Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (in

 Gazz. Uff., 16 luglio, n. 193). - Regolamento di esecuzione della l.

 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di

 disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

 alimentari e delle bevande.

 

Art. 1

 Norma generale.

 

  Agli effetti del presente regolamento, il termine «leggeº senza

 ulteriori precisazioni, si intende riferito alla legge 30 aprile

 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dalla

 legge 6 dicembre 1965, n. 1367.

 

Art. 2

 Oggetto della vigilanza.

 

  Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a

 vigilanza da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il

 commercio e l'impiego:

      1) delle sostanze destinate all'alimentazione;

      2) degli utensili da cucina e da tavola;

      3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché

 degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a

 contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste

 e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle

 sostanze stesse;

      4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a

 contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della

 produzione e del commercio;

      5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle

 piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al

 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

   Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria:

      a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature

 usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle

 sostanze alimentari;

      b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al

 commercio delle sostanze alimentari;

      c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.

 

Art. 3

 Individuazione delle autorità sanitarie competenti.

 

  La vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento è

 esercitata:

      1) dal Ministero della sanità, attraverso i propri organi

 centrali, ovvero attraverso gli uffici di sanità marittima e aerea e

 gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna;

      2) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di

 Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento;

      3) dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie

 locali.

   L'autorità sanitaria, per l'espletamento dei servizi di vigilanza

 sull'igiene degli alimenti, si avvale dell'opera, del personale

 all'uopo posto alle proprie dipendenze, nonché in particolari

 circostanze, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale di

 altre amministrazioni, previa intesa con le stesse amministrazioni.

 

Art. 4

 Attività informativa e di coordinamento operativo delle autorità

 sanitarie periferiche.

 

  Spetta all'organo regionale o provinciale di cui al n. 2) del

 precedente art. 3, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sentito il

 direttore del competente istituto incaricato della vigilanza per la

 repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti

 agrari:

      1) coordinare la vigilanza di cui all'art. 2 del presente

 regolamento, attuando unità di interventi e di criteri nelle

 ispezioni, nel prelievo dei campioni e nelle denunce:

      2) formulare proposte o suggerimenti di ordine tecnico al

 Ministero della sanità sulla base dei prelievi effettuati in

 occasione di interventi di competenza;

      3) segnalare al Ministero della sanità nuove forme di infrazioni

 riscontrate nell'ambito della vigilanza.

 

Art. 5

 Ambito della vigilanza operativa

 

  Gli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento,

 salvo quanto previsto al successivo art. 12, possono procedere in

 qualsiasi momento ad ispezioni o prelievi di campioni negli

 stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei

 magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita, negli

 alberghi, ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi, nonché

 nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa,

 ed in genere ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo per il

 consumo e si smerciano sostanze alimentari.

   La vigilanza si esercita altresì sulle merci, sia all'atto della

 spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo a

 destinazione.

   Nel caso di trasporti aerei, ferroviari e navali, le operazioni di

 ispezione o prelevamento si effettuano con l'assistenza del vettore

 negli impianti di partenza e di arrivo.

   A tale scopo il personale delle amministrazioni ferroviarie nonché

 quello delle imprese di navigazione marittima, aerea, lacunale e

 fluviale e di trasporto stradale non può impedire le ispezioni ed i

 prelievi di campioni ritenuti necessari dagli organi di vigilanza né

 può condizionarne l'esecuzione ad una preventiva autorizzazione

 amministrativa.

 

Art. 6

 Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad

 analisi chimica.

 

  Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo

 quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o

 quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le

 modalità stabilite dall'allegato A del presente regolamento.

   Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui

 al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale

 di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato.

 

 

Art. 7

 Contrassegni di identificazione dei singoli campioni.

 

  Ciascuno dei campioni di cui al precedente art. 6 deve essere

 costituito di cinque parti equivalenti, ciascuna delle quali deve

 essere chiusa e sigillata, preferibilmente con piombini e con

 suggello recante impressa la dicitura dell'ufficio che ha disposto il

 prelievo.

   Il responsabile dell'esercizio od un suo rappresentante, o il

 detentore della merce, ha facoltà di apporvi un proprio timbro o

 sigillo e di ciò si deve far menzione nel verbale di prelevamento di

 cui al successivo art. 15.

   Su ognuna delle parti costituenti il campione deve figurare, oltre

 all'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelievo, la data

 del prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale

 di prelevamento, nonché la firma di chi esegue il prelievo e del

 responsabile dell'esercizio o di un suo rappresentante o del

 detentore della merce.

   Ove questi ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve

 farsi menzione nel verbale di prelevamento.

   Le indicazioni previste dal terzo comma del presente articolo

 possono essere riportate anche su di un cartellino assicurato al

 campione, o alle parti equivalenti che lo compongono in modo da

 impedirne il distacco.

 

Art. 8

 Prelevamenti di campioni dalle grandi partite.

 

  Per eseguire il controllo di grandi partite di prodotti giacenti

 presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare

 campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accettare i

 requisiti dell'intera partita.

   Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti

 i piani di prelevamento dei campioni.

 

Art. 9

 Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea.

 

  Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti

 speciali, il Ministro della sanità in applicazione di direttive

 comunitarie, può, con proprio decreto, apportare modifiche agli

 allegati al presente regolamento per quanto attiene al prelievo dei

 campioni.

  

Art. 10.

  Prelevamento e conservazione di campioni di sostanze di particolare

 natura.

 

  Nel caso di sostanze alimentari, delle quali si debba controllare

 il contenuto di umidità, e di prodotti che per la loro natura, se

 posti in recipienti a chiusura ermetica siano soggetti ad

 alterazione, si applicano le speciali norme di prelevamento di cui

 all'allegato A, paragrafo 4, del presente regolamento.

   Il Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui

 all'art. 21 detta legge, determina, con proprio decreto, le modalità

 di trasporto e conservazione dei campioni di sostanze alimentari da

 sottoporre a controlli chimici che, per la loro natura, sono soggette

 a subire alterazioni o variazioni dello stato in cui si trovano

 all'atto del prelievo.

 

 

Art. 11

 Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il

 trasporto delle sostanze alimentari.

 

  Nel caso di sostanze alimentari nazionali o nazionalizzate

 contenute in carri ed altri mezzi di trasporto, gli incaricati della

 vigilanza chiedono l'intervento del vettore, nella persona del

 rappresentante in loco, ed alla sua presenza provvedono a rimuovere

 gli eventuali sigilli, ad effettuare le operazioni di prelievo con

 relativo verbale, nonché ad apporre nuovi sigilli al carro e ad altro

 mezzo di trasporto.

 

Art. 12

 Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il

  trasporto delle sostanze alimentari sotto vincolo doganale o «allo

 Stato esteroº.

 

  Nel caso di trasporto sotto vincolo doganale, le operazioni di

 ispezione e prelevamento di campioni, salvo quanto previsto dalle

 vigenti disposizioni per gli alimenti di origine animale e per le

 sostanze soggette a controlli fitopatologici, si effettuano d'intesa

 con la dogana, che procede ai prescritti controlli sulle merci

 oggetto del trasporto. Il vettore od il suo rappresentante in loco

 assiste alle operazioni e controfirma il verbale di prelevamento,

 trattenendone una copia. Altra copia viene trasmessa al mittente ed

 una al destinatario a cura degli incaricati della vigilanza.

