Legge 30 aprile 1962, n. 283 (in Gazz. Uff., 4 giugno, n. 139). -

 Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi

 sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina

 igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

 delle bevande

 

Art. 1

 

  Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la

 produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla

 alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in

 qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad

 ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi

 pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o

 si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di

 trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e,

 ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela

 della pubblica salute, alla loro distribuzione.

   Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori

 provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori, all'uopo

 autorizzati.

   Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai

 requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà

 denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale

 di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a

 mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà

 all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che

 ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga

 comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo

 riguardi campioni in confezioni originali.

   Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli

 interessati potranno presentare al medico o al veterinario

 provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di

 versamento, effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma

 che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

   Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto

 superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di

 mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel

 caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il

 medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici

 giorni, le denuncie all'Autorità giudiziaria.

   Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode

 tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le

 denunce all'Autorità giudiziaria.

 

 

Art. 2

 

  L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione

 e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze

 alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

   Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento

 dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali,

 previsti dalle leggi e dai regolamenti.

   I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi

 all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di

 entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre

 mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione

 sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni

 rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

   I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire

 1.500.000.

 

Art. 3

 

  Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono

 effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato,

 dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale.

   Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a

 cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono

 ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso,

 richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

 

Art. 4

 

  Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita

 sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a

 venire a contatto con sostanze alimentari, è tenuto a fornire

 gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali

 sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le

 modalità stabilite nel regolamento.

   I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a 300.000,
salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

 

 

Art. 5

 

  E’  vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,

 vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri

 dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze

 alimentari:

      a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o

 mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo

 da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi

 e regolamenti speciali;

      b) in cattivo stato di conservazione;

      c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno

 stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

      d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o

 comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti

 diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

      e) Lettera abrogata dall'art. 3, l. 26 febbraio 1963, n. 441;

      f) Lettera abrogata dall'art. 57, l. 19 febbraio 1992, n. 142;

      g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non

 autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che

 siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte

 per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a

 revisioni annuali;

      h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per

 la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari

 immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con

 propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato

 all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per

 tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve

 intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le

 sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e

 l'immissione al consumo.

  

 

Art. 6

 

  La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla

 lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presìdi delle

 derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione

 del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come

 presìdi sanitari.

   (Omissis) Comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 19 novembre 1997, n. 514.

   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori

 alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti

 con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a

 lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui

 alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto

 da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire

 novanta milioni.

   In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla

 salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175, Codice

 penale.

   Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la

 pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione

 nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma

 dell'art. 36, Codice penale.

 

Art. 7

 

  Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio

 superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di

 sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o

 sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi

 ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni,

 prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere

 riportate sul prodotto finito.

 

 

Art. 8

 

  I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare

 sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a carattere

 leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché la

 indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio

 depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e

 dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli

 ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a

 peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento

 di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o

 volume.

   Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari

 o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di

 cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di

 confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento

 stesso.

   I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere

 posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in

 ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume,

 secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui

 all'articolo 23.

   I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire

 100.000 a lire 1.000.000.

 

Art. 9

 

  Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di

 alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di

 lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione

 con questi.

   I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire

 15.000.000.

 

Art. 10

 

  Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della

 presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con

 proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere

 impiegate nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati

 ad involgere le sostanze alimentari, nonché degli oggetti d'uso

 personale e domestico, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio

 negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso.

   Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai

 successivi periodici necessari aggiornamenti.

   Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze

 alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad

 involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e

 domestico, colorati con colori non autorizzati è punito con l'ammenda

 da lire 600.000 a lire 15.000.000.

 

 

Art. 11

 

   E’ vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio

 od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per

 conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto

 destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che

 siano:

      a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento

 di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

      b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di

 sopra dell'1 per cento;

      c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o

 smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1

 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

      d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo

 superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la

 saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura

 superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano

 realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della

 lega saldante;

      e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più

 di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

      f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che

 possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le

 proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

   Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al

 prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio

 superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi

 dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni,

 limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.

   Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti,

 utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le

 sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione,

 nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso

 personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla

 cute o dalle mucose.

   I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire

 9.000.000.

 

Art. 12

 

   E’ vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di

 qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai

 requisiti prescritti dalla presente legge.

   I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6

 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si

 applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a

 lire sei milioni.

 

Art. 12-bis

 

  Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli

 articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità

 e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura

 definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della

 licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento

 amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

   Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è

 commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per

 reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione,

 commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

   Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano

 anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono

 un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.

 

Art. 13

 

  E’ vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od

 in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni

 o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o

 genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da

 sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa

 la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze

 alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

   I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 600.000 a lire

 15.000.000.

   Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per

 iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in

 vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare

 alimenti e bevande.

  

 

Art. 14

 

  Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione

 e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito

 libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario.

 Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e

 ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini

 stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.

 E’vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione,

 preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari

 personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

   I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del

 presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire

 50.000 a lire 200.000, ed i contravventori alle disposizioni di

 cui al secondo comma con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a

 lire 200.000.

   Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di

 chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia

 infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione,

 produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

 

Art. 15

 

  Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei

 rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono

 ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di

 recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello

 stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare

 pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello

 stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di

 chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.

   Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è

 ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici

 giorni.

 

Art. 16

 

  L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di

 qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro

 e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne

 l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

 

Art. 17

 

  I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento

 generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti

 speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.500.000.

 

Art. 18

 

  Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si

 applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più

 grave ai sensi di altre disposizioni.

 

Art. 19

 

  Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al

 commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per

 il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non

 corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i

 requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni

 interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a

 conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti

 segni di alterazione.

 

Art. 20

 

 Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico

 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.

 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la

 presente legge.

 

Art. 21

 

  La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze

 alimentari spetta al Ministero della sanità: a tale scopo è

 costituita, presso il Ministero della sanità una Commissione

 permanente, di cui fanno parte:

      a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;

      b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e

 forestali;

      c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del

 commercio;

      d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

      e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

      f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale

 d'igiene e profilassi;

      g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio

 provinciale d'igiene e profilassi;

      h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle

 dogane;

      i) un direttore di istituto di chimica agraria.

   Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere

 revisionati almeno ogni due anni.

   La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti

 particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

 

Art. 22

 

  Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della

 presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità,

 pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici

 consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze

 alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro

 caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di

 dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso

 degli stessi.

   Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei

 metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

   Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi

 decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

 

Art. 23

 

  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua

 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

   (Omissis) Comma abrogato dall'art. 28, l. 26 febbraio 1963, n. 441

     concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della

 predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari

 disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme

 prescritte.

   Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il

 Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.