Legge 30 aprile 1962, n. 283 (in Gazz. Uff., 4 giugno, n. 139). -
Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi
sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande
Art. 1
Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la
produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla
alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in
qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad
ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi
pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o
si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di
trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e,
ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela
della pubblica salute, alla loro distribuzione.
Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori
provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori, all'uopo
autorizzati.
Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai
requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà
denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale
di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà
all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che
ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga
comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo
riguardi campioni in confezioni originali.
Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli
interessati potranno presentare al medico o al veterinario
provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di
versamento, effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma
che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.
Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto
superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di
mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel
caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il
medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici
giorni, le denuncie all'Autorità giudiziaria.
Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode
tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le
denunce all'Autorità giudiziaria.
Art. 2
L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione
e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze
alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento
dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali,
previsti dalle leggi e dai regolamenti.
I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi
all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre
mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione
sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni
rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire
1.500.000.
Art. 3
Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono
effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato,
dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale.
Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a
cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso,
richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Art. 4
Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita
sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con sostanze alimentari, è tenuto a fornire
gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali
sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le
modalità stabilite nel regolamento.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire
30.000 a 300.000,
salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.
Art. 5
E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri
dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze
alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o
mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo
da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi
e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno
stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o
comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti
diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) Lettera abrogata dall'art. 3, l. 26 febbraio 1963, n. 441;
f) Lettera abrogata dall'art. 57, l. 19 febbraio 1992, n. 142;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non
autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che
siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte
per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a
revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per
la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari
immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con
propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato
all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per
tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve
intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le
sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e
l'immissione al consumo.
Art. 6
La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla
lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presìdi delle
derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione
del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come
presìdi sanitari.
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 19 novembre 1997, n. 514.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori
alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a
lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui
alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto
da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire
novanta milioni.
In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla
salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175, Codice
penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la
pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione
nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma
dell'art. 36, Codice penale.
Art. 7
Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio
superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di
sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o
sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi
ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni,
prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere
riportate sul prodotto finito.
Art. 8
I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare
sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a carattere
leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché la
indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio
depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e
dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli
ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a
peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento
di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o
volume.
Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari
o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di
cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di
confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento
stesso.
I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere
posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in
ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume,
secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui
all'articolo 23.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
100.000 a lire 1.000.000.
Art. 9
Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di
alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di
lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione
con questi.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire
15.000.000.
Art. 10
Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con
proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere
impiegate nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati
ad involgere le sostanze alimentari, nonché degli oggetti d'uso
personale e domestico, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio
negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso.
Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai
successivi periodici necessari aggiornamenti.
Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze
alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad
involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e
domestico, colorati con colori non autorizzati è punito con l'ammenda
da lire 600.000 a lire 15.000.000.
Art. 11
E’ vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio
od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per
conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto
destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che
siano:
a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento
di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di
sopra dell'1 per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o
smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1
per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo
superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la
saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura
superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano
realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della
lega saldante;
e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più
di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che
possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le
proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.
Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al
prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi
dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni,
limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.
Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti,
utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le
sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione,
nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso
personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla
cute o dalle mucose.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire
9.000.000.
Art. 12
E’ vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di
qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai
requisiti prescritti dalla presente legge.
I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6
se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni.
Art. 12-bis
Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli
articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità
e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della
licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento
amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è
commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per
reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione,
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano
anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono
un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.
Art. 13
E’ vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od
in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni
o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o
genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da
sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa
la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze
alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 600.000 a lire
15.000.000.
Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per
iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in
vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare
alimenti e bevande.
Art. 14
Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione
e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito
libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario.
Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e
ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini
stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.
E’vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione,
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari
personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.
I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del
presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
50.000 a lire 200.000, ed i contravventori alle disposizioni di
cui al secondo comma con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a
lire 200.000.
Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di
chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia
infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione,
produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.
Art. 15
Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei
rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono
ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di
recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello
stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare
pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello
stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di
chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.
Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è
ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici
giorni.
Art. 16
L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di
qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro
e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne
l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.
Art. 17
I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento
generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti
speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.500.000.
Art. 18
Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si
applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più
grave ai sensi di altre disposizioni.
Art. 19
Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non
corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i
requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni
interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a
conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti
segni di alterazione.
Art. 20
Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la
presente legge.
Art. 21
La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze
alimentari spetta al Ministero della sanità: a tale scopo è
costituita, presso il Ministero della sanità una Commissione
permanente, di cui fanno parte:
a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del
commercio;
d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale
d'igiene e profilassi;
g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio
provinciale d'igiene e profilassi;
h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle
dogane;
i) un direttore di istituto di chimica agraria.
Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere
revisionati almeno ogni due anni.
La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti
particolarmente competenti nelle singole materie in esame.
Art. 22
Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità,
pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici
consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro
caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di
dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso
degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei
metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi
decreti ai periodici necessari aggiornamenti.
Art. 23
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 28, l. 26 febbraio 1963, n. 441
concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della
predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari
disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme
prescritte.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il
Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.