imprese destinatarie, se le merci sono importate con la procedura
semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Art. 13
Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali.
I campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche,
parassitologiche e ad altri particolari controlli ed accertamenti,
che per la loro natura e il loro scopo esigano speciali modalità di
prelevamento, debbono essere prelevati dal personale tecnico
appositamente incaricato dall'autorità sanitaria di cui all'articolo
3 del presente regolamento.
Art. 14
Prelevamento dei campioni destinati alla determinazione delle carich
microbiche.
Con le ordinanze previste dall'art. 5, lettera c) , della legge e
dall'art. 69 del presente regolamento, il Ministro della sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità, nel determinare i limiti
delle cariche microbiche, stabilisce altresì i criteri di
campionamento delle varie sostanze alimentari e le modalità di
prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, nonché i relativi
metodi di analisi.
Art. 15
Verbale di prelevamento.
Il verbale di prelevamento da compilarsi in esecuzione dei
precedenti articoli deve contenere:
a) il numero d'ordine per ciascun prelievo;
b) la data, l'ora e il luogo del prelievo;
c) le generalità e la qualifica della o delle persone che
eseguono il prelievo;
d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello
stabilimento, deposito od esercizio in cui è stato eseguito il
prelievo, nonché le generalità della persona che ha assistito al
prelievo della merce in qualità di titolare dell'impresa, di
rappresentante o di detentore della merce;
e) l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle
condizioni ambientali di conservazione e le indicazioni con cui è
posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette e la
dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in contenitori
originali, con particolare cenno all'eventuale originalità ed
integrità delle confezioni;
f) le modalità seguite nel prelievo;
g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla
quale risulti se si è proceduto o meno all'eventuale sequestro della
merce da cui è prelevato il campione;
h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo
rappresentante o il detentore ha trattenuto una copia del verbale e
un campione;
i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza
dell'interessato - titolare dell'impresa, rappresentante o detentore
- e che è stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si è
rifiutato di sottoscriverlo;
l) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare
dell'impresa o di un suo rappresentante, o del detentore della merce;
m) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del
rappresentante o del detentore sul nome e residenza del fornitore
della merce e sulla data della consegna della merce medesima;
n) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del
rappresentante o del detentore sulle aggiunte o manipolazioni subite
dalla merce dopo il ricevimento della stessa;
o) la specifica indicazione della merce eventualmente
sequestrata, oggetto del prelievo;
p) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se
fatte dal titolare dell'impresa, dal rappresentante o dal detentore;
q) l'eventuale peso lordo riportato sul campione;
r) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti
dalla merce all'atto del prelievo.
Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali
vengono inviati al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, mentre
un quarto esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo
rappresenta.
In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrà
essere redatto un quinto esemplare del verbale di prelievo che verrà
spedito senza ritardo all'impresa produttrice, con lettera
raccomandata a carico di quest'ultima.
Il laboratorio di analisi trattiene un esemplare del verbale e
rimette gli altri all'autorità sanitaria che ha disposto il prelievo.
Art. 16
Destinazione del campione.
Una delle parti del campione prelevato a norma dei precedenti
articoli viene consegnata, al momento del prelievo, al responsabile
dell'esercizio o ad un suo rappresentante o al detentore della merce,
escluso l'eventuale vettore, sempre che non trattasi di spedizioniere
doganale rappresentante del proprietario della merce ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43. Le altre, insieme al verbale di prelevamento, vengono
inviate per le analisi nel più breve tempo possibile al laboratorio
pubblico competente per territorio o ad altro laboratorio autorizzato
allo scopo ai sensi dell'art. 1 della legge. Una di tali parti è
utilizzata per l'analisi di prima istanza, un'altra è destinata
all'eventuale analisi di revisione e deve essere conservata per la
durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione
dell'esito dell'analisi all'interessato; ed un'altra parte infine
rimane di riserva per eventuali perizie ordinate dall'autorità
giudiziaria.
In caso di prodotti confezionati, una parte del campione sarà messo
a disposizione dell'impresa produttrice, per la durata di sessanta
giorni, presso il laboratorio di cui al precedente comma.
Nel caso previsto dal precedente art. 11, una parte del campione
viene tenuta presso il laboratorio di analisi competente, a
disposizione del mittente per la durata di sessanta giorni.
Art. 17
Autorizzazione di analisi presso laboratori diversi.
Con riguardo alle attività di controllo e di vigilanza di
rispettiva pertinenza, il Ministro della sanità e le autorità di cui
all'art. 3, comma primo, n. 2) , del presente regolamento, possono
affidare a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 della legge, gli
accertamenti anche ad istituti e laboratori pubblici diversi da
quelli pubblici ordinariamente competenti, previa valutazione della
idoneità tecnica degli stessi a svolgere tale funzione.
Art. 18
Comunicazione dei reperti analitici.
Non appena accertata, con l'esito delle analisi, la non conformità
delle sostanze alle disposizioni di legge, il capo del laboratorio
trasmette il certificato all'autorità sanitaria competente, unendovi
il verbale di prelevamento. Contemporaneamente, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette all'esercente e ad
altri eventuali interessati e, ove l'analisi si riferisca a prodotti
confezionati, al produttore, copia del certificato di analisi
comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di
difesa di cui agli articoli 304, 304- bis , ter , quater e 390 del
codice di procedura penale.
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge,
l'autorità sanitaria di cui all'art. 3 del presente regolamento
procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, senza attendere il
termine previsto per la presentazione della istanza di revisione di
analisi dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanità.
Nel caso in cui il risultato delle analisi non abbia messo in
evidenza irregolarità, ciò deve essere comunicato all'autorità
sanitaria che ha disposto il prelievo, affinché faccia le conseguenti
comunicazioni all'esercente e, ove l'analisi si riferisca a prodotti
confezionati, al produttore.
