Decreto Legislativo 24 giugno 1998,
n. 213
"Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre1997, n. 433."
Titolo I
DEFINIZIONI
Art.1
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica
conformemente al Trattato;
b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni
giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento
diversi dalle banconote
e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui
al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra
l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;
d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti,
nonche' l'ecu;
e) "lira": la lira italiana;
f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunita' Europea, e successive
modifiche e integrazioni;
g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 1999 e
il 31 dicembre 2001;
h) "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
i) "ridenominazione": la modifica dell'unita' nella quale e' espresso l'importo
di un debito in essere da un'unita' monetaria nazionale all'unita' euro;
j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal
tesoro, nonche' i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come
debiti dello
Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "societa' finanziaria": la societa' indicata nell'articolo 59, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che redige il
bilancio ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio
dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali
e infra-annuali, periodici e
straordinari, destinati al pubblico;
o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza
utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di
gestione;
p) "elementi monetari": le disponibilita' di denaro, le attivita' e passivita'
iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori
bilancio") che
comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date
future importi di denaro determinati o determinabili;
q) "attivita', passivita' e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo
e del passivo del bilancio nonche' le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare
o a ricevere
fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni
di investimento aperti e chiusi e le societa' di investimento a capitale
variabile;
s) "societa' di gestione accentrata": societa' avente le caratteristiche di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) "societa' quotata": societa' emittente strumenti finanziari negoziati sui
mercati regolamentati italiani;
u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.
Titolo II
PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E
IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI
Art.2
Parametri di indicizzazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la
Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto),
di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine
dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale
parametro di riferimento. Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura
dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della
Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti
lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca
d'Italia considerera' piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini
di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di
indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano
automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel
quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.
3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in
mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di
accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico
o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico
supera i cinquecento milioni.
4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di
disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente
del Tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso.
5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili
per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo
assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato.
Il compenso degli arbitratori e' a carico delle parti. Per quanto non
diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.
Art.3
Calcoli intermedi
1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle
norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da
pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso
accordo, va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di
lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di
lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi inb centinaia di
lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di
lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97
del 17 giugno 1997.
2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da
contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche elettronicamente, con
un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di
cifre decimali non puo' comunque essere inferiore a quello minimo richiesto
dalle lettere da a) a d).
Art.4
Importi in lire contenuti in norme vigenti
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme
vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non
costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre
convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di
lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di
lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di
lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di
lire.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
a) l'articolo 2327 del codice civile e' sostituito dal seguente: "La societa'
per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il
valore nominale delle azioni delle societa' di nuova costituzione e' di un euro
o suoi multipli."; b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del
codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La societa' deve costituirsi con un
capitale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci
possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se
la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un
ammontare multiplo di un euro.";
c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti
dai seguenti: "Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota
superiore a cinquantamila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi
tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere
inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere superiore a cinquecento euro.";
d) il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
e' sostituito dal seguente: "2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere
inferiore a due euro.";
e) il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
e' sostituito dal seguente: "4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro.";
f) il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
e' sostituito dal seguente: "4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore
nominale complessivo superi cinquantamila euro.";
g) il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e'
sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di
garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a
cinque milioni di euro";
h) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e'
sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di
garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:
a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami
indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;
b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni
dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della
suddetta tabella;
c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni
dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.".
3. Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle societa' che si
costituiscono con capitale espresso in euro.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice
civile e' sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire puo' essere
pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1
gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile e' abrogato.
5. Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione Europea
per l'adozione, ai sensi dell'articolo 109L paragrafo 4 del Trattato, dei tassi
di conversione in euro delle monete dei paesi partecipanti, e anche in deroga
all'articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia
puo' rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto articolo 2
secondo le modalita' operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra
stabilite.
Titolo III
RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO
Sezione I
Titoli di Stato
Art.5
Ridenominazione dei titoli di Stato in lire
1. Il 1 gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in
lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili sui mercati
regolamentati.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo'
rideterminare con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei Certificati di
Credito del Tesoro (CCT) da emettere per il rimborso dei crediti di imposta, in
coerenza con la loro denominazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Art.6
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato
partecipante
1. Il Tesoro puo' ridenominare i propri prestiti internazionali,emessi a norma
del diritto italiano, denominati nelle altre valuteaderenti, qualora gli Stati
emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito
pubblico, gia' denominato nellarispettiva moneta ed emesso a norma del proprio
diritto nazionale.
