RD 23/08/1890 Num.  7088

 

  Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (in Gazz. Uff., 15 settembre,

 n. 216). - Approvazione del t.u. delle leggi sui pesi e sulle misure

 nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991

 

 

 

Art. 1

 

  I pesi e le misure legali in Italia sono unicamente quelli del

 sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

                        PER LE MISURE LINEARI:

   Il metro internazionale.

                     PER LE MISURE DI SUPERFICIE:

   Il metro quadrato.

                      PER LE MISURE DI SOLIDIT:

   Il metro cubo.

                              PER I PESI:

   Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale.

                      PER LE MISURE DI CAPACIT:

   Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del

 termometro centesimale.

 

Art. 2

 

  Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni:

                        PER LE MISURE AGRARIE:

   L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato.

                       PER LA MISURA DEL LEGNO:

   Lo stero, equivalente al metro cubo.

 

Art. 3

 

  I multipli e summultipli di detti pesi e misure, seguono la

 progressione decimale con le denominazioni della tabella A unita alla

 presente legge.

 

 

Art. 4

 

  I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli

 indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche

 rappresentare il doppio e la metà di essi.

   E’  pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il

 quarto d'ettolitro ed il quarto di litro.

 

Art. 5

 

  Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di

 platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla

 conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la

 dichiarazione che esso porta il n. 1 e che è minore del metro

 internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di

 temperatura.

   Il campione prototipo nazionale per i pesi è il chilogramma di

 platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla

 conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la

 dichiarazione che porta il n. 5 e che è maggiore del chilogramma

 internazionale di due centimilionesimi.

   I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero

 dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in apposito locale

 e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto del Presidente

 della Repubblica.

 

Art. 6

 

  Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con decreto del

 Presidente della Repubblica, incaricati di mantenere la costante

 uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi

 campioni prototipi.

 

Art. 7

 

  Gli uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a

 quelle provinciali.

   Su parere motivato dei consigli provinciali dell'economia,

 possono istituirsi, nei comuni con ragguardevole fabbricazione

 metrica, uffici metrici succursali permanenti con funzionamento

 periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima.

   I comuni richiedenti debbono porre ad esclusiva e completa

 disposizione dell'amministrazione metrica i locali cogli impianti

 occorrenti, il mobilio ed il personale subalterno dalla stessa

 riconosciuti necessari.

   (*) Vedere ora le previsioni dell’art. 50 D.Lgs. 112/98 che ha soppresso
gli uffici metrici provinciali.

 

 

Art. 8

 

  Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di

 verificazione e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e

 ne corrispondano il prezzo.

 

Art. 9

 

  Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli

 annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la

 sua denominazione, secondo la tabella A unita alla presente legge.

 

Art. 10

 

  Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti

 e volture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o

 diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con

 quelli del sistema legale.

 

Art. 11

 

  Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per

 privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali.

 

Art. 12

 

  I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e

 per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la

 periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra

 ogni oggetto da lui verificato.

 

Art. 13

 

  Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla

 prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di

 commercio.

   Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

 dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno

 stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle

 operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti

 metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della

 verificazione, dei princìpi statistici oppure, secondo i tipi di

 strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei

 princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per

 le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo

 metrologico CEE.

  

Art. 14

 

  I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, di

 provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio,

 non potranno essere introdotti nel territorio dello Stato altro che

 completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del

 committente, a quell'ufficio di verificazione metrica che sarà

 indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per esservi

 sottoposti alla verificazione prima. Saranno poi consegnati al

 committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di

 verificazione prima, stabiliti dalla tabella B annessa alla presente

 legge.

   

Art. 15

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 8, D.L. 10 giugno 1994, n. 357,

 convertito nella legge  8 agosto 1994, n. 489.

 

Art. 16

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182

 

Art. 17

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

 

Art. 18

 

  (Omissis)Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

 

Art. 19

 

  (Omissis)Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

 

 

Art. 20

 

 (Omissis)Articolo convertito il legge e poi abrogato dall'art. 11,

 D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

 

 

Art. 21

 

  (Omissis) Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

 

 

Art. 22

 

  1. I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto

 del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive

 modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE

 - sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in

 commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

   2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di

 gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono

 puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

   3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

 dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono

 stabiliti:

     a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito

 positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra

 equipollente procedura metrologica CEE;

     b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal

 quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di

 verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata

 contestualmente con tali modalità;

     c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della

 prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui

 misuratori già installati alla data di cui alla lettera b),

 disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di

 installazione;

     d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni

 di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante

 idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei

 princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per

 le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo

 metrologico CEE;

     e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al

 presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli

 strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo

 Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa

 comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche

 adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti

 importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio

 economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in

 commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati

 delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio

 economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane

 competenti.