   Nel caso di sostanze alimentari «allo stato esteroº il competente

 organo della vigilanza sanitaria - previo accertamento di tale

 condizione da parte delle competenti autorità doganali - può accedere

 agli spazi doganali, effettuando le operazioni di ispezione e

 campionamento in collaborazione con il personale del Ministero delle

 finanze e con l'assistenza del vettore o del suo rappresentante in

 loco.

   Nei due casi suddetti lo operazioni di ispezione e di campionamento

 possono essere effettuate, con le medesime garanzie, presso le

 imprese destinatarie, se le merci sono importate con la procedura

 semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico

 delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con

 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

 

Art. 13

  Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali.

 

  I campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche,

 parassitologiche e ad altri particolari controlli ed accertamenti,

 che per la loro natura e il loro scopo esigano speciali modalità di

 prelevamento, debbono essere prelevati dal personale tecnico

 appositamente incaricato dall'autorità sanitaria di cui all'articolo

 3 del presente regolamento.

 

Art. 14

 Prelevamento dei campioni destinati alla determinazione delle carich

 microbiche.

 

  Con le ordinanze previste dall'art. 5, lettera c) , della legge e

 dall'art. 69 del presente regolamento, il Ministro della sanità,

 sentito il Consiglio superiore di sanità, nel determinare i limiti

 delle cariche microbiche, stabilisce altresì i criteri di

 campionamento delle varie sostanze alimentari e le modalità di

 prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, nonché i relativi

 metodi di analisi.

 

Art. 15

 Verbale di prelevamento.

 

  Il verbale di prelevamento da compilarsi in esecuzione dei

 precedenti articoli deve contenere:

      a) il numero d'ordine per ciascun prelievo;

      b) la data, l'ora e il luogo del prelievo;

      c) le generalità e la qualifica della o delle persone che

 eseguono il prelievo;

      d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello

 stabilimento, deposito od esercizio in cui è stato eseguito il

 prelievo, nonché le generalità della persona che ha assistito al

 prelievo della merce in qualità di titolare dell'impresa, di

 rappresentante o di detentore della merce;

      e) l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle

 condizioni ambientali di conservazione e le indicazioni con cui è

 posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette e la

 dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in contenitori

 originali, con particolare cenno all'eventuale originalità ed

 integrità delle confezioni;

      f) le modalità seguite nel prelievo;

      g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla

 quale risulti se si è proceduto o meno all'eventuale sequestro della

 merce da cui è prelevato il campione;

      h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo

 rappresentante o il detentore ha trattenuto una copia del verbale e

 un campione;

      i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza

 dell'interessato - titolare dell'impresa, rappresentante o detentore

 - e che è stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si è

 rifiutato di sottoscriverlo;

      l) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare

 dell'impresa o di un suo rappresentante, o del detentore della merce;

      m) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del

 rappresentante o del detentore sul nome e residenza del fornitore

 della merce e sulla data della consegna della merce medesima;

      n) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del

 rappresentante o del detentore sulle aggiunte o manipolazioni subite

 dalla merce dopo il ricevimento della stessa;

      o) la specifica indicazione della merce eventualmente

 sequestrata, oggetto del prelievo;

      p) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se

 fatte dal titolare dell'impresa, dal rappresentante o dal detentore;

      q) l'eventuale peso lordo riportato sul campione;

      r) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti

 dalla merce all'atto del prelievo.

   Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali

 vengono inviati al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, mentre

 un quarto esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo

 rappresenta.

   In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrà

 essere redatto un quinto esemplare del verbale di prelievo che verrà

 spedito senza ritardo all'impresa produttrice, con lettera

 raccomandata a carico di quest'ultima.

   Il laboratorio di analisi trattiene un esemplare del verbale e

 rimette gli altri all'autorità sanitaria che ha disposto il prelievo.

 

Art. 16

 Destinazione del campione.

 

  Una delle parti del campione prelevato a norma dei precedenti

 articoli viene consegnata, al momento del prelievo, al responsabile

 dell'esercizio o ad un suo rappresentante o al detentore della merce,

 escluso l'eventuale vettore, sempre che non trattasi di spedizioniere

 doganale rappresentante del proprietario della merce ai sensi del

 testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

 1973, n. 43. Le altre, insieme al verbale di prelevamento, vengono

 inviate per le analisi nel più breve tempo possibile al laboratorio

 pubblico competente per territorio o ad altro laboratorio autorizzato

 allo scopo ai sensi dell'art. 1 della legge. Una di tali parti è

 utilizzata per l'analisi di prima istanza, un'altra è destinata

 all'eventuale analisi di revisione e deve essere conservata per la

 durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione

 dell'esito dell'analisi all'interessato; ed un'altra parte infine

 rimane di riserva per eventuali perizie ordinate dall'autorità

 giudiziaria.

   In caso di prodotti confezionati, una parte del campione sarà messo

 a disposizione dell'impresa produttrice, per la durata di sessanta

 giorni, presso il laboratorio di cui al precedente comma.

   Nel caso previsto dal precedente art. 11, una parte del campione

 viene tenuta presso il laboratorio di analisi competente, a

 disposizione del mittente per la durata di sessanta giorni.

 

Art. 17

 Autorizzazione di analisi presso laboratori diversi.

 

  Con riguardo alle attività di controllo e di vigilanza di

 rispettiva pertinenza, il Ministro della sanità e le autorità di cui

 all'art. 3, comma primo, n. 2) , del presente regolamento, possono

 affidare a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 della legge, gli

 accertamenti anche ad istituti e laboratori pubblici diversi da

 quelli pubblici ordinariamente competenti, previa valutazione della

 idoneità tecnica degli stessi a svolgere tale funzione.

 

Art. 18

 Comunicazione dei reperti analitici.

 

  Non appena accertata, con l'esito delle analisi, la non conformità

 delle sostanze alle disposizioni di legge, il capo del laboratorio

 trasmette il certificato all'autorità sanitaria competente, unendovi

 il verbale di prelevamento. Contemporaneamente, a mezzo di lettera

 raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette all'esercente e ad

 altri eventuali interessati e, ove l'analisi si riferisca a prodotti

 confezionati, al produttore, copia del certificato di analisi

 comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di

 difesa di cui agli articoli 304, 304- bis , ter , quater e 390 del

 codice di procedura penale.

   Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge,

 l'autorità sanitaria di cui all'art. 3 del presente regolamento

 procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, senza attendere il

 termine previsto per la presentazione della istanza di revisione di

 analisi dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanità.

   Nel caso in cui il risultato delle analisi non abbia messo in

 evidenza irregolarità, ciò deve essere comunicato all'autorità

 sanitaria che ha disposto il prelievo, affinché faccia le conseguenti

 comunicazioni all'esercente e, ove l'analisi si riferisca a prodotti

 confezionati, al produttore.

   In caso di mera irregolarità formale rilevabile dall'esame

 dell'etichetta o della confezione dei prodotti prelevati, l'autorità

 sanitaria ha facoltà di non richiedere l'analisi dei campioni.

   

Art. 19.

 Istanza di revisione di analisi.

 

  L'istanza di revisione di analisi di cui al quarto comma dell'art.

 1 della legge, è diretta all'autorità competente ai sensi dell'art.

 3, comma primo, n. 2) , del presente regolamento.