Art.7
Modalita' di ridenominazione
1. La ridenominazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6 avviene calcolando,
in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo
di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al
secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non
inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui e' composto il
prestito.
2. Per i titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini della conversione
di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si intende l'ammontare minimo
acquisibile in sottoscrizione tramite gli operatori abilitati a partecipare alle
aste di collocamento.
3. Con riferimento ai titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei
crediti d'imposta il taglio minimo e' quello previsto dal relativo decreto di
emissione.
4. Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti
dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per taglio minimo si intende il taglio piu' basso in cui e' frazionato
ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli
strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di
capitale di titoli di Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato).
5. I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari di taglio e
valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.
Art.8
Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati
1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al servizio finanziario
sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti sono effettuati al
controvalore in lire dell'importo calcolato in euro.
2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto, gli importi in
lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei titoli di Stato circolanti
in forma cartacea si intendono convertiti in euro dal 1 gennaio 1999.
3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene
effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun
prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e
moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali
significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e'
contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.
4. Il Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti delle cifre
decimali da considerare per il calcolo degli interessi dei titoli di Stato, al
lordo e al netto delle relative imposte, nonche' ogni altro aspetto tecnico che
si renda opportuno adeguare a seguito della ridenominazione dei prestiti.
5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita' di vendere o
acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire
il lotto minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso,
fissato dalle societa' di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi
oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di
vendita praticato per tali operazioni e' quello registrato sui mercati
regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri
alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma,
si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile.
Sezione II
Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici
Art.9
Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile
1. La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui mercati
regolamentati sara' effettuata il 1 gennaio 2002.
2. A partire dal 1 gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali Fruttiferi e libretti
di risparmio postale denominati in euro. Fino ad esaurimento delle scorte, e non
oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli sportelli
postali Buoni Postali Fruttiferi in lire.
Art.10
Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali
1. Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni
di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre
1994, n. 724
hanno facolta' di ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le
modalita' prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti negli
articoli 12 e 13 del presente decreto. Per quanto riguarda la ridenominazione
dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli
articoli 35 e 37 della predetta legge n. 724 del 1994, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica puo' apportare le necessarie
modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di
disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali,
tenuto conto dell'esigenza di tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di
ammortamento deliberato per ciascun prestito.
Sezione III
Strumenti di debito privati
Art.11
Ridenominazione degli strumenti finanziari privati
1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facolta' di
ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo
1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e
13.
Art.12
Modalita' di ridenominazione degli strumenti finanziari privati
1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del
diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di
lire, dalla fungibilita' e dalla possibilita' di rimborso in unica soluzione
alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma
1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.
2. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 e' effettuata
secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte
della Consob, sentita la Banca d'Italia.
Art.13
Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di
uno Stato partecipante
1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano,
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre
valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando
lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in
euro il proprio debito pubblico, gia' denominato nella corrispondente moneta ed
emesso a norma del proprio diritto nazionale.
2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalita' di
ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le
modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.
Sezione IV
Disposizioni generali
Art.14
Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute
aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il
periodo transitorio, si intendono come riferimenti all'unita' euro con un numero
illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della
negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della
rendicontazione, in una quantita' convenzionale corrispondente al valore
nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.
L'arrotondamento al centesimo di euro dovra' essere applicato, se necessario, al
momento della determinazione dei corrispettivi.
Art.15
Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
1. A partire dal 1 gennaio 1999, l'euro puo' essere utilizzato come unica unita'
di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati
regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur
conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in
lire o in euro.
TITOLO IV
L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI OBBLIGATORI
A RILEVANZA ESTERNA
Sezione I
Disposizioni per le imprese in genere
Art.16
Adozione dell'euro quale moneta di conto
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare
l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1 gennaio 2002
l'adozione dell'euro e' obbligatoria.
2. Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili
obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1 gennaio
1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati
in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date
successive devono essere redatti e pubblicati in euro
. 3. Per le banche, le societa' finanziarie, le imprese di assicurazione, le
societa' eminenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati
italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi'
come definite dalle norme che
disciplinano il bilancio consolidato, la facolta' di redigere e pubblicare ad
ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna
riferiti al periodo transitorio puo' essere esercitata anche quando l'euro non
e' utilizzato come moneta di conto.
4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento
contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, ,tutti i documenti
riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che
ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.
5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei
documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono
convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.
6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto
espressi in lire puo' essere imputato direttamente in una riserva.
7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel
periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
a) il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile e' sostituito dal
seguente: "Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad
eccezione della nota
integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.";
b) all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e' aggiunto il
seguente comma 6: "6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro.";
c) il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e'
sostituito dal seguente: "7. Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza
cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in
migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che la nota
integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado
di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate.
E' ammessa la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.";
d) all'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e' aggiunto il
seguente comma 3: "3. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato
sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi
maggiore delle
migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate.";
e) il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e'
sostituito dal seguente: "4. Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza
cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in
migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP
puo' imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure
consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la
Consob per le societa' quotate. E' consentita la tenuta di una contabilita'
plurimonetaria.";
f) all'articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 73 e' aggiunto il
seguente comma 6:"6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro.
Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo' imporre che il
bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre
un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa'
quotate.";
g) alle societa' quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle
lettere da c) ad f), la Consob puo' imporre che la nota integrativa del bilancio
d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure
consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.
Art.17
Conversione in euro del capitale sociale
1. Le societa' con azioni il cui valore nominale e' superiore alire duecento,
che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle
in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai
centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n.
1103/97.
2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore
nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve,
ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in
bilancio.
3. Se le riserve mancano o sono insufficienti e' consentito troncare ai
centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal
caso si applica il comma 4.
4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore
nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva
legale.
5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori
in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento
all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in
deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non
si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle
predette deliberazione possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e
vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli
amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.
6. Le societa' con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore
nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a
lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con
non piu' di due cifre decimali. A tal fine e' ammessa una riduzione del capitale
sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al
cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non
si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. E' consentita la
movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come
prevista nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.
7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del
presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino
a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla
disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro
il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.
8. Il capitale sociale convertito non puo' essere inferiore a centomila euro per
le societa' per azioni e a diecimila euro per le societa' a responsabilita'
limitata.
9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi
unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinatom dalle societa di
gestione del mercato.
10. Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e societa' cooperative si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.
Art.18
Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative
differenze cambio
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa
redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso e in corso al 31
dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili
in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono
tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito
d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli
articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel
conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono
essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.
5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario e'
ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua
e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato. Se
l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio
residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale
l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.
6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei
tre successivi.
7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa
nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico.
8. L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti
dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.
9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice
civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento
utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare complessivo delle differenze
cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello
stato patrimoniale.
10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua ad applicarsi
il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto stabilito nei commi
precedenti per gli elementi monetari indicati nel comma 2.
Art.19
Bilancio consolidato
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.
Art. 20
Operatori economici diversi dalle imprese
1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto
compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai
commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16. L'amministrazione finanziaria, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana le
disposizioni applicative di propria competenza.
Sezione II
Disposizioni speciali per le banche e le societa' finanziarie
Art. 21
Criteri d'integrazione delle operazioni e di trattamento delle relative
differenze cambio
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa
redatti dalle banche e dalle societa' finanziarie a partire da quelli relativi
all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.
2. Le attivita', le passivita' e le operazioni fuori bilancio denominate in
valute aderenti o comunque variabili in funzionedell'andamento dei tassi di
campo delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini
della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di
conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non
sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello
a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della
determinazione del reddito d'impresa, al tasso di cambio corrente alla data del
loro acquisto.
3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono
incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.