 

 

 

Art. 23

 

  La verificazione dei misuratori di gas sarà effettuata nel luogo

 indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.

   I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a

 disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale

 necessario, da determinarsi con apposito regolamento.

 

Art. 24

 

  I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le

 caldaie a vapore, in esecuzione delle disposizioni dell'art. 27 del

 testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato col regio

 decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª) saranno soggetti alla

 verificazione periodica, la quale sarà effettuata nel laboratorio

 centrale e negli uffici metrici.

 

 

Art. 25

 

  Per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai

 regolamenti in materia di pesi e misure, i verificatori sono

 pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria.

 

Art. 26

 

  In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi,

 magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori

 avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei

 ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli

 obblighi imposti loro da questa legge e dai relativi regolamenti.

   Quando i luoghi siano chiusi, si procederà per accertare le

 contravvenzioni, con le forme indicate dalla legge per le visite

 domiciliari.

 

Art. 27

 

  I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare e i

 misuratori del gas, e i manometri campioni non sottoposti alla

 verificazione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o

 messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere

 aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno

 sequestrati.

 

 

Art. 28

 

  I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurare e i

 misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno dopo

 la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che

 il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di

 verificazione. Però il contravventore per ottenere la restituzione

 dovrà farli bollare, e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti

 di verificazione entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il

 qual termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio

 dell'erario dello Stato.

 

 

Art. 29

 

  Le contravvenzioni agli artt. 9, 10 e 11 della presente legge

 saranno verificate negli atti dei notai e degli altri ufficiali

 pubblici, dagli ispettori ed altri agenti verificatori delle

 contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo,

 ipoteche e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti.

 

 

Art. 30

 

  La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui

 all'articolo precedente, non comincerà a decorrere che dal giorno in

 cui saranno state verificate o denunziate.

 

Art. 31

 

    E’ punito:

     1) con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 100.000,
 chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure

 e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima

 verificazione;

     2) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000:

       a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione

 periodica prescritto dall'art. 16;

       b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti

 per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

       c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli

 utenti ai termini dell'articolo 19, comma terzo;

     3) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000

 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle

 misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una

 pena speciale;

     4) con la sanzione amministrativa di lire 20.000 (1) il notaio od

 altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli

 artt. 9, 10 e 11, e con la sanzione amministrativa di lire 10.000

 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.

   La sanzione amministrativa è dovuta per ogni atto pubblico o

 privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni

 anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per

 le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio.

 Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute

 ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è

 imputabile.

 

 

 

Art. 32

 

  Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso

 o per altra causa non avvertibile dagli utenti non sarà inflitta pena

 alcuna, ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell'utente

 prima di ricevere il bollo di verificazione.

   Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la

 cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai

 regolamenti per la fabbricazione.

   Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze

 furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente

 procurate per causa di lucro.

 

Art. 33

 

  Prima che il giudice competente pronunci definitivamente intorno ad

 una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che

 sono soggetti soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con

 domanda da lui sottoscritta e che sarà riguardata come irrevocabile,

 può chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria, nei limiti del

 massimo o del minimo prescritti dalla presente legge sia fatto dal

 prefetto o dal sottoprefetto (*), i quali decideranno la somma che

 dovrà essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese

 giudiziali, che fossero già occorse farà cessare gli effetti

 dell'ordine penale.

   (*) tale figura è stata soppressa dall’art. 3 D.L. 02/01/27 n. 1.

 

 

Art. 34

 

  La presente legge andrà in vigore il 1º gennaio 1891.

   Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla

 medesima.

 

Art. 35

 

  Saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del

 Presidente della Repubblica, udito il parere del consiglio di Stato,

 le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta essere verificati,

 nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri

 strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili

 verificazioni.

                       DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

 

 

Art. 36

 

  A decorrere dal 1º gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi

 alla verificazione prima facoltativa, i barili, le botti e gli altri

 vasi chiusi di legno, aventi capacità diverse che quelle contemplate

 nella tabella annessa alla presente legge, purché tale capacità sia

 impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazioni decimali

 di litro.

   I detti recipienti già muniti del bollo di prima verificazione

 potranno, a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non

 maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1º gennaio 1891; dopo la

 quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verificazione

 e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure.

   Tanto per la verificazione prima, quanto per quella periodica, sarà

 pagato un diritto in conformità della presente tabella (1)

   (1)(Tabella omessa)

 

Art. 37

 

  Con regolamento da approvarsi per decreto del Presidente della

 Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto

 all'esecuzione della presente legge.