   Qualora l'istanza di revisione riguardi analisi disposte dai medici

 o veterinari preposti rispettivamente agli uffici di sanità marittima

 e aerea e agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e

 dogana interna, la stessa deve essere rivolta al titolare del

 servizio.

   Le istanze di cui ai precedenti commi debbono indicare il numero e

 la data del verbale di prelevamento e contenere l'eventuale nomina di

 un difensore di fiducia.

   All'istanza deve essere allegata la quietanza del deposito

 provvisorio effettuato presso la tesoreria provinciale per spese di

 analisi, nella misura di lire cinquantamila per ogni voce elencata

 nell'allegato A, paragrafo 1, del presente regolamento e a

 disposizione dell'Istituto superiore di sanità.

   L'esito della revisione sarà comunicato agli interessati, senza

 ritardo, a cura dell'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art.

 3 del presente regolamento.

   Nel caso in cui la revisione non confermi le conclusioni

 dell'analisi di prima istanza, la quietanza della somma versata deve

 essere restituita ai fini del rimborso del deposito provvisorio; nel

 caso di conferma, la somma viene versata sull'apposito capitolo di

 bilancio dell'Istituto superiore di sanità, dopo la condanna

 definitiva o la oblazione.

   Nella procedura di revisione di analisi si applicano, in quanto

 compatibili, le garanzie stabilite per gli atti peritali dagli

 articoli 304, 304- bis , ter , quater e 390 del codice di procedura

 penale.

 

Art. 20.

 Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate

 all'alimentazione.

 

  Salvo quanto previsto da leggi o regolamenti speciali, il sequestro

 previsto dall'art. 1, primo comma, della legge, viene disposto, ove

 risulti necessario per la tutela della salute pubblica, dall'autorità

 sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

 In caso di necessità ed urgenza può procedere al sequestro anche il

 personale di cui all'ultimo comma del predetto art. 3, salvo

 conferma, nel termine di 48 ore, da parte della autorità sanitaria.

   Quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute

 pubblica, la merce sequestrata deve essere immediatamente distrutta,

 dopo che dalla stessa merce sia stato effettuato il prelevamento dei

 campioni. La distruzione, salvo quanto stabilito da norme

 particolari, viene disposta dall'autorità sanitaria di cui al n. 2)

 del precedente art. 3.

   Salvo che l'autorità sanitaria non disponga diversamente, la merce

 sequestrata è affidata in custodia, in quanto possibile, al

 proprietario o detentore, che è anche responsabile della sua corretta

 conservazione.

   Dell'operazione di sequestro deve essere compilato motivato e

 circostanziato verbale, da redigersi in più copie, delle quali una

 viene trattenuta dall'autorità sanitaria, una viene rilasciata al

 detentore, le altre vengono trasmesse, con raccomandata a carico al

 produttore della merce e ad altri eventuali corresponsabili.

   I soggetti di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla

 data di ricezione del verbale di sequestro, possono far pervenire le

 proprie deduzioni scritte, ed eventuali istanze di dissequestro,

 all'autorità sanitaria competente.

   Trascorso il termine di cui al precedente comma, ed acquisito il

 referto d'analisi sui campioni prelevati, l'autorità sanitaria

 competente ordina il dissequestro della merce che sia risultata

 conforme alle norme vigenti.

   In caso contrario, l'autorità sanitaria ne accerta la

 commestibilità, facendo ricorso, ove occorra, ad ulteriori specifiche

 indagini di laboratorio. Dall'esito dell'indagine è immediatamente

 informato il procuratore della Repubblica o il pretore competente,

 per i successivi provvedimenti.

 

Art. 21

 Destinazione ad impieghi non alimentari delle sostanze alimentari no

 commestibili.

 

  Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente,

 qualora la merce risulti non commestibile ma idonea ad altra

 destinazione od a trasformazione industriale per scopi diversi da

 quelli dell'alimentazione umana, l'autorità sanitaria competente di

 cui all'art. 3 del presente regolamento, può dichiarare consentita

 tale destinazione o trasformazione, che dovrà avvenire sotto il

 controllo degli organi di vigilanza e con l'osservanza delle

 prescrizioni impartite.

   Prima che si proceda alla destinazione o trasformazione prevista

 nel precedente comma, la predetta autorità sanitaria informa il

 procuratore della Repubblica o il pretore competente, per gli

 eventuali provvedimenti necessari per il processo penale.

 

Art. 22

 Provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti ed

 esercizi.

 

  I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva degli

 stabilimenti ed esercizi, previsti dall'art. 15 della legge, sono

 adottati con particolare riguardo allo stato di pericolo per la

 salute pubblica derivante dalla non igienicità delle operazioni di

 lavorazione o deposito, ovvero dalla natura o condizione delle

 sostanze prodotte o poste in vendita.

   Qualora ricorrano gli estremi per l'adozione di uno dei

 provvedimenti di cui al precedente comma, e non sussista grave ed

 imminente pericolo per la salute pubblica, l'autorità sanitaria di

 cui al n. 2) dell'art. 3 del presente regolamento comunica

 all'interessato i fatti accertati, assegnandogli un termine, non

 superiore a dieci giorni, per fornire eventuali chiarimenti.

   Il provvedimento di chiusura definitiva non preclude la possibilità

 di autorizzazione di un nuovo esercizio.

 

 

Art. 23

 Sospensione dei provvedimenti di chiusura e nomina di un commissario

 

  Quando nel ruolo generale della pretura o, a seconda della

 competenza, della procura della Repubblica presso il tribunale, viene

 iscritto il carico pendente nei confronti del denunciato, l'autorità

 sanitaria competente di cui al n. 2) dell'art. 3 del presente

 regolamento, può sospendere - ai sensi dell'art. 14 della legge 26

 febbraio 1963, n. 441 - il provvedimento di chiusura temporanea di

 uno stabilimento o laboratorio di produzione o di un esercizio di

 vendita di sostanze alimentari, adottato ai sensi dell'art. 15 della

 legge, nominando un commissario per la vigilanza permanente

 sull'osservanza della disciplina igienico-sanitaria nell'ambito

 dell'attività svolta dal laboratorio o stabilimento o esercizio.

   Le mansioni di commissario non possono essere affidate al personale

 che svolge l'attività di vigilanza di cui all'art. 3 del presente

 regolamento.

 

Art. 24

 Compiti del commissario per la vigilanza.

 

  Il commissario di cui all'articolo precedente:

      1) deve risiedere nell'ambito della provincia nella quale ha

 sede lo stabilimento, deposito o esercizio e deve possedere le

 capacità tecnico-scientifiche richieste dal tipo di attività dello

 stabilimento o dell'esercizio;

      2) assume la responsabilità dell'igiene delle lavorazioni

 effettuate anche per quanto riguarda i procedimenti tecnologici;

      3) ha diritto ad un compenso forfettario a carico del titolare

 dello stabilimento o esercizio, da stabilirsi di volta in volta con

 decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro

 dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alla

 potenzialità dello stabilimento o esercizio, alla sua produzione

 durante il periodo di gestione commissariale e all'impiego richiesto

 dalla vigilanza.

   Tale compenso, comprensivo di qualsiasi indennità o rimborso, non

 può in alcun caso superare la somma di lire trentamila giornaliere;

 è, tuttavia dovuta una indennità di missione per gli spostamenti

 fuori comune, corrispondente a quella degli impiegati dello Stato di

 qualifica pari al parametro 387.