4. In alternativa a quando disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative
alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte
ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine
puo' essere riservato il seguente trattamento:
a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se positive, sono
accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente
costituita; se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti,
ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile. Tali differenze vengono
trasferite al conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o
di cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli successivi
in misura corrispondente a frazioni computate in ragione della durata residua di
ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza cambio rimanente va
inclusa per intero nel conto economico dell'esercizio nel quale la cessione
avviene; 3) nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo
di tutte le differenze;
b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni
materiali e a quelle immateriali, se positive, sono accreditate direttamente in
una riserva, specificamente costituita, non distribuibile se non in misura
corrispondente ai valori realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o
di svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve
preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile.
5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa
nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle
differenze indicate alla lettera b), del comma 4, nell'esercizio in cui si
considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di
svalutazioni.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri
di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del
presente articolo, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e
negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
Art.22
Organismi di investimento collettivo del risparmio
1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si
applicano le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facolta' di cui al comma 3;
limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi
7 e 8;
b) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999; nella relazione
degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono
fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.
Arti.23
Bilancio consolidato
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in
valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono
ricompresse nelle riserve consolidate.
Sezione III
Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione
Art.24
Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative
differenze cambio
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa
redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o ,comunque variabili
in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono
tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito
d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli
articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica
agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel
conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad
eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono essere trattate secondo
quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell'articolo 18.
5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i
criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare
complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti
nel conto economico e nello stato patrimoniale.
7. Ai fine dell'indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma
7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, si adotta in
ogni caso il rispettivo tasso di conversione.
Ar.25
Bilancio consolidato
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui ,,all'articolo
24.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in
valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono
ricompresse nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".
Sezione IV
Disposizioni speciali per i fondi pensione
Art.26
Adozione dell'euro quale moneta di conto
1. Ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nell'articolo 16, inclusa la facolta' di cui al comma 3.
Art. 27
Criteri di rilevazione delle operazioni
1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione,
riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attivita', le
passivita' e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o
comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute
aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di
conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
2. I poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni sono esercitati
anche con riferimento all'introduzione dell'euro; i predetti poteri, per quanto
riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a
quanto disposto nel comma 1 e, comunque, in conformita' con i principi del
presente decreto.
3. Alle forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, si
applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all'interno delle
quali esse sono istituite.
TITOLO V
DEMATERIALIZZAZIONE
Sezione I
Disposizioni generali
Arti.28
Ambito di applicazione
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati
regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli
effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui
all'articolo 36, comma 1, puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina
del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di
cui al comma 1.
3. L'emittente strumenti finanziari puo' assoggettarli alla disciplina del
presente Titolo V.
Arti.29
Sistema di gestione accentrata
1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di
cui al presente Titolo V deve essere scelta un'unica societa' di gestione
accentrata.
L'emittente comunica alla societa' l'ammontare globale dell'emissione di
strumenti finanziari di cui all'articolo 28, il suo frazionamento ed ogni
ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'articolo 36, comma
1. La societa' di gestione accentrata apre per ogni emissioneun conto a nome
dell'emittente.
Arti.30
Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del
presente Titolo V, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, puo'
effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico
delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche' di altri soggetti indicati nel regolamento di cui
all'articolo 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono
possedere e le attivita', previste dal presente decreto, che i soggetti stessi
sono abilitati a svolgere.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di gestione accentrata
accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli
strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra
per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonche'
il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 34,
disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia
tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario
stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione ,dell'avvenuta
operazione all'intermediario presso cui il titolare ha ,aperto il conto, per i
successivi adempimenti.
Art.31
Compiti dell'intermediario
1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli
strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo
mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile,
quando necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti
finanziari;
c) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato, ovvero quando previsto
dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti
finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce,
ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti.
Art.32
Diritti del titolare del conto
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed
esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso
registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e puo' disporne
in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo
idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di
precedenti titolari.
Art.33
Eccezioni opponibili
1. All'esercizio del diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del
soggetto in favore del quale e' avvenuta la registrazione l'emittente puo'
opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a
tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
Art.34
Costituzione di vincoli
1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente
Titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di
debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito
conto tenuto dall'intermediario.
2. Possano essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione
di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal
caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute
all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione
dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi
agli strumenti finanziari.
3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono comunicate all'emittente
nei casi e nei termini previsti dalla legge.