In caso di mera irregolarità formale rilevabile dall'esame
dell'etichetta o della confezione dei prodotti prelevati, l'autorità
sanitaria ha facoltà di non richiedere l'analisi dei campioni.
Art. 19.
Istanza di revisione di analisi.
L'istanza di revisione di analisi di cui al quarto comma dell'art.
1 della legge, è diretta all'autorità competente ai sensi dell'art.
3, comma primo, n. 2) , del presente regolamento.
Qualora l'istanza di revisione riguardi analisi disposte dai medici
o veterinari preposti rispettivamente agli uffici di sanità marittima
e aerea e agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e
dogana interna, la stessa deve essere rivolta al titolare del
servizio.
Le istanze di cui ai precedenti commi debbono indicare il numero e
la data del verbale di prelevamento e contenere l'eventuale nomina di
un difensore di fiducia.
All'istanza deve essere allegata la quietanza del deposito
provvisorio effettuato presso la tesoreria provinciale per spese di
analisi, nella misura di lire cinquantamila per ogni voce elencata
nell'allegato A, paragrafo 1, del presente regolamento e a
disposizione dell'Istituto superiore di sanità.
L'esito della revisione sarà comunicato agli interessati, senza
ritardo, a cura dell'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art.
3 del presente regolamento.
Nel caso in cui la revisione non confermi le conclusioni
dell'analisi di prima istanza, la quietanza della somma versata deve
essere restituita ai fini del rimborso del deposito provvisorio; nel
caso di conferma, la somma viene versata sull'apposito capitolo di
bilancio dell'Istituto superiore di sanità, dopo la condanna
definitiva o la oblazione.
Nella procedura di revisione di analisi si applicano, in quanto
compatibili, le garanzie stabilite per gli atti peritali dagli
articoli 304, 304- bis , ter , quater e 390 del codice di procedura
penale.
Art. 20.
Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate
all'alimentazione.
Salvo quanto previsto da leggi o regolamenti speciali, il sequestro
previsto dall'art. 1, primo comma, della legge, viene disposto, ove
risulti necessario per la tutela della salute pubblica, dall'autorità
sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
In caso di necessità ed urgenza può procedere al sequestro anche il
personale di cui all'ultimo comma del predetto art. 3, salvo
conferma, nel termine di 48 ore, da parte della autorità sanitaria.
Quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute
pubblica, la merce sequestrata deve essere immediatamente distrutta,
dopo che dalla stessa merce sia stato effettuato il prelevamento dei
campioni. La distruzione, salvo quanto stabilito da norme
particolari, viene disposta dall'autorità sanitaria di cui al n. 2)
del precedente art. 3.
Salvo che l'autorità sanitaria non disponga diversamente, la merce
sequestrata è affidata in custodia, in quanto possibile, al
proprietario o detentore, che è anche responsabile della sua corretta
conservazione.
Dell'operazione di sequestro deve essere compilato motivato e
circostanziato verbale, da redigersi in più copie, delle quali una
viene trattenuta dall'autorità sanitaria, una viene rilasciata al
detentore, le altre vengono trasmesse, con raccomandata a carico al
produttore della merce e ad altri eventuali corresponsabili.
I soggetti di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla
data di ricezione del verbale di sequestro, possono far pervenire le
proprie deduzioni scritte, ed eventuali istanze di dissequestro,
all'autorità sanitaria competente.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, ed acquisito il
referto d'analisi sui campioni prelevati, l'autorità sanitaria
competente ordina il dissequestro della merce che sia risultata
conforme alle norme vigenti.
In caso contrario, l'autorità sanitaria ne accerta la
commestibilità, facendo ricorso, ove occorra, ad ulteriori specifiche
indagini di laboratorio. Dall'esito dell'indagine è immediatamente
informato il procuratore della Repubblica o il pretore competente,
per i successivi provvedimenti.
Art. 21
Destinazione ad impieghi non alimentari delle sostanze alimentari no
commestibili.
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente,
qualora la merce risulti non commestibile ma idonea ad altra
destinazione od a trasformazione industriale per scopi diversi da
quelli dell'alimentazione umana, l'autorità sanitaria competente di
cui all'art. 3 del presente regolamento, può dichiarare consentita
tale destinazione o trasformazione, che dovrà avvenire sotto il
controllo degli organi di vigilanza e con l'osservanza delle
prescrizioni impartite.
Prima che si proceda alla destinazione o trasformazione prevista
nel precedente comma, la predetta autorità sanitaria informa il
procuratore della Repubblica o il pretore competente, per gli
eventuali provvedimenti necessari per il processo penale.
Art. 22
Provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti ed
esercizi.
I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva degli
stabilimenti ed esercizi, previsti dall'art. 15 della legge, sono
adottati con particolare riguardo allo stato di pericolo per la
salute pubblica derivante dalla non igienicità delle operazioni di
lavorazione o deposito, ovvero dalla natura o condizione delle
sostanze prodotte o poste in vendita.
Qualora ricorrano gli estremi per l'adozione di uno dei
provvedimenti di cui al precedente comma, e non sussista grave ed
imminente pericolo per la salute pubblica, l'autorità sanitaria di
cui al n. 2) dell'art. 3 del presente regolamento comunica
all'interessato i fatti accertati, assegnandogli un termine, non
superiore a dieci giorni, per fornire eventuali chiarimenti.
Il provvedimento di chiusura definitiva non preclude la possibilità
di autorizzazione di un nuovo esercizio.
Art. 23
Sospensione dei provvedimenti di chiusura e nomina di un commissario
Quando nel ruolo generale della pretura o, a seconda della
competenza, della procura della Repubblica presso il tribunale, viene
iscritto il carico pendente nei confronti del denunciato, l'autorità
sanitaria competente di cui al n. 2) dell'art. 3 del presente
regolamento, può sospendere - ai sensi dell'art. 14 della legge 26
febbraio 1963, n. 441 - il provvedimento di chiusura temporanea di
uno stabilimento o laboratorio di produzione o di un esercizio di
vendita di sostanze alimentari, adottato ai sensi dell'art. 15 della
legge, nominando un commissario per la vigilanza permanente
sull'osservanza della disciplina igienico-sanitaria nell'ambito
dell'attività svolta dal laboratorio o stabilimento o esercizio.