   Il predetto compenso viene liquidato e pagato alla scadenza

 dell'incarico, od anche in corso di gestione quando questa si

 protragga per oltre un mese.

   La nomina del commissario può essere revocata in ogni momento con

 provvedimento motivato. Il commissario cessa comunque dall'incarico

 allo scadere del periodo di chiusura dello stabilimento, od

 esercizio, che era stato fissato dall'autorità sanitaria competente

 nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 15 della legge,

 ovvero quando sia intervenuta sentenza di proscioglimento.

   In caso di necessità, di cui peraltro deve essere fatta menzione

 nelle premesse del decreto di nomina del commissario, si può

 prescindere dal requisito della residenza previsto al n. 1) del

 presente articolo.

 

Art. 25

 Autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione

 e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari.

 

    soggetto ad autorizzazione sanitaria l'esercizio di stabilimenti

 di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi

 all'ingrosso di sostanze alimentari.

   Salvi i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali,

 ne prevedano il rilascio da parte del Ministro della sanità,

 l'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata:

      a) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di

 Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in

 materia medica, nel caso di laboratori e stabilimenti per la

 produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari

 di origine vegetale e nei casi previsti in deroga alla successiva

 lettera b) ;

      b) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di

 Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in

 materia veterinaria, nel caso di impianti di macellazione e di

 laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione e il

 confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale, o miste

 di origine prevalentemente animale, ad eccezione degli stabilimenti

 che trattano latte e prodotti derivati, sostanze alimentari miste di

 origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario;

      c) dal comune, o consorzio di comuni, attraverso le unità

 sanitarie locali, nel caso di depositi all'ingrosso di alimenti di

 origine vegetale e animale e nel caso di piccoli laboratori

 artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze

 alimentari e bevande.

 

 

Art. 26

 Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione.

 

  Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo

 precedente debbono contenere:

      a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;

      b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del

 laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del

 deposito all'ingrosso;

      c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze

 alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o

 tenere in deposito;

      d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali

 marchi depositati che valgano ad identificare l'impresa;

      e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;

      f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello

 stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e

 confezionamento o del deposito all'ingrosso.

   Le domande debbono, inoltre, essere corredate:

      1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore

 a 1:500. In casi particolari potranno essere richieste piante più

 dettagliate;

      2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle

 attrezzature;

      3) dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento

 idrico, alla idoneità della rete di distribuzione, nonché dalla

 documentazione sulla potabilità dell'acqua, qualora non si tratti di

 acquedotti pubblici;

      4) dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei

 rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per

 la depurazione delle acque;

      5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la

 salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla

 documentazione di tali sistemi, ove richiesta;

      6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.

   I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di

 produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo

 comma e dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo.

   I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si

 trovano nelle condizioni previste dall'art. 48 del decreto del

 Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme

 sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche

 prescritte dalla suddetta norma.

 

Art. 27

 Rilascio delle autorizzazioni.

 

  L'autorità sanitaria competente, entro trenta giorni dal

 ricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto

 approntamento dei locali e degli impianti destinati alla produzione,

 preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari,

 rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge, previo

 accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente

 regolamento e leggi e regolamenti speciali.

   L'autorizzazione di cui al comma precedente deve contenere:

      a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

      b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o

 laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento, o del

 deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari;

      c) l'indicazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzata

 la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione;

      d) la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti

 ai requisiti igienico-sanitari prescritti;

      e) l'indicazione degli eventuali marchi depositati e degli

 estremi relativi al deposito degli stessi;

      f) le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie al fine

 di assicurare che le sostanze prodotte siano idonee, sotto il profilo

 igienico-sanitario.

   L'impresa titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione

 all'autorità sanitaria competente di eventuali variazioni degli

 elementi di cui alle lettere a) ed e) del precedente comma. Nel caso

 di variazione degli elementi di cui alla lettera e) l'impresa

 interessata dovrà darne comunicazione all'autorità sanitaria

 competente dopo l'avvenuta registrazione e prima del loro impiego. La

 variazione degli elementi di cui alle lettere a) ed e) comporta

 l'aggiornamento da parte dell'autorità sanitaria competente,

 dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

   Qualora l'impresa titolare dell'autorizzazione intenda variare

 taluno degli elementi di cui alle lettere b) e c) , o apportare

 modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d) , deve darne

 preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente.

   La variazione degli elementi di cui alle lettere b) e c) comporta

 il rilascio di una nuova autorizzazione.

   Le modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d) possono

 essere effettuate previo nulla osta dell'autorità sanitaria

 competente, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento

 della comunicazione da parte dell'impresa interessata. Qualora,

 trascorso il predetto termine, l'autorità sanitaria non si sia

 pronunciata, almeno in via interlocutoria il nulla osta si intende

 concesso.

   L'autorità sanitaria competente annota su apposito registro gli

 estremi delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni intervenute e

 gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.

 

 

Art. 28

 Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di

 produzione e confezionamento.

 

  L'autorità sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti

 e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di cui

 all'art. 25, fatti salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamenti

 speciali, siano provvisti di locali distinti e separati:

      a) per il deposito delle materie prime;

      b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle

 sostanze destinate all'alimentazione;

      c) per il deposito dei prodotti finiti;

      d) per la detenzione di sostanze non destinate

 all'alimentazione.

   I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo

 ed alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o dei

 prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire

 l'igienicità di prodotti in lavorazione.

   Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno dello

 stabilimento o del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad

 abitazione od uffici, sono soggetti ad accertamento dei requisiti

 igienico-sanitari.

   Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio

 per il consumo è obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi

 diversi da quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee

 a garantire l'igienicità dei prodotti.

   L'autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in

 relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i

 locali di cui alle lettere a) , b) , c) e d) siano riuniti in un

 unico locale di adeguata ampiezza.

   L'autorità sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali

 siano:

      1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata

 pulizia;

      2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle

 attrezzature e l'affollamento del personale;

      3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo

 igienico-sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare

 condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari

 esigenze di lavorazione; aerabili - naturalmente o artificialmente -

 sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare

 lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione - naturale o

 artificiale - tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione

 delle sostanze alimentari;

      4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano in rapporto al

 tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e

 disinfettabili;

      5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di

 roditori, ed altri animali od insetti;

      6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo

 quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di

 autorizzazione.

   Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi ed i

 salumi, nonché i vini, gli aceti, i liquori e le acquaviti,

 l'autorità sanitaria competente potrà prescrivere requisiti diversi

 da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali

 di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento.

   Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non

 trasformati potrà derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4) .

   Gli stabilimenti elaboratori di produzione devono essere inoltre

 provvisti:

      a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei

 sotto profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la

 facile, rapida e completa pulizia.

     Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze

 alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e

 confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi

 dell'art. 11 della legge e relativi decreti di attuazione;

      b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di

 refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti

 finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo

 renda necessario;

      c) di acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo.

     Ove non sia disponibile una quantità sufficiente di acqua

 potabile si può ricorrere ad acqua con caratteristiche

 chimico-fisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti

 microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le

 sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. 

 vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di

 lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti,

 delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con

 tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo art. 29.

