D.Lgs 26/06/1997 Num.  155

Decreto legislativo 26 giugno 1997, n. 155 (in Suppl. ordinario

alla Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136). - Attuazione delle direttive

93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

 

Art. 1

Campo di applicazione

 

1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni

previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei

prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali

norme.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

      a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata

 "igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la

 salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le

 fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la

 raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la

 preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il

 confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la

 manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la

 somministrazione, al consumatore;

      b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o

 senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività:

 la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il

 confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la

 manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la

 somministrazione, di prodotti alimentari;

      c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal

 punto di vista igienico;

      d) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni e

 le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità

 sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre

 1978, n. 833, e successive modificazioni;

      e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare

 dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificamente

 delegato.

 

Art. 3

Autocontrollo

 

  1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la

 preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il

 confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la

 manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la

 somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo

 igienico.

   2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare

 nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per

 la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate,

 applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza

 avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di

 analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard

 Analysis and Critical Control Points):

      a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

      b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei

 rischi per gli alimenti;

      c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati,

 cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;

      d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di

 sorveglianza dei punti critici;

      e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni

 processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei

 punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

   3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività

 di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e

 somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve

 tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo,

 anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento

 contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche

 di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare

 al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle

 procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i

 relativi risultati.

   4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il

 responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti

 possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al

 ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti

 in condizioni tecnologiche simili informando le autorità competenti

 sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al

 ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere

 sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria

 locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa,

 non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o

 trattato in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico

 del titolare dell'industria alimentare.

   5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di

 cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose

 attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo

 agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate

 con regolamento del ministro della sanità previo espletamento delle

 procedure comunitarie, anche su richiesta motivata del responsabile

 dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei

 produttori.
 

 

Art. 3-ter

 

 Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi

 alle industrie alimentari

 

  1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui

 all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile

 dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e

 l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei

 prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni,

 iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome.

 Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.

   2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile

 del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma,

 diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli

 analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente

 decreto siano effettuate in modo igienico.

   3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della

 indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione

 strumentale e del personale, nonché di copia dell'autorizzazione

 rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del

 laboratorio.

   4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai

 criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova

 stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative

 standard previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del

 decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

   5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti

 minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di

 cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che

 effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le

 modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.

   6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei

 laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi

 secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della

 legge 29 dicembre 1990, n. 407.

   7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province

 autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera c) , del decreto

 legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può

 effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la

 sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.

  

Art. 4

Manuali di corretta prassi igienica

 

  1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui

 all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi

 igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di

 prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex

 Alimentarius.

   2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai

 settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti

 interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei

 consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente

 interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale

 di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex

 Alimentarius.

   3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche

 dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

   4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all'articolo 3

 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso

 stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione

 europea.

   5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della

 predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie

 alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della serie

 EN 29000 ovvero ISO 9000.

 

Art. 5

Controlli

  1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari

 osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua

 conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993,

 n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di

 corretta prassi igienica di cui all'articolo 4.

   2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una

 valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza

 degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria

 alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di

 controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le

 operazioni di sorveglianza e di verifica siano stare effettuate

 correttamente dal responsabile.

   3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la

 sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di

 prodotto, del modo in cui è stato trattato e confezionato e di

 qualsiasi altra operazione cui esso è sottoposto prima della vendita

 o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore,

 nonché delle condizioni in cui è esposto o in cui è immagazzinato.

   4. I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma

 1, lettera b) , vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista,

 indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995,

 pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale

 n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può tuttavia essere

 modificata in relazione al rischio.

   5. Il controllo di prodotti alimentari in importazione si effettua

 in conformità al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

 

 

Art. 6
Educazione sanitaria in materia alimentare

 

  1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, le province

 autonome di Trento e Bolzano e le unità sanitarie locali, promuove

 campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in

 materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero

 della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con

 la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione

 fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla

 programmazione annuale.

 

Art. 7

Modifiche di talune disposizioni preesistenti

 

 (1) Il primo comma dell'art. 4, l. 30 aprile 1962, n. 283 è così modificato:
 “Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita

 sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a

 venire a contatto con sostanze alimentari, è tenuto a fornire

 gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali

 sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le

 modalità stabilite nel regolamento”

 (2) La lett. a), del comma 1, dell'art. 2-bis, d.p.r. 23

 agosto 1982, n. 777 è così modificata:
 “di piombo, o di leghe contenenti più del 10 per cento di

  piombo”.

 

Art. 8

Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile

 dell'industria alimentare è punito con:

      a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a

 lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui

 all'articolo 3, comma 3;

      b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a

 lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del

 sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per

 l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;

      c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a

 lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal

 commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.

   2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di

 accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento

 necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel

 presente decreto. La stessa Autorità procede con separato

 provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora

 risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha

 provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del

 primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore

 a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento.

    3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero

 la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto

 dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la

 salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino

 ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.

  

 

Art. 9
Norme transitorie e finali

  1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del

 presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in

 vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano

 prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi

 entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.

   2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II

 dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita

 diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la

 somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n.

 730, nonché per la produzione, la preparazione e il confezionamento

 in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al

 dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e

 vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per

 territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla

 specifica attività.