Art.35
Responsabilita' dell'intermediario
1. L'intermediario e' responsabile:
a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio
dell'attivita' di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di
tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal
presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 36,comma 1;
b) verso l'emittente, per gli eventuali obblighi dicertificazione, segnalazione
ed annotazione previsti dalla legge.
Art.36
Regolamenti di attuazione
1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento:
a) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai fini dell'assoggettamento o della
possibilita' di assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente
Titolo V;
b) le procedure e le modalita' per assoggettare o sottrarre alla disciplina del
presente decreto strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare
dei relativi presupposti;
c) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la societa'
di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;
d) le caratteristiche tecniche ed il contenuto dei conti accesi presso la
societa' di gestione accentrata e l'intermediario;
e) le forme e le modalita' che la societa' di gestione accentrata deve osservare
nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il
principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli
intermediari;
f) le forme e le modalita' che gli intermediari devono osservare nella tenuta
dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il
principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli
titolari dei conti;
g) le modalita' con le quali la societa' di gestione accentrata deve garantire
la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e
di quelli intestati agli intermediari, nonche' le relative comunicazioni;
h) le modalita' con le quali gli intermediari devono garantire la continua
corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la societa' di gestione
accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;
i) i modelli o le modalita' di rilascio delle certificazioni di, cui
all'articolo 31;
l) i criteri e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo
34, commi 1 e 2;
m) gli altri soggetti di cui all'articolo 30, comma 1;
2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 1 potranno essere dettate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel
presente Titolo V.
Art.37
Sistema o amministrazione accentrata della societa'
Monte Titoli S.p.A.
1. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 36, comma 1, non potra' piu' essere esercitata la facolta' di
ritiro dei titoli dalla Societa' Monte Titoli S.p.A.
2. Non oltre il termine previsto nel regolamento di cui all'articolo 36, comma
1, il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione
accentrata; nella stessa data ciascun intermediario annota sui conti accesi a
norma dell'articolo 30,
comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui
conti di cui all'articolo 34.
3. I titoli in essere presso il sistema di amministrazione accentrata gestito
dalla Monte Titoli S.p.A. alla data della comunicazione sono annullati e spediti
all'emittente.
Art.38
Disciplina transitoria
1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina
del presente Titolo V sono esercitati previa consegna ad un intermediario
autorizzato, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o
certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione
nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla societa' di
gestione accentrata.
2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di
cui all'articolo 30 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni
previste per le analoghe operazioni su titoli gia' dematerializzati.
Sezione II
Disposizioni speciali per i titoli di Stato
Art.39
Dematerializzazione dei titoli di Stato
1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente
sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme
speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le
disposizioni del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la
facolta' di applicare le disposizioni del presente decreto ai prestiti di debito
pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge
19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla
legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non
preveda la cartolarita' dei relativi titoli.
4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato della Banca d'Italia
continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
Art.40
Ritiro delle materialita' e immissione in gestione accentrata
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le ulteriori modalita' di abdicazione delle disposizioni di cui
alla presente Sezione.
2. A patire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 1, il Tesoro non rilascia piu' titoli o certificati provvisori o
definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.
3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al
portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati
anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il
31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui all'articolo 30,
il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli
alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvedera'
all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli
o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro. Con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate
le modalita' per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre
1998.
4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono piu'
essere ritirati.
5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca
d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.
6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia
comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione
accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente;
alla medesima data ciascun intermediario annota altresi', sui conti accesi a
norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le
evidenze sui conti di cui all'articolo 34.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai
titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al
comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.
Art.41
Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire
1. E' disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al
portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di
importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene
mediante l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e
integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le date e le modalita' del rimborso,
nonche' le date di riferimento per la determinazione dei prezzi di mercato. I
titoli nominativi di cui al comma 1, purche' non sottoposti a vincolo
cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identita' dell'esibitore,
senza ulteriore documentazione o formalita'. I titoli medesimi, qualora
sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure
di rimborso del debito pubblico. 3. I titoli non ancora emessi, ma per i quali
le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti
d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto.
Contestualmente i relativi tagli di importo
inferiore a cinque milioni di capitale nominale emessi nel corso del 1998 sono
rimborsati alla pari e la relativa iscrizione e' annullata.
4. Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di
cui all'articolo 31 provvedono ad iscrivere il relativo ammontare nominale pari
a lire cinque milioni o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso
la Banca d'Italia - Gestione Centralizzata e a registrare sulle proprie
scritture gli eventuali vincoli.
5. Con le modalita' di cui al comma 1 si provvede altresi' al rimborso
anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.
Art.42
Adempimenti amministrativo-contabili del Tesoro
1. Il decreto di cui all'articolo 40, comma 1, prevede, ai fini
dell'incameramento nel bilancio dello Stato, che le Sezioni di tesoreria
provvedano a restituire al Tesoro le contromatrici dei Buoni ordinari del tesoro
(BOT) che risultino scaduti, non pagati e non prescritti.
2. Al rimborso dei BOT, entro i termini di prescrizione, si provvede a carico di
apposita unita' previsionale di spesa del bilancio dello Stato.
Art.43
Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, individua i valori che possono essere ricevuti in deposito
dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo il corrispettivo da riconoscere alla
Cassa medesima per la gestione di depositi in titoli pubblici.
Art.44
Commissioni di gestione dei titoli dematerializzati
1. Alle operazioni di dematerializzazione dei titoli di Stato si applica la
disposizione dell'articolo 38, comma 2.
Art. 45
Disposizioni transitorie sulla gestione accentrata dei titoli di Stato
1. Ove non in contrasto con quanto previsto dal presente decreto, restano ferme
le disposizioni di cui ai decreti del Ministro del tesoro del 27 maggio 1993 e 5
gennaio 1995, riguardanti le disposizioni sulla gestione centralizzata dei
titoli di Stato.
Art.46
Rendicontazione sui pagamenti dei titoli di Stato
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad emanare, con propri decreti, le disposizioni necessarie ad
adeguare la regolamentazione in materia di modalita' dei pagamenti sui titoli di
Stato e di rendicontazione dei pagamenti stessi a quanto previsto dal presente
decreto.
TITOLO VI
ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ar. 47
Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche
amministrazioni
1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia
obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti,
ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per
adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria,
individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere
prodotti con gli importi indicati in euro. Le amministrazioni e i soggetti
pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione
al pubblico.
2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP),
nonche' le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con
gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza
dal 1 gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalita'
stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di
imposta.
3. Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza
del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui
all'articolo 14, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nonche' dei
Comitati provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza,
le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. All'adeguamento della modulistica, ancorche' prevista con atti normativi, si
provvede in via amministrativa, nell'ambito delle competenze spettanti ai
dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni.
Art.48
Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni 1.
Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel
periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori
possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono
effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento
non avvengano in contanti.
2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo
dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si
intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta,
inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di
quest'ultima.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalita' per i
pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato. Sono altresi' stabilite le modalita' per l'indicazione degli
importi In euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di
spesa, che il pagamento e' da effettuarsi in euro, nonche' per la
rendicontazione delle relative operazioni.
Arti.49
Attivita' contrattuale delle pubbliche amministrazioni
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f),
della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo
transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula
e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di
lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro,
prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito
e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle
condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di
procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della
prestazione espresso in lire e in euro, ed assicurando altresi' la facolta' del
privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta.
Art.50
Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini
dell'attuazione dell'articolo 13 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, determina
con proprio decreto i documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi
compresi in ogni caso il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello
Stato, per i quali, relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001,
sono esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro.
2. Le amministrazioni pubbliche non statali, individuano, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, i documenti contabili, riferiti agli esercizi finanziari
dal 1999 al 2001, per i quali sono indicati in appositi allegati gli importi
riassuntivi in euro, in conformita' con i modelli predisposti ai fini della
redazione di conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.
TITOLO VII
CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE
Art.51
Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato
ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa
in lire nelle vigenti disposizioni normative e' tradotta in Euro secondo il
tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato
espresso anche con decimali, la cifra e' arrotondata eliminando i decimali.
Art.52
Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
1. Nell'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le
parole: "...o, se piu favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale"
sono sostituite dalle seguenti: "... o, se piu favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo".
Art.53
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.