Le mansioni di commissario non possono essere affidate al personale
che svolge l'attività di vigilanza di cui all'art. 3 del presente
regolamento.
Art. 24
Compiti del commissario per la vigilanza.
Il commissario di cui all'articolo precedente:
1) deve risiedere nell'ambito della provincia nella quale ha
sede lo stabilimento, deposito o esercizio e deve possedere le
capacità tecnico-scientifiche richieste dal tipo di attività dello
stabilimento o dell'esercizio;
2) assume la responsabilità dell'igiene delle lavorazioni
effettuate anche per quanto riguarda i procedimenti tecnologici;
3) ha diritto ad un compenso forfettario a carico del titolare
dello stabilimento o esercizio, da stabilirsi di volta in volta con
decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alla
potenzialità dello stabilimento o esercizio, alla sua produzione
durante il periodo di gestione commissariale e all'impiego richiesto
dalla vigilanza.
Tale compenso, comprensivo di qualsiasi indennità o rimborso, non
può in alcun caso superare la somma di lire trentamila giornaliere;
è, tuttavia dovuta una indennità di missione per gli spostamenti
fuori comune, corrispondente a quella degli impiegati dello Stato di
qualifica pari al parametro 387.
Il predetto compenso viene liquidato e pagato alla scadenza
dell'incarico, od anche in corso di gestione quando questa si
protragga per oltre un mese.
La nomina del commissario può essere revocata in ogni momento con
provvedimento motivato. Il commissario cessa comunque dall'incarico
allo scadere del periodo di chiusura dello stabilimento, od
esercizio, che era stato fissato dall'autorità sanitaria competente
nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 15 della legge,
ovvero quando sia intervenuta sentenza di proscioglimento.
In caso di necessità, di cui peraltro deve essere fatta menzione
nelle premesse del decreto di nomina del commissario, si può
prescindere dal requisito della residenza previsto al n. 1) del
presente articolo.
Art. 25
Autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione
e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari.
soggetto ad autorizzazione sanitaria l'esercizio di stabilimenti
di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi
all'ingrosso di sostanze alimentari.
Salvi i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali,
ne prevedano il rilascio da parte del Ministro della sanità,
l'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata:
a) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in
materia medica, nel caso di laboratori e stabilimenti per la
produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari
di origine vegetale e nei casi previsti in deroga alla successiva
lettera b) ;
b) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in
materia veterinaria, nel caso di impianti di macellazione e di
laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione e il
confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale, o miste
di origine prevalentemente animale, ad eccezione degli stabilimenti
che trattano latte e prodotti derivati, sostanze alimentari miste di
origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario;
c) dal comune, o consorzio di comuni, attraverso le unità
sanitarie locali, nel caso di depositi all'ingrosso di alimenti di
origine vegetale e animale e nel caso di piccoli laboratori
artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze
alimentari e bevande.
Art. 26
Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione.
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo
precedente debbono contenere:
a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del
laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del
deposito all'ingrosso;
c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze
alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o
tenere in deposito;
d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali
marchi depositati che valgano ad identificare l'impresa;
e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello
stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e
confezionamento o del deposito all'ingrosso.
Le domande debbono, inoltre, essere corredate:
1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore
a 1:500. In casi particolari potranno essere richieste piante più
dettagliate;
2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle
attrezzature;
3) dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento
idrico, alla idoneità della rete di distribuzione, nonché dalla
documentazione sulla potabilità dell'acqua, qualora non si tratti di
acquedotti pubblici;
4) dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei
rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per
la depurazione delle acque;
5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la
salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla
documentazione di tali sistemi, ove richiesta;
6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.
I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di
produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo
comma e dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo.
I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si
trovano nelle condizioni previste dall'art. 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme
sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche
prescritte dalla suddetta norma.
Art. 27
Rilascio delle autorizzazioni.
L'autorità sanitaria competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto
approntamento dei locali e degli impianti destinati alla produzione,
preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari,
rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge, previo
accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente
regolamento e leggi e regolamenti speciali.
L'autorizzazione di cui al comma precedente deve contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o
laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento, o del
deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari;
c) l'indicazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzata
la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione;
d) la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti
ai requisiti igienico-sanitari prescritti;
e) l'indicazione degli eventuali marchi depositati e degli
estremi relativi al deposito degli stessi;
f) le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie al fine
di assicurare che le sostanze prodotte siano idonee, sotto il profilo
igienico-sanitario.
L'impresa titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione
all'autorità sanitaria competente di eventuali variazioni degli
elementi di cui alle lettere a) ed e) del precedente comma. Nel caso
di variazione degli elementi di cui alla lettera e) l'impresa
interessata dovrà darne comunicazione all'autorità sanitaria
competente dopo l'avvenuta registrazione e prima del loro impiego. La
variazione degli elementi di cui alle lettere a) ed e) comporta
l'aggiornamento da parte dell'autorità sanitaria competente,
dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
Qualora l'impresa titolare dell'autorizzazione intenda variare
taluno degli elementi di cui alle lettere b) e c) , o apportare
modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d) , deve darne
preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente.
La variazione degli elementi di cui alle lettere b) e c) comporta
il rilascio di una nuova autorizzazione.
Le modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d) possono
essere effettuate previo nulla osta dell'autorità sanitaria
competente, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte dell'impresa interessata. Qualora,
trascorso il predetto termine, l'autorità sanitaria non si sia
pronunciata, almeno in via interlocutoria il nulla osta si intende
concesso.
