RD 23/08/1890 Num. 7088
Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (in Gazz. Uff., 15 settembre,
n. 216). - Approvazione del t.u. delle leggi sui pesi e sulle misure
nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991
Art. 1
I pesi e le misure legali in Italia sono unicamente quelli del
sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:
PER LE MISURE LINEARI:
Il metro internazionale.
PER LE MISURE DI SUPERFICIE:
Il metro quadrato.
PER LE MISURE DI SOLIDIT:
Il metro cubo.
PER I PESI:
Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale.
PER LE MISURE DI CAPACIT:
Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del
termometro centesimale.
Art. 2
Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni:
PER LE MISURE AGRARIE:
L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato.
PER LA MISURA DEL LEGNO:
Lo stero, equivalente al metro cubo.
Art. 3
I multipli e summultipli di detti pesi e misure, seguono la
progressione decimale con le denominazioni della tabella A unita alla
presente legge.
Art. 4
I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli
indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche
rappresentare il doppio e la metà di essi.
E’ pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il
quarto d'ettolitro ed il quarto di litro.
Art. 5
Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di
platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla
conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la
dichiarazione che esso porta il n. 1 e che è minore del metro
internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di
temperatura.
Il campione prototipo nazionale per i pesi è il chilogramma di
platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla
conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la
dichiarazione che porta il n. 5 e che è maggiore del chilogramma
internazionale di due centimilionesimi.
I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in apposito locale
e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto del Presidente
della Repubblica.
Art. 6
Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, incaricati di mantenere la costante
uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi
campioni prototipi.
Art. 7
Gli uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a
quelle provinciali.
Su parere motivato dei consigli provinciali dell'economia,
possono istituirsi, nei comuni con ragguardevole fabbricazione
metrica, uffici metrici succursali permanenti con funzionamento
periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima.
I comuni richiedenti debbono porre ad esclusiva e completa
disposizione dell'amministrazione metrica i locali cogli impianti
occorrenti, il mobilio ed il personale subalterno dalla stessa
riconosciuti necessari.
(*) Vedere ora le previsioni dell’art. 50 D.Lgs.
112/98 che ha soppresso
gli uffici metrici provinciali.
Art. 8
Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di
verificazione e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e
ne corrispondano il prezzo.
Art. 9
Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli
annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la
sua denominazione, secondo la tabella A unita alla presente legge.
Art. 10
Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti
e volture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o
diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con
quelli del sistema legale.
Art. 11
Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per
privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali.
Art. 12
I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e
per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la
periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra
ogni oggetto da lui verificato.
Art. 13
Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla
prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di
commercio.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno
stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle
operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti
metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della
verificazione, dei princìpi statistici oppure, secondo i tipi di
strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei
princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per
le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo
metrologico CEE.
Art. 14
I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, di
provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio,
non potranno essere introdotti nel territorio dello Stato altro che
completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del
committente, a quell'ufficio di verificazione metrica che sarà
indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per esservi
sottoposti alla verificazione prima. Saranno poi consegnati al
committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di
verificazione prima, stabiliti dalla tabella B annessa alla presente
legge.
Art. 15
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 8, D.L. 10 giugno 1994, n. 357,
convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489.
Art. 16
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182
Art. 17
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.
Art. 18
(Omissis)Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.
Art. 19
(Omissis)Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.
Art. 20
(Omissis)Articolo convertito il legge e poi abrogato dall'art. 11,
D.M. 28 marzo 2000, n. 182.
Art. 21
(Omissis) Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.
Art. 22
1. I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive
modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE
- sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in
commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di
gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono
puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono
stabiliti:
a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito
positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra
equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal
quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di
verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata
contestualmente con tali modalità;
c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della
prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui
misuratori già installati alla data di cui alla lettera b),
disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di
installazione;
d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni
di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante
idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei
princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per
le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo
metrologico CEE;
e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli
strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo
Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa
comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche
adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti
importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in
commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati
delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio
economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane
competenti.
