D.Lgs 26/05/1997 Num.  156

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 (in Suppl. ordinario

alla Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136). - Attuazione della direttiva

93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo

ufficiale dei prodotti alimentari.

 

 

Art. 1
Ambito di applicazione

 

  1. Il presente decreto completa le disposizioni di cui al decreto

 legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in particolare quelle concernenti:

      a) il personale delle strutture cui compete il controllo

 ufficiale;

      b) i requisiti necessari per il funzionamento dei laboratori

 adibiti al controllo ufficiale;

      c) gli organismi responsabili della verifica dei laboratori

 adibiti al controllo ufficiale;

      d) i requisiti e le modalità dei sistemi di verifica dei

 laboratori adibiti al controllo ufficiale;

      e) le procedure relative al sistema di mutua assistenza

 amministrativa e di scambio di informazioni nonché alle ispezioni

 congiunte con gli agenti dell'Unione Europea.

 

 

Art. 2

Personale.

 

  1. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome

 di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria competenza,

 individuano le tipologie del personale delle strutture deputate al

 controllo ufficiale dei prodotti alimentari tra cui quello che opera

 nei campi della chimica, della chimica alimentare, della medicina

 veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare,

 dell'igiene alimentare, della tecnologia alimentare e della

 legislazione nel settore alimentare, tenendo conto, in relazione ai

 diversi profili professionali delle caratteristiche e della portata

 della attività ispettive, di quelle relative al prelievo dei campioni

 ed al controllo analitico.

   2. Le autorità di cui al comma 1 definiscono ed adeguano i

 requisiti professionali e formativi, ivi compreso l'aggiornamento,

 del personale.

   3. Le autorità di cui al comma 1 devono disporre, con riguardo

 all'articolazione delle proprie strutture territoriali, di

 sufficiente personale esperto ed adeguatamente qualificato in

 relazione alle tipologie individuate ai sensi del comma 1, per le

 finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3

 marzo 1993, n. 123.

   4. Dall'applicazione del presente articolo non possono discendere

 ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 3

Requisiti minimi dei laboratori.

 

  1. I laboratori di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto

 legislativo 3 marzo 1993, n. 123, che effettuano analisi ai fini del

 controllo ufficiale dei prodotti alimentari, devono essere conformi

 ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova

 stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure standard

 previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27

 gennaio 1992, n. 120; la conformità è verificata con ispezioni

 casuali da parte del personale responsabile del controllo di qualità.

   2. I laboratori di cui al comma 1 si adeguano a tali criteri entro

 il 1º novembre 1998.

 

Art. 4

 Laboratori specializzati.

 

  1. Al fine di individuare, da parte delle regioni e delle province

 autonome di Trento e Bolzano tra i laboratori deputati al controllo

 ufficiale dei prodotti alimentari, quelli da adibire agli

 accertamenti che per motivi di complessità e di valutazione

 costo-beneficio devono essere effettuati in laboratori specializzati,

 si tiene conto dei seguenti criteri:

      a) esigenze del territorio, in relazione al tipo ed alla

 consistenza degli insediamenti produttivi, distributivi e di

 ristorazione, alla entità degli eventuali flussi di importazione

 nonché alla densità di popolazione e al numero degli abitanti;

      b) esperienza acquisita;

      c) dotazione di personale, strutture e strumentazione.

   2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano

 al Ministero della sanità i laboratori aventi i requisiti di cui

 all'articolo 3 e quelli individuati ai sensi del comma 1.

 

Art. 5

Valutazione e riconoscimento.

 

  1. Le amministrazioni dello Stato, nell'ambito della rispettiva

 competenza, designano, tenuto conto del termine di cui all'articolo

 3, comma 2, gli organismi responsabili della valutazione e del

 riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale.

   2. Gli organismi di cui al comma 1 devono soddisfare i relativi

 criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45003.

   3. La valutazione dei laboratori di cui al comma 1 viene effettuata

 secondo i criteri stabiliti dalla norma europea EN 45002 ed è

 riferita a singole prove o a gruppi di prove.

 

Art. 6

 Ispezioni congiunte.

 

  1. Il personale delle amministrazioni dello Stato collabora con gli

 organi specializzati incaricati dalla Commissione europea di valutare

 l'uniformità e l'efficienza dei sistemi ufficiali di controllo

 alimentare.

 

Art. 7

 Sistema di mutua assistenza amministrativa e organo di collegamento.

 

  1. Nell'ambito del sistema di mutua assistenza amministrativa tra

 gli Stati membri, le autorità competenti in materia di controllo

 ufficiale dei prodotti alimentari sono tenute a fornire le

 informazioni richieste sulle procedure di controllo in relazione alle

 disposizioni giuridiche e alle norme di qualità applicabili ai

 prodotti alimentari nonché sulle procedure applicabili in caso di

 trasgressione delle disposizioni vigenti nel settore dei prodotti

 alimentari.

   2. Per le finalità di cui al comma 1, il ministero della sanità è

 l'organo di collegamento con gli omologhi organi designati dagli

 altri Stati membri; esso:

      a) provvede allo scambio di informazioni di cui ai commi 3 e 4,

 previa richiesta alle amministrazioni competenti;

      b) cura e coordina la comunicazione e, in particolare, la

 trasmissione e il ricevimento delle domande di assistenza

 amministrativa con gli omologhi organi di collegamento degli altri

 Stati membri; definisce le modalità di mutua assistenza

 amministrativa con gli omologhi organi di collegamento degli altri

 Stati membri.

   3. Al ricevimento di una richiesta motivata, il Ministero della

 sanità fornisce tutte le informazioni, escluse quelle che non possono

 essere divulgate in base alla normativa vigente, necessarie per

 garantire la conformità alle disposizioni e alle norme di qualità di

 cui al comma 1.

   4. Le informazioni e i documenti forniti in conformità al comma 3

 sono trasmessi al Ministero della sanità oppure, ove opportuno,

 direttamente all'autorità competente, che ne dà comunicazione al

 Ministero della sanità.

   5. Qualora dallo scambio di informazioni emerga l'eventualità di

 una violazione della normativa comunitaria o nazionale l'autorità

 competente trasmette a quella dello Stato membro con cui è in atto lo

 scambio di informazioni nonché al Ministero della sanità ogni notizia

 utile relativa:

      a) a qualsiasi iniziativa eventualmente presa per accertare la

 presunta inadempienza;

      b) ai provvedimenti adottati, compresi quelli diretti ad evitare

 il ripetersi delle presunte inadempienze.

 

Art. 8

Riservatezza.

 

  1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi

 dell'articolo 7 sono riservate e coperte dal segreto professionale o

 commerciale; la mancata garanzia della segretezza da parte

 dell'autorità richiedente consente all'autorità interpellata di non

 fornire le informazioni.

   2. Al ricevimento di una richiesta o nello scambio di informazioni

 è resa nota l'eventuale esistenza di norme che consentono a chiunque

 il libero accesso alle informazioni tenute dalle autorità competenti.