L'autorità sanitaria competente annota su apposito registro gli
estremi delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni intervenute e
gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.
Art. 28
Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di
produzione e confezionamento.
L'autorità sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti
e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di cui
all'art. 25, fatti salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamenti
speciali, siano provvisti di locali distinti e separati:
a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle
sostanze destinate all'alimentazione;
c) per il deposito dei prodotti finiti;
d) per la detenzione di sostanze non destinate
all'alimentazione.
I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo
ed alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o dei
prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire
l'igienicità di prodotti in lavorazione.
Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno dello
stabilimento o del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad
abitazione od uffici, sono soggetti ad accertamento dei requisiti
igienico-sanitari.
Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio
per il consumo è obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi
diversi da quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee
a garantire l'igienicità dei prodotti.
L'autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in
relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i
locali di cui alle lettere a) , b) , c) e d) siano riuniti in un
unico locale di adeguata ampiezza.
L'autorità sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali
siano:
1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata
pulizia;
2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle
attrezzature e l'affollamento del personale;
3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo
igienico-sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare
condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari
esigenze di lavorazione; aerabili - naturalmente o artificialmente -
sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare
lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione - naturale o
artificiale - tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione
delle sostanze alimentari;
4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano in rapporto al
tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e
disinfettabili;
5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di
roditori, ed altri animali od insetti;
6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo
quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di
autorizzazione.
Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi ed i
salumi, nonché i vini, gli aceti, i liquori e le acquaviti,
l'autorità sanitaria competente potrà prescrivere requisiti diversi
da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali
di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento.
Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non
trasformati potrà derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4) .
Gli stabilimenti elaboratori di produzione devono essere inoltre
provvisti:
a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei
sotto profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la
facile, rapida e completa pulizia.
Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze
alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e
confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi
dell'art. 11 della legge e relativi decreti di attuazione;
b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di
refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti
finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo
renda necessario;
c) di acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo.
Ove non sia disponibile una quantità sufficiente di acqua
potabile si può ricorrere ad acqua con caratteristiche
chimico-fisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti
microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le
sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili.
vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di
lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti,
delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con
tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo art. 29.
L'autorità sanitaria accerterà che le reti di distribuzione
interna delle acque potabili e non potabili siano nettamente
separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare
possibilità di miscelazione;
d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze
igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti
a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.
I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante
dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere pareti e
pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e
disinfettabile.
Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere
previsto un numero di lavabi, con comando non manuale dell'erogazione
dell'acqua, facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione.
I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale
addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità
sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con
erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti
tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con
asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da
cestinare dopo l'uso.
Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali
lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il
deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli
usati per il lavoro.
Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di
lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione;
e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti
alle esigenze dell'igiene sia per lo smaltimento delle acque di
rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che
debbono essere rimossi al più presto dalle aree e dai locali di
lavorazione e confezionamento;
f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e ove necessario, di
inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei
rifiuti stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in
aree opportunamente protette.
I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento
annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari
destinate prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi,
ancorché muniti di attrezzature, impianti ed utensili in conformità
alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, devono
adeguarsi alle disposizioni del presente articolo, in relazione alle
effettive esigenze igieniche dell'attività svolta accertate di volta
in volta dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 25.
Art. 29
Norme igieniche per i locali e gli impianti.
I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili di cui agli
articoli precedenti, debbono essere mantenuti nelle condizioni
richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e
straordinaria pulizia. Essi, dopo l'impiego di soluzioni detergenti e
disinfettanti, e prima della utilizzazione, debbono essere lavati
abbondantemente con acqua potabile per assicurare l'eliminazione di
ogni residuo.
La corrispondenza delle acque impiegate negli stabilimenti e
laboratori, non provenienti dai pubblici acquedotti, ai requisiti
previsti dall'art. 28 del presente regolamento deve essere accertata
dall'autorità sanitaria competente mediante periodici controlli,
eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Per le particolari esigenze e le caratteristiche di taluni settori
della produzione, in caso di insufficiente disponibilità di acqua
potabile, può essere ammesso l'uso di altra acqua, ma comunque
rispondente ai requisiti microbiologici e, relativamente alle
tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici
prescritti per le acque potabili. Tale acqua potrà essere utilizzata
anche oltre i limiti di impiego di cui al precedente art. 28 previa
autorizzazione della competente autorità sanitaria.
La stessa autorità sanitaria potrà esonerare da tali obblighi per
le lavorazioni in cui, a causa di particolari necessità tecnologiche,
possa essere giustificato l'impiego di acque non rispondenti ai
requisiti di cui sopra, purché il procedimento tecnologico assicuri
in ogni caso l'assoluta salubrità del prodotto finito.
Nei locali di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo
precedente è consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è
determinato da esigenze di manutenzione, disinfezione e
disinfestazione degli impianti e dei locali, nei quantitativi
ragionevolmente necessari per tali usi e sempreché disposizioni
speciali non ne vietino l'uso e la detenzione.
Le materie coloranti, gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici
debbono essere custoditi in depositi separati da quelli destinati
alla custodia delle sostanze chimiche e degli utensili usati per la
pulizia e disinfezione.
Art. 30
Requisiti dei depositi all'ingrosso.
I depositi all'ingrosso debbono possedere caratteristiche di
costruzione nonché impianti ed attrezzature tali da soddisfare le
esigenze di una buona conservazione delle sostanze alimentari, in
rapporto alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in deposito.
Ai depositi suddetti si estendono, in quanto ricorrano le
condizioni per la loro applicabilità le disposizioni di cui al
precedente art. 28.
Art. 31
Requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanz
alimentari e bevande.
Gli spacci di vendita ed i banchi di generi alimentari debbono
essere forniti, sia nelle mostre che negli eventuali depositi, di
mezzi idonei ad una adeguata conservazione delle sostanze alimentari,
in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.
Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad autorizzazione
sanitaria ed amministrativa, i locali destinati a cucina e magazzini,
nonché gli impianti ed i servizi, debbono essere riconosciuti idonei
a norma dell'art. 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112. Le apparecchiature,
gli utensili, le attrezzature ed i materiali che comunque sono
destinati a venire a contatto con gli alimenti debbono essere
conformi alle norme vigenti.
Le norme particolari concernenti l'igiene degli spacci, delle
mescite, delle trattorie e degli altri esercizi pubblici nei quali
vengono manipolate e somministrate sostanze alimentari, sono
stabilite dai regolamenti comunali d'igiene.
I regolamenti medesimi fissano altresì i requisiti igienici
necessari per la vendita promiscua di alimenti.
La vendita ambulante di sostanze alimentari, ove non espressamente
vietata dalle norme vigenti, deve essere effettuata con mezzi idonei
ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze alimentari, in
rapporto alla loro natura od alle loro caratteristiche.
Gli alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema
a base di uova e latte (crema pasticciera), yogurt nei vari tipi,
bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con
copertura di gelatina alimentare, debbono essere conservati a
temperatura non superiore a +4ºC.
Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti
pronti, snacks, polli, etc.) debbono essere conservati da +60ºC a
+65ºC.
Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti,
roast-beef, etc.), e le paste alimentari fresche con ripieno debbono
essere conservati a temperatura non superiore a +10ºC.
Art. 32
Distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e
bevande.
I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e
bevande debbono corrispondere ai seguenti requisiti:
1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno
che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti
distribuiti;
2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le
sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della
legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e
disinfezione;
3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da
non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze
alimentari e bevande;
4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata
attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una
temperatura non superiore a +4ºC;
delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non
superiore a -18ºC;
delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65ºC, o
comunque non inferiore a + 60ºC, ed avere inoltre un congegno
automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari
quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti
stabiliti;
5) essere collocati in maniera tale da non essere situati in
vicinanza di sorgenti di calore;
6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad
insudiciamenti od altre contaminazioni.
Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve
provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che
debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o
sostituiti con la necessaria frequenza.
Della installazione dei suddetti distributori deve essere data
comunicazione scritta all'autorità cui spetta l'esercizio della
vigilanza igienico-sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, n.
3), del presente regolamento.
Art. 33
Requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande poste in vendita
a mezzo di distributori automatici o semiautomatici.
Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di
distributori automatici o semiautomatici debbono:
1) essere prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti
dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del presente
regolamento;
2) corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive
denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le
caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.
Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a
mezzo di distributori automatici e semiautomatici sono tenute ad
accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitari
previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche
proprie del prodotto.
Sui distributori automatici o semiautomatici debbono essere
riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile
all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in
distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art.
64 del presente regolamento, nonché l'indicazione dell'eventuale
presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni.
Art. 34
Idoneità sanitaria del personale addetto al rifornimento dei
distributori.
Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che
venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione,
anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso del libretto
di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del presente regolamento.
Art. 35
Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi.
Nei locali di cui all'art. 2, lettera a) , del presente regolamento
debbono essere attuati efficaci mezzi di lotta e di precauzione
contro gli insetti, i roditori ed altri animali nocivi.
Tali mezzi non debbono costituire pericolo di danno anche indiretto
per l'uomo, a causa di contaminazione delle sostanze alimentari.
Art. 36
Sostanze alimentari deperibili in deposito in stato di alterazione.
Le sostanze alimentari deperibili che si trovino in stato di
alterazione non possono essere tenute in deposito. Tuttavia, qualora
sia dimostrabile l'impegno del fornitore al loro ritiro, ovvero
l'assolvimento degli obblighi previsti da disposizioni speciali in
materia, tali sostanze debbono essere tenute in locali, o parti di
locali, separati da quelli di conservazione delle sostanze
alimentari, destinate alla vendita o somministrazione.
Le suddette sostanze debbono essere contraddistinte da cartelli
indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.
Art. 37
Libretto di idoneità sanitaria.
Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e
vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore
dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a
titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche
temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o
indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto
di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato
dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi
dell'art. 3, comma primo, n. 3) , del presente regolamento, previa
visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente
non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia
comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.
Il libretto di idoneità sanitaria distribuito al sensi del
successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di
trasferimento del titolare da un comune all'altro.
Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il
lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una
dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza,
attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza
ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità
sanitaria.
Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è
istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato.
L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n.
3) , del presente regolamento, può disporre in ogni momento
accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo
comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga
necessari ai fini della tutela della salute pubblica.
Art. 38
Profilassi del personale.
1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti
di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria
competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della
vaccinazione antitifico-paratifica.
Art. 39
Accertamenti sanitari preventivi.
Le visite mediche per il rilascio del libretto di idoneità
sanitaria, quello di rinnovo, come pure quelle eseguite nell'ambito
dell'attività di controllo, sono effettuate dai medici in servizio
presso le unità sanitarie locali.
Per le indagini e gli accertamenti microbiologici, sierologici,
radiologici e per ogni altro accertamento ritenuto necessario a
completamento della visita per il rilascio del libretto e di quello
successivo di rinnovo o controllo, l'autorità sanitaria competente si
avvale dei servizi sanitari comunali o provinciali, che sono tenuti
ad eseguire gli accertamenti e le indagini richieste o a verificarne
i risultati.
Art. 40
Caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria.
Il libretto di idoneità sanitaria, redatto secondo il modello E
allegato al presente regolamento, viene distribuito gratuitamente
entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Nel libretto debbono essere annotati:
a) la data e i risultati della prima visita di accertamento e
delle indagini complementari a tale scopo eseguite;
b) la data e i risultati delle visite mediche di controllo o per
il rinnovo del libretto nonché delle relative indagini complementari;
c) la data delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative
praticate, il tipo di vaccino usato, la via di somministrazione e le
eventuali reazioni.
