MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 2000, n. 182

Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che stabiliscono il conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare l'articolo l7, commi 3 e 4;

Considerato che la citata legge n. 77/1997, all'articolo 3, comma 4, ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità ai criteri stabiliti nel medesimo comma;

Sentito il Comitato centrale metrico in data 11 marzo 1999;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 19421, del 7 dicembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Agli effetti del presente decreto per "strumenti di misura" si intendono le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale.

Articolo 2

(Verificazione periodica)

1. La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

2. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicità fissata nell'allegato I , che decorre dalla data dell'ultima verificazione effettuata.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i misuratori di gas, di acqua ed elettrici.

Articolo 3

(Verificazione eseguita dalle camere di commercio)

1. La verificazione periodica è effettuata dalle camere di commercio competenti territorialmente presso la loro sede o, su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secondo modalità stabilite dalle stesse camere di commercio.

2. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal funzionario della camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione. Le caratteristiche del suddetto contrassegno sono indicate nell'allegato II  annesso al presente decreto.

3. In caso di esito negativo, è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero dell'industria - Direzione generale dell'armonizzazione e tutela del mercato - Ufficio centrale metrico.

Articolo 4

(Verificazione eseguita da laboratori accreditati)

1. La verificazione periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

2. Ai fini dell'accreditamento le camere accertano l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici, nonché la dotazione di strumenti e apparecchiature idonei.

3. Le condizioni e le modalità di accreditamento dei suddetti laboratori sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.

Articolo 5

(Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici)

1. La verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 .

2. La verificazione periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, ai sensi delle norme attuative dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1991, n. 236 , può essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso.

Articolo 6

(Strumenti difettosi - Strumenti riparati)

1. Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente, o che presentano difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica, per i quali il funzionario responsabile della camera di commercio ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché non utilizzati. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, una volta eseguito l'ordine di aggiustamento.

2. L'utente metrico deve richiedere una nuova verificazione periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.

Articolo 7

(Obblighi degli utenti metrici)

1. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verificazione periodica devono:

a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;

b) mantenere l'integrità della etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di cui all'articolo 6, comma 2;

c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) è equiparato ad inadempienza all'obbligo della verificazione periodica.

Articolo 8

(Elenco degli utenti metrici)

1. Le camere di commercio formano l'elenco degli utenti metrici. In esso sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività ed ogni altra informazione in funzione delle scadenze della verificazione periodica degli strumenti.

2. Le informazioni contenute nell'elenco sono tenute a disposizione della pubblica amministrazione e di altre autorità.

3. L'elenco può essere consultato dagli utenti metrici.

Articolo 9

(Formazione dell'elenco)

1. L'elenco degli utenti metrici è formato sulla base dei dati del registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.

2. Le camere di commercio possono avvalersi, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, dei dati forniti dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche, al fine di individuare categorie di utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese.

Articolo 10

(Vigilanza)

1. Le camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.

2. La vigilanza presso gli utenti metrici si esercita ad intervalli casuali e senza preavviso.

Articolo 11

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 del citato testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79 e 80 del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con quelle contenute nel presente decreto e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, relativamente al conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 marzo 2000

Il Ministro: Letta