D.Lgs 29/12/1992 Num. 517
Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306). - Attuazione della direttiva
90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Art. 1
1. Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico, di seguito denominati «strumenti>>.
Art. 2
1. Agli effetti del presente decreto si intende:
a) per «strumento per pesare>> uno strumento di misura che serve
per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità
che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire
per determinare altre grandezze, quantità, parametri o
caratteristiche, correlati con la massa;
b) per «strumento per pesare a funzionamento non automaticoº uno
strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore
durante la pesatura;
c) per «organismo notificatoº un organismo designato da uno
degli Stati membri per espletare le procedure di cui all'articolo 5,
ed a tale scopo notificato alla Commissione e agli altri Stati membri
insieme ai compiti specifici per i quali esso è stato designato.
L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di
identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla
Commissione, che ne cura anche l'aggiornamento.
2. Nell'utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie
di cui alle lettere a) e b) seguenti:
a) 1. determinazione della massa per le transazioni commerciali;
2. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una
tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione,
un'indennità o compenso di tipo analogo;
3. determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni
legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;
4. determinazione della massa nella prassi medica nel contesto
della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
5. determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su
prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione
delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
6. determinazione del prezzo in funzione della massa per la
vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi;
b) tutte le applicazioni diverse da quelle elencate alla lettera a).
Art. 3
1. Possono essere immessi sul mercato soltanto gli strumenti che
recano il nome del fabbricante e la portata massima, ovvero il
marchio di conformità CE.
2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a) , soltanto gli strumenti che
soddisfano le prescrizioni del presente decreto, ivi comprese le
procedure di valutazione della conformità contemplate dall'articolo
5, e che sono muniti della marcatura CE dell'articolo 6. Qualora lo
strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non sono
impiegati nelle anzidette utilizzazioni, questi dispositivi non
devono rispondere ai requisiti essenziali.
Art. 4
1. Sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali definiti
nell'allegato I gli strumenti riconosciuti conformi alle norme
nazionali di attuazione delle «norme armonizzateº i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicata
apposita comunicazione recante gli estremi identificativi delle norme
nazionali anzidette.
Art. 5
1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali di cui
all'allegato I è attestata, a scelta del richiedente, mediante una
delle due procedure seguenti:
a) l'«esame CE del tipoº di cui all'allegato II, punti 1,
seguito «dalla dichiarazione di conformità al tipo garanzia delle
qualità della produzioneº di cui all'allegato II, punto 2, oppure
dalla «verificazione CEº di cui all'allegato II, punto 3. Questo
esame del tipo non è obbligatorio sia per gli strumenti che non
utilizzano dispositivi elettronici, sia per quelli il cui dispositivo
misuratore del carico non utilizza molle per equilibrare il carico;
b) la «verificazione CE all'unitຠdi cui all'allegato II, punto 4.
2. Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono designati gli organismi notificati di cui
all'allegato II, competenti per le procedure contemplate nel comma 1.
La domanda intesa ad ottenere la designazione è presentata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che
provvede all'istruttoria della domanda ed alla verifica dei requisiti
minimi fissati nell'allegato V. La designazione può essere revocata
in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi più i
requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente
violazione delle procedure di cui al presente decreto.
3. Se gli strumenti sono disciplinati anche da disposizioni
relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto e
che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è
apposta ai sensi del presente decreto qualora gli strumenti
soddisfino anche le disposizioni sopraindicate.
4. Nel caso di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità
alle disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso i
riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere
riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione
previsti dalle direttive stesse o che accompagnano gli strumenti.
Art. 6
1. La marcatura CE di conformità e gli altri dati richiesti secondo
quanto specificato nell'allegato IV, punto 1, devono essere apposti
in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli
strumenti di cui è stata constatata la conformità CE.
2. Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2, devono essere
apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su
tutti gli altri strumenti.
3. E’ vietato apporre sugli strumenti marcature che possono indurre
in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della
marcatura CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni altro marchio
purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della
marcatura CE.
Art. 7
1. Gli uffici provinciali metrici che, in occasione dei controlli
metrologici previsti o in sede di sorveglianza, riscontrano strumenti
indebitamente muniti della marcatura CE di cui all'allegato II, punti
2, 3 e 4, o che pur debitamente muniti della predetta marcatura non
soddisfano i requisiti del presente decreto benché siano
correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro
destinazione, informano tempestivamente la Direzione generale del
commercio interno e dei consumi industriali del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dà al fabbricante o al suo
rappresentante un termine perentorio per conformare gli strumenti
alle disposizioni sulla marcatura CE e per far cessare l'infrazione
alle condizioni stabilite dallo stesso Ministero.
3. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli
uffici provinciali metrici risulti confermato, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere conforme
del Comitato centrale metrico, dispone il ritiro dei predetti
strumenti dal mercato e ne vieta oppure ne limita l'immissione sul
mercato, informandone immediatamente la Commissione europea. Il
ritiro dal mercato è a cura e spese dell'interessato.
4. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 13, nonché la
possibilità di ritiro immediato dal mercato qualora previsto dalle
disposizioni richiamate dall'articolo 5, comma 3.
Art. 8
1. Qualora uno strumento usato per applicazioni di cui all'art. 2,
comma 2, lettera a) , contenga o sia collegato a dispositivi che non
sono stati sottoposti alla valutazione di conformità di cui all'art.
5, ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d'uso
definito dall'allegato IV, punto 3. Tale simbolo deve essere apposto
sui dispositivi in modo ben visibile e indelebile.
Art. 9
1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
del commercio interno e dei consumi industriali - gli elenchi delle
attestazioni di conformità rilasciati nonché le revoche o i rifiuti
delle attestazioni stesse.
2. Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformità
rilasciate ai sensi del presente decreto devono essere motivati e
notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella
Comunità. Contro tale provvedimento l'interessato può presentare
ricorso, entro trenta giorni, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che comunica, entro novanta giorni, i
risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi del Comitato
centrale metrico.
3. Nei casi di cui al comma 2, il comportamento dell'organismo
notificato è altresì valutato, in relazione ai risultati delle
verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca della
designazione dell'organismo stesso.
Art. 10
1. [Sono tenuti alla verificazione periodica contemplata dall'art.
12 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni coloro che
utilizzano strumenti per gli impieghi di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a).
2. Nella verificazione periodica si osservano le disposizioni, in
quanto applicabili, fissate dal testo unico richiamato nel comma 1]
(*)Vedere ora le previsioni del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.
Art. 11
1. Agli strumenti non si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23
agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni. Per quelli di
importazione da uno Stato extracomunitario gli uffici doganali ne
consentono l'importazione solo se recano almeno l'indicazione del
nome del fabbricante e quella della portata massima.
Art. 12
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con propri decreti:
a) gli adeguamenti a nuove tecnologie del settore delle
modalità, delle apparecchiature di prova da utilizzare e dei criteri
da seguire nella verificazione periodica degli strumenti;
b) i criteri e le modalità da osservare per la formazione dei
registri degli utenti metrici che impiegano strumenti nelle
applicazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) ;
c) le modalità della sorveglianza per il controllo del corretto
impiego degli strumenti nei luoghi di loro utilizzazione e del
mantenimento delle loro caratteristiche regolamentari;
d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni del presente
decreto a direttive comunitarie in materia di strumenti;
e) ogni altra norma per l'esecuzione del presente decreto.
2. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, agli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico si estende la
disciplina, in quanto applicabile, sugli strumenti metrici di cui al
testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23
agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.
Art. 13
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle
disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di
attuazione, nonché alle disposizioni dei decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'art. 12
della legge 19 dicembre 1992, n. 489, si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da uno a tre
milioni.
2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati,
ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale
metrico competente per territorio.
Art. 14
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a
tale scopo si avvale dell'ufficio centrale metrico, degli uffici
provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.
Art. 15
1. Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 1993.
2. Gli strumenti ammessi alla verificazione prima e alla
legalizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge, con provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 6 e 7 del
regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto
12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni,
possono essere sottoposti alla verificazione prima sino al 31
dicembre 2002.
3. Gli strumenti che sono stati oggetto, in data anteriore
all'entrata in vigore della presente legge, di approvazione CEE del
modello in conformità alle disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 12 agosto
1982, n. 798, e 23 agosto 1982, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere sottoposti alla verificazione prima CEE, di cui ai
predetti decreti presidenziali, sino al 31 dicembre 2002, o sino alla
data di scadenza dell'approvazione, ove quest'ultima sia anteriore.
4. Gli strumenti recanti i bolli metrici o i marchi CEE applicati a
seguito di esito positivo rispettivamente della verificazione prima e
di quella CEE di cui ai commi 2 e 3, precedenti possono essere messi
nel mercato e in servizio sino al 31 dicembre 2002.
5. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi
metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e
successive modificazioni, contrastanti o incompatibili col presente
decreto.
6. E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 845, fatta eccezione per quanto disposto ai commi 3 e 4.