Art. 23
La verificazione dei misuratori di gas sarà effettuata nel luogo
indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.
I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a
disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale
necessario, da determinarsi con apposito regolamento.
Art. 24
I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le
caldaie a vapore, in esecuzione delle disposizioni dell'art. 27 del
testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato col regio
decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª) saranno soggetti alla
verificazione periodica, la quale sarà effettuata nel laboratorio
centrale e negli uffici metrici.
Art. 25
Per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai
regolamenti in materia di pesi e misure, i verificatori sono
pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria.
Art. 26
In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi,
magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori
avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei
ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli
obblighi imposti loro da questa legge e dai relativi regolamenti.
Quando i luoghi siano chiusi, si procederà per accertare le
contravvenzioni, con le forme indicate dalla legge per le visite
domiciliari.
Art. 27
I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare e i
misuratori del gas, e i manometri campioni non sottoposti alla
verificazione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o
messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere
aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno
sequestrati.
Art. 28
I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurare e i
misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno dopo
la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che
il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di
verificazione. Però il contravventore per ottenere la restituzione
dovrà farli bollare, e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti
di verificazione entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il
qual termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio
dell'erario dello Stato.
Art. 29
Le contravvenzioni agli artt. 9, 10 e 11 della presente legge
saranno verificate negli atti dei notai e degli altri ufficiali
pubblici, dagli ispettori ed altri agenti verificatori delle
contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo,
ipoteche e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti.
Art. 30
La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui
all'articolo precedente, non comincerà a decorrere che dal giorno in
cui saranno state verificate o denunziate.
Art. 31
E’ punito:
1) con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a
lire 100.000,
chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure
e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima
verificazione;
2) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000:
a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione
periodica prescritto dall'art. 16;
b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti
per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;
c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli
utenti ai termini dell'articolo 19, comma terzo;
3) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000
chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle
misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una
pena speciale;
4) con la sanzione amministrativa di lire 20.000 (1) il notaio od
altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli
artt. 9, 10 e 11, e con la sanzione amministrativa di lire 10.000
ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.
La sanzione amministrativa è dovuta per ogni atto pubblico o
privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni
anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per
le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio.
Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute
ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è
imputabile.
Art. 32
Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso
o per altra causa non avvertibile dagli utenti non sarà inflitta pena
alcuna, ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell'utente
prima di ricevere il bollo di verificazione.
Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la
cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai
regolamenti per la fabbricazione.
Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze
furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente
procurate per causa di lucro.
Art. 33
Prima che il giudice competente pronunci definitivamente intorno ad
una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che
sono soggetti soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con
domanda da lui sottoscritta e che sarà riguardata come irrevocabile,
può chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria, nei limiti del
massimo o del minimo prescritti dalla presente legge sia fatto dal
prefetto o dal sottoprefetto (*), i quali decideranno la somma che
dovrà essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese
giudiziali, che fossero già occorse farà cessare gli effetti
dell'ordine penale.
(*) tale figura è stata soppressa dall’art. 3 D.L. 02/01/27 n. 1.
Art. 34
La presente legge andrà in vigore il 1º gennaio 1891.
Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla
medesima.
Art. 35
Saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del consiglio di Stato,
le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta essere verificati,
nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri
strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili
verificazioni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Art. 36
A decorrere dal 1º gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi
alla verificazione prima facoltativa, i barili, le botti e gli altri
vasi chiusi di legno, aventi capacità diverse che quelle contemplate
nella tabella annessa alla presente legge, purché tale capacità sia
impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazioni decimali
di litro.
I detti recipienti già muniti del bollo di prima verificazione
potranno, a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non
maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1º gennaio 1891; dopo la
quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verificazione
e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure.
Tanto per la verificazione prima, quanto per quella periodica, sarà
pagato un diritto in conformità della presente tabella (1)
(1)(Tabella omessa)
Art. 37
Con regolamento da approvarsi per decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto
all'esecuzione della presente legge.