Art. 41
Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia
del personale.
I libretti di idoneità sanitaria del personale debbono essere
conservati sul posto di lavoro a cura del titolare o conduttore
dell'esercizio, il quale ha altresì l'obbligo di presentarli ad ogni
i richiesta degli organi di vigilanza.
I titolari o conduttori dell'esercizio hanno l'obbligo di segnalare
immediatamente all'autorità sanitaria i casi sospetti di malattie
infettive e contagiose del personale dipendente per l'adozione degli
eventuali provvedimenti conseguenziali, ivi compresa l'eventuale
sospensione dell'attività lavorativa.
I titolari o conduttori dell'esercizio hanno altresì l'obbligo di
richiedere al personale assentatosi per causa di malattia per oltre
cinque giorni il certificato medico dal quale risulti che il
lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla
malattia medesima. A tal fine, i medici curanti od i medici di cui
all'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
tenuti a rilasciare l'attestazione sopra richiesta.
Art. 42
Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.
Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il
personale di cui al primo comma dell'art. 37 deve indossare tute o
sopravesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano
la capigliatura.
Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e
confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve
indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché
idoneo copricapo che contenga la capigliatura.
Le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo debbono essere
tenuti puliti; inoltre, il personale deve curare la pulizia della
propria persona e in particolare delle mani e deve eseguire il
proprio lavoro in modo igienicamente corretto.
L'autorità sanitaria può disporre particolari misure per
determinate lavorazioni ed in casi specifici.
Art. 43
Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze
alimentari in generale.
Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo
igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata
protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate,
evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa
derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti
atmosferici o da altri fattori ambientali.
fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto
adoperato, in materia tale che dal medesimo non derivi insudiciamento
o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.
vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre
sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le
caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che
si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi
contaminazione o insudiciamento.
Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento,
l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi di trasporto
in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato è affidato al servizio sanitario dell'amministrazione medesima.
Art. 44
Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto
terrestre.
Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:
a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto
delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per
la distribuzione ai dettaglianti;
c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e
congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.
L'autorizzazione viene rilasciata:
1) dall'organo della regione, o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in
materia medica, per le cisterne e gli altri contenitori di cui alla
lettera a) e per i veicoli di cui alla lettera b) ;
2) dall'organo della regione, o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in
materia veterinaria, per i veicoli di cui alla lettera c) .
Per i veicoli adibiti al trasporto nel solo ambito del territorio
comunale l'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità sanitaria
competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3) , del presente
regolamento. fatto salvo quanto diversamente previsto, per i
trasporti di carni nell'ambito del territorio comunale, dalle
disposizioni speciali del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e
successive modificazioni.
La competenza territoriale al rilascio dell'autorizzazione di cui
al presente articolo è determinata in relazione alla residenza del
proprietario del veicolo risultante dall'iscrizione al pubblico
registro automobilistico.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di
trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato.
Art. 45
Presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni
preventive dei mezzi adibiti al trasporto.
Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente
articolo debbono contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) gli estremi d'identificazione del veicolo;
c) l'indicazione delle sostanze alimentari al cui trasporto si
intende destinare il veicolo;
d) l'indicazione dei luoghi ove di norma l'impresa ricovera il
veicolo ai fini delle operazioni di lavaggio, disinfezione e
disinfestazione.
Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione della
ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati
a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono
conformi ai requisiti di legge.
Le domande relative ai veicoli già in esercizio per trasporto
alimentare possono non essere corredate dalla dichiarazione di cui al
comma precedente. La disposizione si estende anche ai mezzi di
trasporto prodotti nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 46
Validità o registrazione delle autorizzazioni sanitarie.
L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 44, è
valida per due anni dalla data del rilascio.
Le autorità sanitarie annotano su apposito registro gli estremi
delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni concernenti l'idoneità
sanitaria delle cisterne e dei contenitori e gli eventuali
provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.
Un elenco delle autorizzazioni revocate o non rinnovate, corredato
di tutti gli elementi necessari all'identificazione del veicolo,
delle cisterne o del contenitore e del luogo di abituale custodia,
viene inviato semestralmente, in duplice copia, al Ministero della
sanità.
Art. 47
Mantenimento dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto
Il trasportatore è tenuto a mantenere il veicolo nella condizione
di idoneità di cui all'art. 43 e a sospenderne l'utilizzazione in
caso di inidoneità.
L'autorità sanitaria ove accerti direttamente e a mezzo degli
organi di vigilanza che il veicolo non è più idoneo al trasporto
delle sostanze alimentari specificate nell'autorizzazione sanitaria,
provvede all'immediato ritiro dell'autorizzazione stessa, dandone
notizia al comando di polizia stradale della provincia in cui è stata
rilasciata.
Art. 48
Requisiti delle cisterne e dei contenitori.
Le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto di sostanze
alimentari debbono avere:
1) rivestimento interno costruito con materiale che risponda ai
requisiti specifici previsti dall'art. 11 della legge e dei relativi
decreti di attuazione;
2) serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti
interne ad angoli o spigoli smussati, o raccordati in modo che le
operazioni di lavaggio e disinfezione si possano eseguire agevolmente
e l'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni;
3) apertura che consenta un facile accesso all'interno;
4) portelli con idonee guarnizioni a tenuta;
5) quando necessario, protezione termica e se del caso
verniciatura esterna metallizzata;
6) attacchi di carico e scarico ed ogni altro accessorio
utilizzato per dette operazioni facilmente smontabili, in modo da
poter essere sottoposti senza difficoltà al lavaggio e alla
disinfezione.
Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono
essere punzonati o recare un contrassegno metallico inasportabile con
gli estremi dell'attestazione di idoneità.
Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i
contenitori debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e
disinfezione con mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua
potabile.
Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il
trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 44.
