D.Lgs 29/12/1992 Num.  517

Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 (in Suppl. ordinario

alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306). - Attuazione della direttiva

90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

 

Art. 1

 

1. Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a

funzionamento non automatico, di seguito denominati «strumenti>>.

 

Art. 2

 

  1. Agli effetti del presente decreto si intende:

      a) per «strumento per pesare>> uno strumento di misura che serve

 per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità

 che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire

 per determinare altre grandezze, quantità, parametri o

 caratteristiche, correlati con la massa;

      b) per «strumento per pesare a funzionamento non automaticoº uno

 strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore

 durante la pesatura;

      c) per «organismo notificatoº un organismo designato da uno

 degli Stati membri per espletare le procedure di cui all'articolo 5,

 ed a tale scopo notificato alla Commissione e agli altri Stati membri

 insieme ai compiti specifici per i quali esso è stato designato.

 L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di

 identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati, è

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla

 Commissione, che ne cura anche l'aggiornamento.

   2. Nell'utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie

 di cui alle lettere a) e b) seguenti:

      a) 1. determinazione della massa per le transazioni commerciali;

     2. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una

 tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione,

 un'indennità o compenso di tipo analogo;

     3. determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni

 legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;

     4. determinazione della massa nella prassi medica nel contesto

 della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

     5. determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su

 prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione

 delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

     6. determinazione del prezzo in funzione della massa per la

 vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi;

      b) tutte le applicazioni diverse da quelle elencate alla lettera a).

 

Art. 3

 

  1. Possono essere immessi sul mercato soltanto gli strumenti che

 recano il nome del fabbricante e la portata massima, ovvero il

 marchio di conformità CE.

   2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui

 all'articolo 2, comma 2, lettera a) , soltanto gli strumenti che

 soddisfano le prescrizioni del presente decreto, ivi comprese le

 procedure di valutazione della conformità contemplate dall'articolo

 5, e che sono muniti della marcatura CE dell'articolo 6. Qualora lo

 strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non sono

 impiegati nelle anzidette utilizzazioni, questi dispositivi non

 devono rispondere ai requisiti essenziali.

 

Art. 4

 

  1. Sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali definiti

 nell'allegato I gli strumenti riconosciuti conformi alle norme

 nazionali di attuazione delle «norme armonizzateº i cui riferimenti

 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicata

 apposita comunicazione recante gli estremi identificativi delle norme

 nazionali anzidette.

 

Art. 5

 

  1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali di cui

 all'allegato I è attestata, a scelta del richiedente, mediante una

 delle due procedure seguenti:

      a) l'«esame CE del tipoº di cui all'allegato II, punti 1,

 seguito «dalla dichiarazione di conformità al tipo garanzia delle

 qualità della produzioneº di cui all'allegato II, punto 2, oppure

 dalla «verificazione CEº di cui all'allegato II, punto 3. Questo

 esame del tipo non è obbligatorio sia per gli strumenti che non

 utilizzano dispositivi elettronici, sia per quelli il cui dispositivo

 misuratore del carico non utilizza molle per equilibrare il carico;

      b) la «verificazione CE all'unitຠdi cui all'allegato II, punto 4.

   2. Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e

 dell'artigianato sono designati gli organismi notificati di cui

 all'allegato II, competenti per le procedure contemplate nel comma 1.

 La domanda intesa ad ottenere la designazione è presentata al

 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che

 provvede all'istruttoria della domanda ed alla verifica dei requisiti

 minimi fissati nell'allegato V. La designazione può essere revocata

 in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi più i

 requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente

 violazione delle procedure di cui al presente decreto.

   3. Se gli strumenti sono disciplinati anche da disposizioni

 relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto e

 che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è

 apposta ai sensi del presente decreto qualora gli strumenti

 soddisfino anche le disposizioni sopraindicate.

   4. Nel caso di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al

 fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un

 periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità

 alle disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso i

 riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie pubblicate

 nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere

 riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione

 previsti dalle direttive stesse o che accompagnano gli strumenti.

 

Art. 6

 

  1. La marcatura CE di conformità e gli altri dati richiesti secondo

 quanto specificato nell'allegato IV, punto 1, devono essere apposti

 in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli

 strumenti di cui è stata constatata la conformità CE.

   2. Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2, devono essere

 apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su

 tutti gli altri strumenti.

   3.  E’ vietato apporre sugli strumenti marcature che possono indurre

 in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della

 marcatura CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni altro marchio

 purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della

 marcatura CE.

 

Art. 7

 

  1. Gli uffici provinciali metrici che, in occasione dei controlli

 metrologici previsti o in sede di sorveglianza, riscontrano strumenti

 indebitamente muniti della marcatura CE di cui all'allegato II, punti

 2, 3 e 4, o che pur debitamente muniti della predetta marcatura non

 soddisfano i requisiti del presente decreto benché siano

 correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro

 destinazione, informano tempestivamente la Direzione generale del

 commercio interno e dei consumi industriali del Ministero

 dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

   2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del

 commercio e dell'artigianato dà al fabbricante o al suo

 rappresentante un termine perentorio per conformare gli strumenti

 alle disposizioni sulla marcatura CE e per far cessare l'infrazione

 alle condizioni stabilite dallo stesso Ministero.