     L'autorità sanitaria accerterà che le reti di distribuzione

 interna delle acque potabili e non potabili siano nettamente

 separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare

 possibilità di miscelazione;

      d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze

 igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti

 a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.

     I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante

 dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere pareti e

 pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e

 disinfettabile.

     Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere

 previsto un numero di lavabi, con comando non manuale dell'erogazione

 dell'acqua, facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione.

     I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale

 addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità

 sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con

 erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti

 tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con

 asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da

 cestinare dopo l'uso.

     Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali

 lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il

 deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli

 usati per il lavoro.

     Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di

 lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione;

      e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti

 alle esigenze dell'igiene sia per lo smaltimento delle acque di

 rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che

 debbono essere rimossi al più presto dalle aree e dai locali di

 lavorazione e confezionamento;

      f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e ove necessario, di

 inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei

 rifiuti stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in

 aree opportunamente protette.

     I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento

 annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari

 destinate prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi,

 ancorché muniti di attrezzature, impianti ed utensili in conformità

 alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, devono

 adeguarsi alle disposizioni del presente articolo, in relazione alle

 effettive esigenze igieniche dell'attività svolta accertate di volta

 in volta dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 25.

 

Art. 29

 Norme igieniche per i locali e gli impianti.

 

  I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili di cui agli

 articoli precedenti, debbono essere mantenuti nelle condizioni

 richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e

 straordinaria pulizia. Essi, dopo l'impiego di soluzioni detergenti e

 disinfettanti, e prima della utilizzazione, debbono essere lavati

 abbondantemente con acqua potabile per assicurare l'eliminazione di

 ogni residuo.

   La corrispondenza delle acque impiegate negli stabilimenti e

 laboratori, non provenienti dai pubblici acquedotti, ai requisiti

 previsti dall'art. 28 del presente regolamento deve essere accertata

 dall'autorità sanitaria competente mediante periodici controlli,

 eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

   Per le particolari esigenze e le caratteristiche di taluni settori

 della produzione, in caso di insufficiente disponibilità di acqua

 potabile, può essere ammesso l'uso di altra acqua, ma comunque

 rispondente ai requisiti microbiologici e, relativamente alle

 tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici

 prescritti per le acque potabili. Tale acqua potrà essere utilizzata

 anche oltre i limiti di impiego di cui al precedente art. 28 previa

 autorizzazione della competente autorità sanitaria.

   La stessa autorità sanitaria potrà esonerare da tali obblighi per

 le lavorazioni in cui, a causa di particolari necessità tecnologiche,

 possa essere giustificato l'impiego di acque non rispondenti ai

 requisiti di cui sopra, purché il procedimento tecnologico assicuri

 in ogni caso l'assoluta salubrità del prodotto finito.

   Nei locali di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo

 precedente è consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è

 determinato da esigenze di manutenzione, disinfezione e

 disinfestazione degli impianti e dei locali, nei quantitativi

 ragionevolmente necessari per tali usi e sempreché disposizioni

 speciali non ne vietino l'uso e la detenzione.

   Le materie coloranti, gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici

 debbono essere custoditi in depositi separati da quelli destinati

 alla custodia delle sostanze chimiche e degli utensili usati per la

 pulizia e disinfezione.

 

Art. 30

 Requisiti dei depositi all'ingrosso.

 

  I depositi all'ingrosso debbono possedere caratteristiche di

 costruzione nonché impianti ed attrezzature tali da soddisfare le

 esigenze di una buona conservazione delle sostanze alimentari, in

 rapporto alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in deposito.

   Ai depositi suddetti si estendono, in quanto ricorrano le

 condizioni per la loro applicabilità le disposizioni di cui al

 precedente art. 28.

 

 

Art. 31

 Requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanz

 alimentari e bevande.

 

  Gli spacci di vendita ed i banchi di generi alimentari debbono

 essere forniti, sia nelle mostre che negli eventuali depositi, di

 mezzi idonei ad una adeguata conservazione delle sostanze alimentari,

 in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.

   Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad autorizzazione

 sanitaria ed amministrativa, i locali destinati a cucina e magazzini,

 nonché gli impianti ed i servizi, debbono essere riconosciuti idonei

 a norma dell'art. 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

 modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112. Le apparecchiature,

 gli utensili, le attrezzature ed i materiali che comunque sono

 destinati a venire a contatto con gli alimenti debbono essere

 conformi alle norme vigenti.

   Le norme particolari concernenti l'igiene degli spacci, delle

 mescite, delle trattorie e degli altri esercizi pubblici nei quali

 vengono manipolate e somministrate sostanze alimentari, sono

 stabilite dai regolamenti comunali d'igiene.

   I regolamenti medesimi fissano altresì i requisiti igienici

 necessari per la vendita promiscua di alimenti.

   La vendita ambulante di sostanze alimentari, ove non espressamente

 vietata dalle norme vigenti, deve essere effettuata con mezzi idonei

 ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze alimentari, in

 rapporto alla loro natura od alle loro caratteristiche.

   Gli alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema

 a base di uova e latte (crema pasticciera), yogurt nei vari tipi,

 bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con

 copertura di gelatina alimentare, debbono essere conservati a

 temperatura non superiore a +4ºC.

   Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti

 pronti, snacks, polli, etc.) debbono essere conservati da +60ºC a

 +65ºC.

   Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti,

 roast-beef, etc.), e le paste alimentari fresche con ripieno debbono

 essere conservati a temperatura non superiore a +10ºC.

 

 

Art. 32

 Distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e

 bevande.

 

  I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e

 bevande debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

      1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno

 che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti

 distribuiti;

      2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le

 sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della

 legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e

 disinfezione;

      3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da

 non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze

 alimentari e bevande;

      4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata

 attrezzatura che garantisca la buona conservazione:

       delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una

 temperatura non superiore a +4ºC;

       delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non

 superiore a -18ºC;

       delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65ºC, o

 comunque non inferiore a + 60ºC, ed avere inoltre un congegno

 automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari

 quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti

 stabiliti;

      5) essere collocati in maniera tale da non essere situati in

 vicinanza di sorgenti di calore;

      6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad

 insudiciamenti od altre contaminazioni.

   Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve

 provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che

 debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o

 sostituiti con la necessaria frequenza.

   Della installazione dei suddetti distributori deve essere data

 comunicazione scritta all'autorità cui spetta l'esercizio della

 vigilanza igienico-sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, n.

 3), del presente regolamento.

 

Art. 33

 Requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande poste in vendita

 a mezzo di distributori automatici o semiautomatici.

 

  Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di

 distributori automatici o semiautomatici debbono:

      1) essere prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti

 dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del presente

 regolamento;

      2) corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive

 denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le

 caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

   Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a

 mezzo di distributori automatici e semiautomatici sono tenute ad

 accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitari

 previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche

 proprie del prodotto.

   Sui distributori automatici o semiautomatici debbono essere

 riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile

 all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in

 distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art.

 64 del presente regolamento, nonché l'indicazione dell'eventuale

 presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni.

 

Art. 34

 Idoneità sanitaria del personale addetto al rifornimento dei

 distributori.

 

  Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che

 venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione,

 anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso del libretto

 di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del presente regolamento.

 

Art. 35

 Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi.

 

  Nei locali di cui all'art. 2, lettera a) , del presente regolamento

 debbono essere attuati efficaci mezzi di lotta e di precauzione

 contro gli insetti, i roditori ed altri animali nocivi.