Copia dei verbali compilati per le infrazioni alle norme di cui
sopra deve essere trasmessa all'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione.
Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede
interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai
trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.
Art. 49
Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni dei prodotti ittici.
I veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a
chiusura ermetica e debbono:
a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a
contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e
rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre
le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con
angoli e spigoli arrotondati;
b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e
quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla
corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il
pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste
di imballaggio.
I veicoli o mezzi adibiti al trasporto dello carni non possono
essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra
merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno
stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in
appositi contenitori.
Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e
della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967.
Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti
costruiti con materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art.
11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in
caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresì lavate e
semicotte o cotte.
I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono
essere a chiusura ermetica e possedere oltre ai requisiti di cui al
primo comma, lettera a) , del presente articolo, dispositivi atti ad
assicurare la raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio ed evitarne
il ristagno sul pavimento.
Al trasporto dei prodotti della pesca si applicano le prescrizioni
di cui al precedente quarto comma.
La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle
carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al più presto dopo
ultimato lo scarico.
Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede
interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai
trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.
Art. 50
Idoneità igienico-sanitaria dei veicoli e dei contenitori impiegati
per i trasporti di sostanze alimentari, immatricolati all'estero.
Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche concordate in
sede internazionale, le disposizioni del presente regolamento si
applicano anche ai veicoli ed ai contenitori
provenienti dall'estero impiegati per il trasporto di sostanze
alimentari.
I mezzi di trasporto di cui al comma precedente possono transitare
attraverso i posti di confine dietro esibizione di attestato
rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine, dal quale
risulti l'idoneità igienico-sanitaria del veicolo o contenitore.
Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o
contenitore, pur dettando prescrizioni specifiche analoghe a quelle
previste nel presente regolamento, non preveda né consenta il
rilascio dell'attestato di cui al precedente comma, l'impresa estera
di trasporto può chiedere tale attestazione al Ministero della sanità
che la rilascia direttamente o attraverso un organo da esso delegato
previo esame comparato delle rispettive legislazioni.
Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o
contenitore non stabilisca requisiti specifici di carattere
igienico-sanitario, l'attestazione può essere rilasciata dal
Ministero della sanità direttamente o attraverso un organo da esso
delegato previo esame di documentata domanda dell'impresa estera di
trasporto.
Art. 51
Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto.
Il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato C al
presente regolamento deve essere effettuato con modalità atte a
garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate
nell'allegato stesso.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità,
può aggiornare con proprio decreto l'allegato di cui al precedente
comma.
Art. 52
Sostanze alimentari per cui sono prescritte, ai fini del trasporto,
specifiche dichiarazioni di scorta.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità,
stabilisce con proprio decreto l'elenco delle sostanze alimentari per
il trasporto delle quali, in considerazione di particolari esigenze
di natura igienico-sanitaria, è necessario adottare le misure che
seguono.
Le sostanze alimentari di cui al precedente comma devono essere
accompagnate da una dichiarazione o altro documento equipollente del
venditore o dello spedizioniere nella quale sono indicati:
1) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del
venditore o dello spedizioniere;
2) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del
destinatario;
3) la località di destinazione;
4) l'indicazione precisa delle sostanze alimentari trasportate
ed il loro quantitativo;
5) la dichiarazione che le sostanze alimentari sono conformi
alle norme vigenti.
La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere esibita ad
ogni richiesta degli organi di vigilanza e consegnata a fine viaggio
al destinatario che è tenuto a conservarla per almeno trenta giorni a
disposizioni dei predetti organi di vigilanza.
Nel caso di tentata vendita all'ingrosso, nella dichiarazione di
cui sopra sono omesse le indicazioni previste ai punti 2) e 3) e che
sono sostituite dalla indicazione che la merce è destinata alla
tentata vendita. L'incaricato della vendita è tenuto a comunicare
entro dieci giorni al fornitore il nome o la ragione sociale, la
sede, il domicilio dell'acquirente e la località di consegna o, nel
caso in cui la tentata vendita non sia conclusa, delle persone alle
quali è stata effettuata la consegna. Il fornitore è tenuto a
conservare per almeno sessanta giorni tale comunicazione.
Art. 53
Sequestro, durante il trasporto, di sostanze alimentari
potenzialmente nocive.
Qualora gli organi di vigilanza, a seguito dei controlli effettuati
sui trasporti delle sostanze alimentari, rilevino che le sostanze
stesse non rispondano ai requisiti della legge o di norme e
regolamenti speciali e vi siano ragionevoli sospetti di pericolo per
la salute pubblica, l'autorità sanitaria può disporre il sequestro
delle sostanze alimentari trasportate con l'osservanza delle
disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 20 del presente
regolamento.
L'eventuale trasferimento delle sostanze poste sotto sequestro deve
avvenire sotto scorta sanitaria. A tal fine, l'autorità sanitaria
dispone che il mezzo venga accompagnato dal personale sanitario di
cui all'ultimo comma dell'art. 3, all'uopo incaricato con l'ordine di
servizio di cui nel successivo comma.
Detto personale è responsabile della regolarità del trasferimento
delle sostanze alimentari poste sotto sequestro e dell'ottemperanza
alle norme che verranno impartite al riguardo con speciale ordine di
servizio, dall'autorità che ha disposto il sequestro ed il
trasferimento delle sostanze predette.
L'ordine di servizio deve essere redatto in quattro copie, una
delle quali viene rilasciata al trasportatore, una viene trattenuta
dall'autorità sanitaria che ha disposto il trasferimento delle
sostanze sotto scorta sanitaria e le altre vengono consegnate,
all'inizio del servizio, al personali di scorta. Su queste due copie
debbono essere annotati a cura del predetto personale gli eventuali
inconvenienti verificatisi durante il trasferimento.