   3. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli

 uffici provinciali metrici risulti confermato, il Ministero

 dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere conforme

 del Comitato centrale metrico, dispone il ritiro dei predetti

 strumenti dal mercato e ne vieta oppure ne limita l'immissione sul

 mercato, informandone immediatamente la Commissione europea. Il

 ritiro dal mercato è a cura e spese dell'interessato.

   4. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 13, nonché la

 possibilità di ritiro immediato dal mercato qualora previsto dalle

 disposizioni richiamate dall'articolo 5, comma 3.

 

Art. 8

 

  1. Qualora uno strumento usato per applicazioni di cui all'art. 2,

 comma 2, lettera a) , contenga o sia collegato a dispositivi che non

 sono stati sottoposti alla valutazione di conformità di cui all'art.

 5, ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d'uso

 definito dall'allegato IV, punto 3. Tale simbolo deve essere apposto

 sui dispositivi in modo ben visibile e indelebile.

 

Art. 9

 

  1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero

 dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale

 del commercio interno e dei consumi industriali - gli elenchi delle

 attestazioni di conformità rilasciati nonché le revoche o i rifiuti

 delle attestazioni stesse.

   2. Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformità

 rilasciate ai sensi del presente decreto devono essere motivati e

 notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella

 Comunità. Contro tale provvedimento l'interessato può presentare

 ricorso, entro trenta giorni, al Ministero dell'industria, del

 commercio e dell'artigianato che comunica, entro novanta giorni, i

 risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi del Comitato

 centrale metrico.

   3. Nei casi di cui al comma 2, il comportamento dell'organismo

 notificato è altresì valutato, in relazione ai risultati delle

 verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca della

 designazione dell'organismo stesso.

 

Art. 10

 

  1. [Sono tenuti alla verificazione periodica contemplata dall'art.

 12 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto

 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni coloro che

 utilizzano strumenti per gli impieghi di cui all'art. 2, comma 2,

 lettera a).

   2. Nella verificazione periodica si osservano le disposizioni, in

 quanto applicabili, fissate dal testo unico richiamato nel comma 1]

 (*)Vedere ora le previsioni del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

 

Art. 11

 

  1. Agli strumenti non si applicano le disposizioni dell'art. 14 del

 testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23

 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni. Per quelli di

 importazione da uno Stato extracomunitario gli uffici doganali ne

 consentono l'importazione solo se recano almeno l'indicazione del

 nome del fabbricante e quella della portata massima.

 

Art. 12

 

  1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

 stabilisce con propri decreti:

      a) gli adeguamenti a nuove tecnologie del settore delle

 modalità, delle apparecchiature di prova da utilizzare e dei criteri

 da seguire nella verificazione periodica degli strumenti;

      b) i criteri e le modalità da osservare per la formazione dei

 registri degli utenti metrici che impiegano strumenti nelle

 applicazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) ;

      c) le modalità della sorveglianza per il controllo del corretto

 impiego degli strumenti nei luoghi di loro utilizzazione e del

 mantenimento delle loro caratteristiche regolamentari;

      d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni del presente

 decreto a direttive comunitarie in materia di strumenti;

      e) ogni altra norma per l'esecuzione del presente decreto.

   2. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, agli

 strumenti per pesare a funzionamento non automatico si estende la

 disciplina, in quanto applicabile, sugli strumenti metrici di cui al

 testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23

 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.

 

Art. 13

 

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle

 disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di

 attuazione, nonché alle disposizioni dei decreti del Ministro

 dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'art. 12

 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, si applica la sanzione

 amministrativa consistente nel pagamento di una somma da uno a tre

 milioni.

   2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati,

 ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e

 successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale

 metrico competente per territorio.

 

Art. 14

 

  1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata

 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a

 tale scopo si avvale dell'ufficio centrale metrico, degli uffici

 provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.

 

Art. 15

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 1993.

   2. Gli strumenti ammessi alla verificazione prima e alla

 legalizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della presente

 legge, con provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 6 e 7 del

 regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto

 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni,

 possono essere sottoposti alla verificazione prima sino al 31

 dicembre 2002.

   3. Gli strumenti che sono stati oggetto, in data anteriore

 all'entrata in vigore della presente legge, di approvazione CEE del

 modello in conformità alle disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 12 agosto

 1982, n. 798, e 23 agosto 1982, n. 845, e successive modificazioni,

 possono essere sottoposti alla verificazione prima CEE, di cui ai

 predetti decreti presidenziali, sino al 31 dicembre 2002, o sino alla

 data di scadenza dell'approvazione, ove quest'ultima sia anteriore.

   4. Gli strumenti recanti i bolli metrici o i marchi CEE applicati a

 seguito di esito positivo rispettivamente della verificazione prima e

 di quella CEE di cui ai commi 2 e 3, precedenti possono essere messi

 nel mercato e in servizio sino al 31 dicembre 2002.

   5. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi

 metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e

 successive modificazioni, contrastanti o incompatibili col presente

 decreto.

   6. E’  abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto

 1982, n. 845, fatta eccezione per quanto disposto ai commi 3 e 4.