   Tali mezzi non debbono costituire pericolo di danno anche indiretto

 per l'uomo, a causa di contaminazione delle sostanze alimentari.

 

 

Art. 36

  Sostanze alimentari deperibili in deposito in stato di alterazione.

 

  Le sostanze alimentari deperibili che si trovino in stato di

 alterazione non possono essere tenute in deposito. Tuttavia, qualora

 sia dimostrabile l'impegno del fornitore al loro ritiro, ovvero

 l'assolvimento degli obblighi previsti da disposizioni speciali in

 materia, tali sostanze debbono essere tenute in locali, o parti di

 locali, separati da quelli di conservazione delle sostanze

 alimentari, destinate alla vendita o somministrazione.

   Le suddette sostanze debbono essere contraddistinte da cartelli

 indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.

 

Art. 37

 Libretto di idoneità sanitaria.

 

  Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e

 vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore

 dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a

 titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche

 temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o

 indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto

 di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato

 dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi

 dell'art. 3, comma primo, n. 3) , del presente regolamento, previa

 visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente

 non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia

 comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

   Il libretto di idoneità sanitaria distribuito al sensi del

 successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di

 trasferimento del titolare da un comune all'altro.

   Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il

 lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una

 dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza,

 attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza

 ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità

 sanitaria.

   Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è

 istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato.

 L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n.

 3) , del presente regolamento, può disporre in ogni momento

 accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo

 comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga

 necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

 

 

Art. 38

 Profilassi del personale.

 

  1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti

 di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria

 competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della

 vaccinazione antitifico-paratifica.

 

 

Art. 39

 Accertamenti sanitari preventivi.

 

  Le visite mediche per il rilascio del libretto di idoneità

 sanitaria, quello di rinnovo, come pure quelle eseguite nell'ambito

 dell'attività di controllo, sono effettuate dai medici in servizio

 presso le unità sanitarie locali.

   Per le indagini e gli accertamenti microbiologici, sierologici,

 radiologici e per ogni altro accertamento ritenuto necessario a

 completamento della visita per il rilascio del libretto e di quello

 successivo di rinnovo o controllo, l'autorità sanitaria competente si

 avvale dei servizi sanitari comunali o provinciali, che sono tenuti

 ad eseguire gli accertamenti e le indagini richieste o a verificarne

 i risultati.

 

Art. 40

 Caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria.

 

  Il libretto di idoneità sanitaria, redatto secondo il modello E

 allegato al presente regolamento, viene distribuito gratuitamente

 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

   Nel libretto debbono essere annotati:

      a) la data e i risultati della prima visita di accertamento e

 delle indagini complementari a tale scopo eseguite;

      b) la data e i risultati delle visite mediche di controllo o per

 il rinnovo del libretto nonché delle relative indagini complementari;

      c) la data delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative

 praticate, il tipo di vaccino usato, la via di somministrazione e le

 eventuali reazioni.

 

 

Art. 41

  Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia

 del personale.

 

  I libretti di idoneità sanitaria del personale debbono essere

 conservati sul posto di lavoro a cura del titolare o conduttore

 dell'esercizio, il quale ha altresì l'obbligo di presentarli ad ogni

 i richiesta degli organi di vigilanza.

   I titolari o conduttori dell'esercizio hanno l'obbligo di segnalare

 immediatamente all'autorità sanitaria i casi sospetti di malattie

 infettive e contagiose del personale dipendente per l'adozione degli

 eventuali provvedimenti conseguenziali, ivi compresa l'eventuale

 sospensione dell'attività lavorativa.

   I titolari o conduttori dell'esercizio hanno altresì l'obbligo di

 richiedere al personale assentatosi per causa di malattia per oltre

 cinque giorni il certificato medico dal quale risulti che il

 lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla

 malattia medesima. A tal fine, i medici curanti od i medici di cui

 all'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono

 tenuti a rilasciare l'attestazione sopra richiesta.

 

Art. 42

 Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.

 

  Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il

 personale di cui al primo comma dell'art. 37 deve indossare tute o

 sopravesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano

 la capigliatura.

   Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e

 confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve

 indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché

 idoneo copricapo che contenga la capigliatura.

   Le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo debbono essere

 tenuti puliti; inoltre, il personale deve curare la pulizia della

 propria persona e in particolare delle mani e deve eseguire il

 proprio lavoro in modo igienicamente corretto.

   L'autorità sanitaria può disporre particolari misure per

 determinate lavorazioni ed in casi specifici.

 

Art. 43

 Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze

 alimentari in generale.

 

  Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo

 igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata

 protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate,

 evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa

 derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti

 atmosferici o da altri fattori ambientali.

     fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto

 adoperato, in materia tale che dal medesimo non derivi insudiciamento

 o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.

     vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre

 sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le

 caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che

 si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi

 contaminazione o insudiciamento.

   Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento,

 l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi di trasporto

 in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello

 Stato è affidato al servizio sanitario dell'amministrazione medesima.

 

 

Art. 44

  Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto

 terrestre.

 

  Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:

      a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto

 delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;

      b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per

 la distribuzione ai dettaglianti;

      c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e

 congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

   L'autorizzazione viene rilasciata:

      1) dall'organo della regione, o delle province autonome di

 Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in

 materia medica, per le cisterne e gli altri contenitori di cui alla

 lettera a) e per i veicoli di cui alla lettera b) ;

      2) dall'organo della regione, o delle province autonome di

 Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in

 materia veterinaria, per i veicoli di cui alla lettera c) .

   Per i veicoli adibiti al trasporto nel solo ambito del territorio

 comunale l'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità sanitaria

 competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3) , del presente

 regolamento.   fatto salvo quanto diversamente previsto, per i

 trasporti di carni nell'ambito del territorio comunale, dalle

 disposizioni speciali del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e

 successive modificazioni.

   La competenza territoriale al rilascio dell'autorizzazione di cui

 al presente articolo è determinata in relazione alla residenza del

 proprietario del veicolo risultante dall'iscrizione al pubblico

 registro automobilistico.

   Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di

 trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle

 ferrovie dello Stato.

 

 

Art. 45

 Presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni

 preventive dei mezzi adibiti al trasporto.

 

  Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente

 articolo debbono contenere:

      a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

      b) gli estremi d'identificazione del veicolo;

      c) l'indicazione delle sostanze alimentari al cui trasporto si

 intende destinare il veicolo;

      d) l'indicazione dei luoghi ove di norma l'impresa ricovera il

 veicolo ai fini delle operazioni di lavaggio, disinfezione e

 disinfestazione.

   Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione della

 ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati

 a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono

 conformi ai requisiti di legge.

   Le domande relative ai veicoli già in esercizio per trasporto

 alimentare possono non essere corredate dalla dichiarazione di cui al

 comma precedente. La disposizione si estende anche ai mezzi di

 trasporto prodotti nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del

 presente regolamento.

 

 

Art. 46

 Validità o registrazione delle autorizzazioni sanitarie.

 

  L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 44, è

 valida per due anni dalla data del rilascio.

   Le autorità sanitarie annotano su apposito registro gli estremi

 delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni concernenti l'idoneità

 sanitaria delle cisterne e dei contenitori e gli eventuali

 provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.