Una delle due copie, che debbono essere firmate dall'autorità
sanitaria destinataria per la presa in consegna delle sostanze
alimentari sequestrate, viene rilasciata al personale di scorta, la
restituzione all'autorità sanitari che ha posto il servizio e la
seconda viene trattenuta l'autorità sanitaria destinataria.
L'autorità sanitaria territorialmente competente riguardo alla
località di destinazione delle sostanze alimentari poste sotto
sequestro verrà immediatamente informata del trasferimento le
sostanze stesse, da parte dell'autorità sanitaria che ha disposto il
sequestro ed il trasferimento ed è, a sua volta, tenuta ad informare
quest'ultima degli ulteriori provvedimenti adottati.
Art. 54
Confezioni delle materie coloranti.
Le materie coloranti indicate nell'elenco di cui all'art. 10 della
legge, destinate ad essere impiegate nella colorazione delle sostanze
alimentari, debbono essere poste in commercio in confezioni chiuse
all'origine su cui debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale e sede della ditta produttrice o
confezionatrice e sede dello stabilimento di produzione o
confezionamento; oppure, ove trattisi di prodotti fabbricati
nell'ambito della C.E.E., il nome o ragione sociale e la sede della
ditta commerciale responsabile dell'immissione in commercio del
prodotto, individuata in base alla legislazione dello Stato membro
della C.E.E.;
b) la dicitura «coloranteº da aggiungere alle sostanze
alimentari per le quali ne è sentito l'impiego, oppure «per sostanze
alimentari (uso limitato)º;
c) la denominazione dei coloranti secondo la nomenclatura
indicata nell'elenco di cui al citato art. 10 della legge;
d) il peso netto.
Art. 55
Sostanze alimentari trattate con materie coloranti.
Le sostanze alimentari colorate debbono recare sulla confezione e,
se vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui all'art. 66 del
presente regolamento denominante le sostanze alimentari, la dicitura:
«colorato con...º seguita dalla denominazione o dalla corrispondente
sigla della sostanza colorante, secondo la nomenclatura riportata nei
decreti ministeriali di cui all'art. 10 della legge.
L'osservanza dell'obbligo stabilito dal comma precedente esime
dall'osservanza degli obblighi concernenti l'indicazione della
colorazione stabilita da altre norme regolamentari.
Art. 56
Sostanze naturali che esplicano un effetto colorante secondario.
Le disposizioni previste dagli articoli 54 e 55 del presente
regolamento non si applicano alle sostanze naturali dotate di
proprietà aromatiche, saporose o nutritive che esplicano un effetto
colorante secondario quali la paprica, la curcuma, lo zafferano e il
legno di sandalo.
L'aggiunta di tali sostanze deve essere indicata tra gli
ingredienti sulla confezione o su etichetta appostavi e, nel caso di
sostanze alimentari vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui al
successivo art. 66 denominante le sostanze alimentari, secondo le
modalità e nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 63
del presente regolamento.
Art. 57
Impiego di ingredienti e di semilavorati colorati nella preparazione
di sostanze alimentari composte.
Nella preparazione di prodotti alimentari risultanti dalla
mescolanza di più sostanze possono essere impiegate sostanze colorate
a norma di legge anche quando non è autorizzata la colorazione del
prodotto alimentare finito, purché non si determini la colorazione di
massa del prodotto stesso.
I semilavorati destinati alla preparazione di sostanze alimentari
di cui è ammessa la colorazione possono essere colorati, fermo
restando per essi quanto stabilito dal precedente art. 55.
Art. 58
Impiego di additivi chimici autorizzati nella produzione di sostanze
alimentari.
Con decreto emanato ai sensi dell'art. 22 della legge il Ministro
della sanità stabilisce apposite norme per l'impiego di additivi
chimici autorizzati, in particolare per quanto riguarda le miscele
degli stessi, le mescolanze di additivi chimici con diluenti e
solventi, supporti, sostanze alimentari, nonché il loro impiego nei
semilavorati.
Fino a quando non saranno emanate le disposizioni di cui al comma
precedente e per quanto non previsto dal presente regolamento in
materia di impiego degli additivi chimici, si fa rinvio al decreto
ministeriale del 31 marzo 1965, e successive modificazioni, in
materia di disciplina di additivi chimici consentiti nella
preparazione e per la conservazione di sostanze alimentari.
Art. 59
Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514.
Art. 60.
Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514.
Art. 61.
Indicazioni per le confezioni di additivi.
Gli additivi chimici debbono essere posti in commercio in
confezioni chiuse all'origine sulle quali sono riportate, salvo
deroghe previste da altre norme, le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa
produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento di
produzione, preparazione e confezionamento; oppure, ove si tratti di
prodotti fabbricati in altri Paesi della C.E.E., il nome o la ragione
sociale e la sede dell'impresa commerciale responsabile
dell'immissione in commercio del prodotto, individuato in base alla
legislazione dello Stato membro della C.E.E. in cui essa risiede;
b) la dicitura «additivoº da aggiungere solo alle sostanze
alimentari per le quali ne è consentito l'impiego, oppure la dicitura
«per alimenti (uso limitato)º;
c) la indicazione del gruppo di appartenenza, seguita dalla
denominazione chimica o dalla corrispondente sigla, secondo la
nomenclatura riportata nei decreti di cui all'art. 22 della legge e,
nel caso di miscele, anche le relative percentuali;
d) il peso netto.
Le indicazioni di cui alla lettera c) vengono stabilite, per gli
aromi, dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 22 della
legge.
Art. 62
Indicazioni per le sostanze alimentari trattate con additivi chimici
Salvo quanto previsto nei decreti del Ministro della sanità emanati
ai sensi dell'art. 22 della legge, le sostanze alimentari trattate
con gli additivi chimici o che, comunque li contengano, debbono
recare sulla confezione o, se venduti sfusi, sull'apposito cartello
di cui all'art. 66 del presente regolamento, denominante la sostanza
alimentare, oltre alle indicazioni di cui all'art. 64, anche