D.Lgs 26/05/1997 Num. 156
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136). - Attuazione della direttiva
93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari.
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto completa le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in particolare quelle concernenti:
a) il personale delle strutture cui compete il controllo
ufficiale;
b) i requisiti necessari per il funzionamento dei laboratori
adibiti al controllo ufficiale;
c) gli organismi responsabili della verifica dei laboratori
adibiti al controllo ufficiale;
d) i requisiti e le modalità dei sistemi di verifica dei
laboratori adibiti al controllo ufficiale;
e) le procedure relative al sistema di mutua assistenza
amministrativa e di scambio di informazioni nonché alle ispezioni
congiunte con gli agenti dell'Unione Europea.
Art. 2
Personale.
1. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria competenza,
individuano le tipologie del personale delle strutture deputate al
controllo ufficiale dei prodotti alimentari tra cui quello che opera
nei campi della chimica, della chimica alimentare, della medicina
veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare,
dell'igiene alimentare, della tecnologia alimentare e della
legislazione nel settore alimentare, tenendo conto, in relazione ai
diversi profili professionali delle caratteristiche e della portata
della attività ispettive, di quelle relative al prelievo dei campioni
ed al controllo analitico.
2. Le autorità di cui al comma 1 definiscono ed adeguano i
requisiti professionali e formativi, ivi compreso l'aggiornamento,
del personale.
3. Le autorità di cui al comma 1 devono disporre, con riguardo
all'articolazione delle proprie strutture territoriali, di
sufficiente personale esperto ed adeguatamente qualificato in
relazione alle tipologie individuate ai sensi del comma 1, per le
finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 123.
4. Dall'applicazione del presente articolo non possono discendere
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3
Requisiti minimi dei laboratori.
1. I laboratori di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 123, che effettuano analisi ai fini del
controllo ufficiale dei prodotti alimentari, devono essere conformi
ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova
stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure standard
previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 120; la conformità è verificata con ispezioni
casuali da parte del personale responsabile del controllo di qualità.
2. I laboratori di cui al comma 1 si adeguano a tali criteri entro
il 1º novembre 1998.
Art. 4
Laboratori specializzati.
1. Al fine di individuare, da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano tra i laboratori deputati al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari, quelli da adibire agli
accertamenti che per motivi di complessità e di valutazione
costo-beneficio devono essere effettuati in laboratori specializzati,
si tiene conto dei seguenti criteri:
a) esigenze del territorio, in relazione al tipo ed alla
consistenza degli insediamenti produttivi, distributivi e di
ristorazione, alla entità degli eventuali flussi di importazione
nonché alla densità di popolazione e al numero degli abitanti;
b) esperienza acquisita;
c) dotazione di personale, strutture e strumentazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano
al Ministero della sanità i laboratori aventi i requisiti di cui
all'articolo 3 e quelli individuati ai sensi del comma 1.
Art. 5
Valutazione e riconoscimento.
1. Le amministrazioni dello Stato, nell'ambito della rispettiva
competenza, designano, tenuto conto del termine di cui all'articolo
3, comma 2, gli organismi responsabili della valutazione e del
riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale.
2. Gli organismi di cui al comma 1 devono soddisfare i relativi
criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45003.
3. La valutazione dei laboratori di cui al comma 1 viene effettuata
secondo i criteri stabiliti dalla norma europea EN 45002 ed è
riferita a singole prove o a gruppi di prove.
Art. 6
Ispezioni congiunte.
1. Il personale delle amministrazioni dello Stato collabora con gli
organi specializzati incaricati dalla Commissione europea di valutare
l'uniformità e l'efficienza dei sistemi ufficiali di controllo
alimentare.
Art. 7
Sistema di mutua assistenza amministrativa e organo di collegamento.
1. Nell'ambito del sistema di mutua assistenza amministrativa tra
gli Stati membri, le autorità competenti in materia di controllo
ufficiale dei prodotti alimentari sono tenute a fornire le
informazioni richieste sulle procedure di controllo in relazione alle
disposizioni giuridiche e alle norme di qualità applicabili ai
prodotti alimentari nonché sulle procedure applicabili in caso di
trasgressione delle disposizioni vigenti nel settore dei prodotti
alimentari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il ministero della sanità è
l'organo di collegamento con gli omologhi organi designati dagli
altri Stati membri; esso:
a) provvede allo scambio di informazioni di cui ai commi 3 e 4,
previa richiesta alle amministrazioni competenti;
b) cura e coordina la comunicazione e, in particolare, la
trasmissione e il ricevimento delle domande di assistenza
amministrativa con gli omologhi organi di collegamento degli altri
Stati membri; definisce le modalità di mutua assistenza
amministrativa con gli omologhi organi di collegamento degli altri
Stati membri.
3. Al ricevimento di una richiesta motivata, il Ministero della
sanità fornisce tutte le informazioni, escluse quelle che non possono
essere divulgate in base alla normativa vigente, necessarie per
garantire la conformità alle disposizioni e alle norme di qualità di
cui al comma 1.
4. Le informazioni e i documenti forniti in conformità al comma 3
sono trasmessi al Ministero della sanità oppure, ove opportuno,
direttamente all'autorità competente, che ne dà comunicazione al
Ministero della sanità.
5. Qualora dallo scambio di informazioni emerga l'eventualità di
una violazione della normativa comunitaria o nazionale l'autorità
competente trasmette a quella dello Stato membro con cui è in atto lo
scambio di informazioni nonché al Ministero della sanità ogni notizia
utile relativa:
a) a qualsiasi iniziativa eventualmente presa per accertare la
presunta inadempienza;
b) ai provvedimenti adottati, compresi quelli diretti ad evitare
il ripetersi delle presunte inadempienze.
Art. 8
Riservatezza.
1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi
dell'articolo 7 sono riservate e coperte dal segreto professionale o
commerciale; la mancata garanzia della segretezza da parte
dell'autorità richiedente consente all'autorità interpellata di non
fornire le informazioni.
2. Al ricevimento di una richiesta o nello scambio di informazioni
è resa nota l'eventuale esistenza di norme che consentono a chiunque
il libero accesso alle informazioni tenute dalle autorità competenti.