   Un elenco delle autorizzazioni revocate o non rinnovate, corredato

 di tutti gli elementi necessari all'identificazione del veicolo,

 delle cisterne o del contenitore e del luogo di abituale custodia,

 viene inviato semestralmente, in duplice copia, al Ministero della

 sanità.

 

 

Art. 47

 Mantenimento dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto

 

  Il trasportatore è tenuto a mantenere il veicolo nella condizione

 di idoneità di cui all'art. 43 e a sospenderne l'utilizzazione in

 caso di inidoneità.

   L'autorità sanitaria ove accerti direttamente e a mezzo degli

 organi di vigilanza che il veicolo non è più idoneo al trasporto

 delle sostanze alimentari specificate nell'autorizzazione sanitaria,

 provvede all'immediato ritiro dell'autorizzazione stessa, dandone

 notizia al comando di polizia stradale della provincia in cui è stata

 rilasciata.

 

Art. 48

 Requisiti delle cisterne e dei contenitori.

 

  Le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto di sostanze

 alimentari debbono avere:

      1) rivestimento interno costruito con materiale che risponda ai

 requisiti specifici previsti dall'art. 11 della legge e dei relativi

 decreti di attuazione;

      2) serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti

 interne ad angoli o spigoli smussati, o raccordati in modo che le

 operazioni di lavaggio e disinfezione si possano eseguire agevolmente

 e l'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni;

      3) apertura che consenta un facile accesso all'interno;

      4) portelli con idonee guarnizioni a tenuta;

      5) quando necessario, protezione termica e se del caso

 verniciatura esterna metallizzata;

      6) attacchi di carico e scarico ed ogni altro accessorio

 utilizzato per dette operazioni facilmente smontabili, in modo da

 poter essere sottoposti senza difficoltà al lavaggio e alla

 disinfezione.

   Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono

 essere punzonati o recare un contrassegno metallico inasportabile con

 gli estremi dell'attestazione di idoneità.

   Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i

 contenitori debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e

 disinfezione con mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua

 potabile.

   Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il

 trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell'autorizzazione

 rilasciata ai sensi dell'art. 44.

   Copia dei verbali compilati per le infrazioni alle norme di cui

 sopra deve essere trasmessa all'autorità che ha rilasciato

 l'autorizzazione.

   Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede

 interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai

 trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.

 

Art. 49

 Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni dei prodotti ittici.

 

  I veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a

 chiusura ermetica e debbono:

      a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a

 contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e

 rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre

 le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con

 angoli e spigoli arrotondati;

      b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e

 quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla

 corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il

 pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste

 di imballaggio.

   I veicoli o mezzi adibiti al trasporto dello carni non possono

 essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra

 merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno

 stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in

 appositi contenitori.

   Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e

 della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del

 decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967.

   Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti

 costruiti con materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art.

 11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in

 caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresì lavate e

 semicotte o cotte.

   I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono

 essere a chiusura ermetica e possedere oltre ai requisiti di cui al

 primo comma, lettera a) , del presente articolo, dispositivi atti ad

 assicurare la raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio ed evitarne

 il ristagno sul pavimento.

   Al trasporto dei prodotti della pesca si applicano le prescrizioni

 di cui al precedente quarto comma.

   La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle

 carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al più presto dopo

 ultimato lo scarico.

   Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede

 interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai

 trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.

 

Art. 50

  Idoneità igienico-sanitaria dei veicoli e dei contenitori impiegati

 per i trasporti di sostanze alimentari, immatricolati all'estero.

 

  Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche concordate in

 sede internazionale, le disposizioni del presente regolamento si

 applicano anche ai veicoli ed ai contenitori

    provenienti dall'estero impiegati per il trasporto di sostanze

 alimentari.

   I mezzi di trasporto di cui al comma precedente possono transitare

 attraverso i posti di confine dietro esibizione di attestato

 rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine, dal quale

 risulti l'idoneità igienico-sanitaria del veicolo o contenitore.

   Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o

 contenitore, pur dettando prescrizioni specifiche analoghe a quelle

 previste nel presente regolamento, non preveda né consenta il

 rilascio dell'attestato di cui al precedente comma, l'impresa estera

 di trasporto può chiedere tale attestazione al Ministero della sanità

 che la rilascia direttamente o attraverso un organo da esso delegato

 previo esame comparato delle rispettive legislazioni.

   Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o

 contenitore non stabilisca requisiti specifici di carattere

 igienico-sanitario, l'attestazione può essere rilasciata dal

 Ministero della sanità direttamente o attraverso un organo da esso

 delegato previo esame di documentata domanda dell'impresa estera di

 trasporto.

 

 

Art. 51

 Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto.

 

  Il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato C al

 presente regolamento deve essere effettuato con modalità atte a

 garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate

 nell'allegato stesso.

   Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità,

 può aggiornare con proprio decreto l'allegato di cui al precedente

 comma.

 

Art. 52

  Sostanze alimentari per cui sono prescritte, ai fini del trasporto,

 specifiche dichiarazioni di scorta.

 

  Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità,

 stabilisce con proprio decreto l'elenco delle sostanze alimentari per

 il trasporto delle quali, in considerazione di particolari esigenze

 di natura igienico-sanitaria, è necessario adottare le misure che

 seguono.

   Le sostanze alimentari di cui al precedente comma devono essere

 accompagnate da una dichiarazione o altro documento equipollente del

 venditore o dello spedizioniere nella quale sono indicati:

      1) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del

 venditore o dello spedizioniere;

      2) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del

 destinatario;

      3) la località di destinazione;

      4) l'indicazione precisa delle sostanze alimentari trasportate

 ed il loro quantitativo;

      5) la dichiarazione che le sostanze alimentari sono conformi

 alle norme vigenti.

   La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere esibita ad

 ogni richiesta degli organi di vigilanza e consegnata a fine viaggio

 al destinatario che è tenuto a conservarla per almeno trenta giorni a

 disposizioni dei predetti organi di vigilanza.

   Nel caso di tentata vendita all'ingrosso, nella dichiarazione di

 cui sopra sono omesse le indicazioni previste ai punti 2) e 3) e che

 sono sostituite dalla indicazione che la merce è destinata alla

 tentata vendita. L'incaricato della vendita è tenuto a comunicare

 entro dieci giorni al fornitore il nome o la ragione sociale, la

 sede, il domicilio dell'acquirente e la località di consegna o, nel

 caso in cui la tentata vendita non sia conclusa, delle persone alle

 quali è stata effettuata la consegna. Il fornitore è tenuto a

 conservare per almeno sessanta giorni tale comunicazione.

 

 

Art. 53

 Sequestro, durante il trasporto, di sostanze alimentari

 potenzialmente nocive.

 

  Qualora gli organi di vigilanza, a seguito dei controlli effettuati

 sui trasporti delle sostanze alimentari, rilevino che le sostanze

 stesse non rispondano ai requisiti della legge o di norme e

 regolamenti speciali e vi siano ragionevoli sospetti di pericolo per

 la salute pubblica, l'autorità sanitaria può disporre il sequestro

 delle sostanze alimentari trasportate con l'osservanza delle

 disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 20 del presente

 regolamento.

   L'eventuale trasferimento delle sostanze poste sotto sequestro deve

 avvenire sotto scorta sanitaria. A tal fine, l'autorità sanitaria

 dispone che il mezzo venga accompagnato dal personale sanitario di

 cui all'ultimo comma dell'art. 3, all'uopo incaricato con l'ordine di

 servizio di cui nel successivo comma.

   Detto personale è responsabile della regolarità del trasferimento

 delle sostanze alimentari poste sotto sequestro e dell'ottemperanza

 alle norme che verranno impartite al riguardo con speciale ordine di

 servizio, dall'autorità che ha disposto il sequestro ed il

 trasferimento delle sostanze predette.

   L'ordine di servizio deve essere redatto in quattro copie, una

 delle quali viene rilasciata al trasportatore, una viene trattenuta

 dall'autorità sanitaria che ha disposto il trasferimento delle

 sostanze sotto scorta sanitaria e le altre vengono consegnate,

 all'inizio del servizio, al personali di scorta. Su queste due copie

 debbono essere annotati a cura del predetto personale gli eventuali

 inconvenienti verificatisi durante il trasferimento.

   Una delle due copie, che debbono essere firmate dall'autorità

 sanitaria destinataria per la presa in consegna delle sostanze

 alimentari sequestrate, viene rilasciata al personale di scorta, la

 restituzione all'autorità sanitari che ha posto il servizio e la

 seconda viene trattenuta l'autorità sanitaria destinataria.

   L'autorità sanitaria territorialmente competente riguardo alla

 località di destinazione delle sostanze alimentari poste sotto

 sequestro verrà immediatamente informata del trasferimento le

 sostanze stesse, da parte dell'autorità sanitaria che ha disposto il

 sequestro ed il trasferimento ed è, a sua volta, tenuta ad informare

 quest'ultima degli ulteriori provvedimenti adottati.

 

 

Art. 54

 Confezioni delle materie coloranti.

 

  Le materie coloranti indicate nell'elenco di cui all'art. 10 della

 legge, destinate ad essere impiegate nella colorazione delle sostanze

 alimentari, debbono essere poste in commercio in confezioni chiuse

 all'origine su cui debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

      a) nome o ragione sociale e sede della ditta produttrice o

 confezionatrice e sede dello stabilimento di produzione o

 confezionamento; oppure, ove trattisi di prodotti fabbricati

 nell'ambito della C.E.E., il nome o ragione sociale e la sede della

 ditta commerciale responsabile dell'immissione in commercio del

 prodotto, individuata in base alla legislazione dello Stato membro

 della C.E.E.;

      b) la dicitura «coloranteº da aggiungere alle sostanze

 alimentari per le quali ne è sentito l'impiego, oppure «per sostanze

 alimentari (uso limitato)º;

      c) la denominazione dei coloranti secondo la nomenclatura

 indicata nell'elenco di cui al citato art. 10 della legge;

      d) il peso netto.

 

 

Art. 55

 Sostanze alimentari trattate con materie coloranti.

 

  Le sostanze alimentari colorate debbono recare sulla confezione e,

 se vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui all'art. 66 del

 presente regolamento denominante le sostanze alimentari, la dicitura:

 «colorato con...º seguita dalla denominazione o dalla corrispondente

 sigla della sostanza colorante, secondo la nomenclatura riportata nei

 decreti ministeriali di cui all'art. 10 della legge.

   L'osservanza dell'obbligo stabilito dal comma precedente esime

 dall'osservanza degli obblighi concernenti l'indicazione della

 colorazione stabilita da altre norme regolamentari.

 

 

Art. 56

 Sostanze naturali che esplicano un effetto colorante secondario.

 

  Le disposizioni previste dagli articoli 54 e 55 del presente

 regolamento non si applicano alle sostanze naturali dotate di

 proprietà aromatiche, saporose o nutritive che esplicano un effetto

 colorante secondario quali la paprica, la curcuma, lo zafferano e il

 legno di sandalo.

   L'aggiunta di tali sostanze deve essere indicata tra gli

 ingredienti sulla confezione o su etichetta appostavi e, nel caso di

 sostanze alimentari vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui al

 successivo art. 66 denominante le sostanze alimentari, secondo le

 modalità e nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 63

 del presente regolamento.

 

Art. 57

 Impiego di ingredienti e di semilavorati colorati nella preparazione

 di sostanze alimentari composte.

 

  Nella preparazione di prodotti alimentari risultanti dalla

 mescolanza di più sostanze possono essere impiegate sostanze colorate

 a norma di legge anche quando non è autorizzata la colorazione del

 prodotto alimentare finito, purché non si determini la colorazione di

 massa del prodotto stesso.

   I semilavorati destinati alla preparazione di sostanze alimentari

 di cui è ammessa la colorazione possono essere colorati, fermo

 restando per essi quanto stabilito dal precedente art. 55.

 

 

Art. 58

 Impiego di additivi chimici autorizzati nella produzione di sostanze

 alimentari.

 

  Con decreto emanato ai sensi dell'art. 22 della legge il Ministro

 della sanità stabilisce apposite norme per l'impiego di additivi

 chimici autorizzati, in particolare per quanto riguarda le miscele

 degli stessi, le mescolanze di additivi chimici con diluenti e

 solventi, supporti, sostanze alimentari, nonché il loro impiego nei

 semilavorati.

   Fino a quando non saranno emanate le disposizioni di cui al comma

 precedente e per quanto non previsto dal presente regolamento in

 materia di impiego degli additivi chimici, si fa rinvio al decreto

 ministeriale del 31 marzo 1965, e successive modificazioni, in

 materia di disciplina di additivi chimici consentiti nella

 preparazione e per la conservazione di sostanze alimentari.

 

 

Art. 59

 Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514.

 

Art. 60.

Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514.

 

Art. 61.

 Indicazioni per le confezioni di additivi.

 

  Gli additivi chimici debbono essere posti in commercio in

 confezioni chiuse all'origine sulle quali sono riportate, salvo

 deroghe previste da altre norme, le seguenti indicazioni:

      a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa

 produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento di

 produzione, preparazione e confezionamento; oppure, ove si tratti di

 prodotti fabbricati in altri Paesi della C.E.E., il nome o la ragione

 sociale e la sede dell'impresa commerciale responsabile

 dell'immissione in commercio del prodotto, individuato in base alla

 legislazione dello Stato membro della C.E.E. in cui essa risiede;

      b) la dicitura «additivoº da aggiungere solo alle sostanze

 alimentari per le quali ne è consentito l'impiego, oppure la dicitura

 «per alimenti (uso limitato)º;

      c) la indicazione del gruppo di appartenenza, seguita dalla

 denominazione chimica o dalla corrispondente sigla, secondo la

 nomenclatura riportata nei decreti di cui all'art. 22 della legge e,

 nel caso di miscele, anche le relative percentuali;

      d) il peso netto.

   Le indicazioni di cui alla lettera c) vengono stabilite, per gli

 aromi, dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 22 della

 legge.

 

Art. 62

 Indicazioni per le sostanze alimentari trattate con additivi chimici

 

  Salvo quanto previsto nei decreti del Ministro della sanità emanati

 ai sensi dell'art. 22 della legge, le sostanze alimentari trattate

 con gli additivi chimici o che, comunque li contengano, debbono

 recare sulla confezione o, se venduti sfusi, sull'apposito cartello

 di cui all'art. 66 del presente regolamento, denominante la sostanza

 alimentare, oltre alle indicazioni di cui all'art. 64, anche